Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29991 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
Oggetto: mutuo decorrenza prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in GrottolellaINDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dei crediti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore, e per essa la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2140/2020, pubblicata il 15.6.2020, notificata il 12.1.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data ii febbraio 2010 COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano opposizione, dinnanzi al Tribunale di Napoli, avverso l’atto di precetto del 22 gennaio 2010 con il quale RAGIONE_SOCIALE intimava il pagamento della complessiva somma di 123.670,31, oltre interessi di mora, deducendo la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. e, comunque, la prescrizione del debito, che gli intimati adducevano non conoscere, per non aver mai ricevuto, nel corso degli ultimi vent’anni, alcun atto interruttivo né la notifica della cessione del credito.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, deducendo di essere cessionaria del credito a seguito di operazione di cartolarizzazione e cessione di crediti del 22 dicembre 2012, autorizzata dalla Banca D’Italia, avendo la RAGIONE_SOCIALE acquistato pro soluto dalla Banca Popolare di Verona e Novara i crediti che traevano origine, come quello in contestazione, dai rapporti di finanziamento fondiario. Gli avvisi di cessione erano stati pubblicati in GU n. 300 del 28 dicembre 2006 e n. 112 del 16 maggio 2006, a seguito della ulteriore cessione da parte della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva, poi, mutato la denominazione in RAGIONE_SOCIALE
L’opposta eccepiva, a sua volta, la nullità dell’opposizione, per essere stata notificata nello studio dei procuratori e non presso la sede della società. Quanto all’esigibilità del credito, chiariva che la Banca cedente aveva stipulato con COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (del quale gli intimati erano eredi), mutuo fondiario in data 12 ottobre 1990, erogato il 23 novembre 1990. I debitori si erano resi inadempienti del pagamento delle rate semestrali scadute il 30 dicembre 1992 e avevano subito procedura di pignoramento immobiliare, r.g.n. 471/93, estinta il 18 ottobre 2005. Il precetto, infine, era stato ritualmente notificato, oltre che a
NOME NOME e NOME, agli eredi NOME, nel frattempo deceduto.
Il Tribunale di Napoli, premesso che NOME, NOME e NOME avevano contratto mutuo fondiario in data 12 ottobre 1990 da restituire in dieci anni, in venti rate semestrali, che l’unico atto interruttivo della prescrizione invocato dal creditore era un pignoramento risalente all’anno 1993, cancellato per estinzione nel 2005, del quale però era stata solo ipotizzata e non dedotta l’estinzione ex art. 1 bis d.l. 64/1999, conv. in l. n.134/1999, a mente del quale per i processi esecutivi dichiarati estinti ai sensi dell’art. 1 l.n. 302/1998 l’effetto interruttivo della prescrizione permane sino alla dichiarazione di estinzione, circostanza questa neanche provata nel caso di specie, accoglieva l’opposizione dichiarando prescritto il credito, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che con la sentenza impugnata accoglieva l’appello e , dichiarata la contumacia di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, respingeva l’opposizione proposta da loro proposta.
Per quanto qui di interesse la Corte statuiva che:
1)gli appellati non risultavano validamente costituiti per la mancata ottemperanza della allegazione del mandato alle liti entro il termine perentorio indicato e pertanto erano dichiarati contumaci;
l’eccezione di nullità della sentenza ex art. 102 c.p.c. era infondata poiché i fideiubenti erano debitori solidali e non terzi espropriati e pertanto i precedenti giurisprudenziali evocati a sostegno dell’eccezione non erano pertinenti ;
non era contestato che il contratto di mutuo era stato contratto il 12 ottobre 1990 con una durata decennale e scadeva alla fine anno 2000, il termine di prescrizione decorreva, quindi, dalla scadenza dell’ultima rata ;
le eccepite interruzioni della prescrizione relative al periodo dal 1993 al 2005 non erano state in alcun modo allegate, ma il precetto del 22 gennaio 2010 era intervenuto prima del compimento del termine di prescrizione;
5)compensava le spese, poiché l’orientamento giurisprudenziale sulla decorrenza del termine di prescrizione si era consolidato dopo la pubblicazione della sentenza di I grado.
NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME NOME, NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso per cassazione con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria, ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). La Corte non avrebbe considerato che gli atti interruttivi della prescrizione non sarebbero mai stati allegati nei giudizi di merito.
1.1 La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza che ha fondato la sua ratio sulla non contestata esistenza del contratto di mutuo e sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla data di previsione del pagamento dell’ultima rata del mutuo con durata decennale come costantemente enunciato da questa Corte (Cass., n. 17798/2011; Cass., n. 2018/7278, così da rendere irrilevante la prova relativa ad atti interruttivi precedenti l’atto di precetto del 2010 – Nel contratto di mutuo, l’unicità dell’obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, e dall’altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento,
non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; Cass., n. 4232/2023)
Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà e apparenza della motivazione. I ricorrenti ritengono che la Corte sia incorsa in «innumerevoli contraddizioni, sia relativamente alla ricostruzione della dinamica dei fatti realmente accaduti, sia relativamente al calcolo della stipula del contratto di mutuo alla data dell’unico atto esecutivo termine che viene erroneamente indicato in dieci anni, invece, che venti»
2.1 La censura è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 6150/2021) ed in ogni caso la censura è generica e non autosufficiente. Sul presunto errore di calcolo dei termini relativi alla prescrizione valga quanto detto sub 1.1.
La pronuncia comunque risulta in ogni sua parte del tutto adeguatamente motivata.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 5.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione