Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27939 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27939  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
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NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (n.q. di eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (n.q. di eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliati digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrenti – avverso  la  sentenza RAGIONE_SOCIALE  COGNOME  d’appello di  Roma  n.  407/2022, depositata il 20 gennaio 2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  RAGIONE_SOCIALE  del  18  settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la COGNOME di merito ha confermato il rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, RAGIONE_SOCIALE domanda  proposta  da  numerosi  medici  specializzati  tra  cui  quelli elencati in epigrafe, diretta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei Ministeri sopra indicati al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive europee
75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione  spettante  per  la  frequenza  dei  corsi  di  specializzazione con iscrizione anteriore al 1991.
Per la cassazione di tale sentenza i medici propongono ricorso sulla base di cinque motivi, cui resistono le amministrazioni intimate, depositando controricorso.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo  all’ordine  di  notificazione  RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione  ai  sensi  di  tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano « violazione e falsa applicazione artt. 166 e 167 cod. proc. civ. » in relazione al rigetto del primo motivo di gravame con il quale essi erano tornati ad eccepire in appello  l’inammissibilità  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione  di  prescrizione  quinquennale ( ex art. 2948 n. 4 o ex art. 4 comma 43 l. n. 183 del 2011) sollevata dall’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALEo  Stato  in  quanto  generica  e  fondata  su  fatti  e argomentazioni inconferenti.
2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 c.p.c., avendo  la  COGNOME  di  merito  deciso  conformemente  alla  consolidata giurisprudenza  di  questa  COGNOME  e  l’esame  dei  motivi  non  offrendo elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Secondo  principio consolidato nella giurisprudenza di  questa COGNOME, invero, « in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione RAGIONE_SOCIALE durata di questa, necessaria per il verificarsi RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo, si configura come una quaestio
iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge; ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione RAGIONE_SOCIALE durata RAGIONE_SOCIALE‘inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione RAGIONE_SOCIALEe quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento RAGIONE_SOCIALE parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso » (Cass. Sez. U. n. 10955 del 25/07/2002).
I  ricorrenti,  evidentemente  male  interpretando  il  citato  arresto RAGIONE_SOCIALEe  Sezioni  Unite  (anche  da  loro  incidentalmente  evocato  nei  soli suoi estremi), infondatamente assumono che l’eccezione di prescrizione non poteva considerarsi efficacemente proposta in mancanza  RAGIONE_SOCIALE  indicazione  RAGIONE_SOCIALE  data  di  notifica  RAGIONE_SOCIALE  citazione  in primo grado.
In disparte il rilievo che tale dato era comunque certamente ricavabile ex actis , è appena il caso di rilevare che, come evidenziato nel menzionato arresto nomofilattico, elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio insieme con la manifestazione RAGIONE_SOCIALE volontà di profittare RAGIONE_SOCIALE‘effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento (v. in tal senso anche ex plurimis Cass. Sez. L n. 21752 del 22/10/2010; Sez. 6-3, n. 1064 del 20/01/2014; Sez. 6-3, n. 21357 del 06/10/2020), a nulla
rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso, almeno tutte le volte in cui ─ come nella specie ─ queste assumano la consistenza di questioni di diritto, in quanto corollario RAGIONE_SOCIALE opera qualificatoria spettante al giudice nella individuazione del diritto fatto valere sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni fattuali, opera rispetto alla quale il giudice non è vincolato dalle eventualmente diverse prospettazioni di parte (v. Cass., Sez. 1, 22/05/2007, n. 11843; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. L, 13/07/2009, n. 16326)
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 11, l. n. 370 del 1999; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 44, Direttiva 93/16/CEE; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2946 c.c.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2935 c.c.., in relazione all’art 360, n. 3); violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 132, n. 4), c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE comunità europea, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Trattato istitutivo RAGIONE_SOCIALE comunità europea (trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. c 325 del24 dicembre 2002), RAGIONE_SOCIALE‘art 117, comma 1, Cost., in relazione all’art 360 cpc n. 3) .
Sostengono che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe Direttive CEE 75/362 e 75/363, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, non può ritenersi estinto per prescrizione facendo decorrere il dies a quo del termine ex art. 2935 cod. civ. dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L. 370/1999), atteso che, in tale data, il danneggiato non era nelle condizioni di esperire un rimedio ragionevolmente certo per la tutela del proprio diritto a causa RAGIONE_SOCIALE‘incompl etezza degli atti normativi adottati dalla Repubblica Italiana, non potendosi ancora desumere dalla mancata inclusione, tra i beneficiari RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 370 del 1999, dei medici ammessi alle scuole di specializzazione tra l’anno
acc. 83/84 e 90/91, ma non destinatari RAGIONE_SOCIALEe sentenze ivi richiamate, la probabile volontà di non voler adempiere più, per tali medici, alle direttive de quibus .
3.1. Anche tale motivo è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ..
La COGNOME territoriale ha deciso conformemente al consolidato indirizzo di questa COGNOME con cui è stato chiarito in modo univoco e ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 13758 del 2018).
Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo  secondo  il  quale  « a  seguito  RAGIONE_SOCIALE  tardiva  ed  incompleta trasposizione nell’ordinamento interno RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi  di  specializzazione  universitari  –  realizzata  solo  con  il  D.Lgs.  8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di
inadempienza RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine RAGIONE_SOCIALE‘anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 ».
Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l’eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa COGNOME ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura RAGIONE_SOCIALE‘azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE domanda, se solo lo Stato o meno.
Detti argomenti ─ come già questa COGNOME ha più volte avuto modo di  rimarcare  ─  sono  del  tutto  infondati  e  inidonei  a  indurre  a  un ripensamento RAGIONE_SOCIALE stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale  da  non  potersi  più  riferire  solo  al  rigetto  RAGIONE_SOCIALE‘eccezione  di prescrizione allora effettuato.
È appena il caso di osservare che la questione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione
non  incide  affatto  sulla  consapevolezza  RAGIONE_SOCIALE  cristallizzazione  RAGIONE_SOCIALE lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la  sua  inerzia  e  il  decorso  RAGIONE_SOCIALE‘estinzione  prescrizionale  che,  come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.
Per  lo  stesso  motivo  non  ha  alcun  rilievo  l’individuazione  RAGIONE_SOCIALE natura  RAGIONE_SOCIALE‘azione  esperibile  mentre  la  più  ampia  durata  decennale RAGIONE_SOCIALE  stessa,  quale  ricostruita,  fa  sì  che  la  sua  determinazione  non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è RAGIONE_SOCIALEo Stato in persona RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un’eventuale attività interruttiva nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell’amministrazione statale e non nell’autonomia universitaria.
È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 RAGIONE_SOCIALE legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive si è sostituita un’obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stessa, come ribadito ─
ferma,  pure  in  chiave  CEDU,  la  non  irrisorietà  RAGIONE_SOCIALE  quantificazione nazionale ─ anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, RAGIONE_SOCIALE COGNOME di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. sul punto Cass. 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).
Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcuna  indicazione  unionale  sulla  quantificazione  RAGIONE_SOCIALE  « adeguata remunerazione »,  per  altro  verso  non  affronta  il  tema  qui  discusso RAGIONE_SOCIALE decorrenza prescrizionale.
Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).
Ciò  per  dire  che  non  è  individuabile  alcun  momento  in  cui  si  è stabilita  una  remunerazione  adeguata  da  valutarsi  come  la  sola recettiva RAGIONE_SOCIALE disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.
Non  vi  è  alcuna  violazione  RAGIONE_SOCIALE  normativa  sovranazionale,  e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l’incremento previsto nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo
l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).
3.2.  Come  desumibile  dai  rilievi  appena  fatti,  non  vi  è  alcuna incertezza,  sulla  questione  qui  in  scrutinio,  che  imponga  il  rinvio pregiudiziale  che  i  ricorrenti  sollecitano  con  il  quarto  motivo  (che, come tale, non rappresenta un vero e proprio motivo di ricorso).
Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie; deve ora aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere RAGIONE_SOCIALE relativa domanda non poteva impedire il decorso RAGIONE_SOCIALE prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.
3.3. Nessun valore argomentativo può riconoscersi al richiamo, operato nella memoria, alla ordinanza RAGIONE_SOCIALE (ora soppressa) Sesta Sezione di questa COGNOME n. 9101 del 21/03/2022 ─ che, nel delibare ricorso avente ad oggetto la medesima questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione ordinaria, per una opportuna rivalutazione RAGIONE_SOCIALE materia, sul rilievo che « le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al tralatizio orientamento di questa COGNOME e che esse trovano fondamento in diversi arresti RAGIONE_SOCIALE COGNOME di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale ».
Quella espressa in tale ordinanza interinale è, infatti, valutazione
per  definizione  del  tutto  sommaria  e,  comunque,  del  tutto  priva  di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.
Né  da  essa  né  da  quanto  esposto  in  ricorso  è  dato  trarre  quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione  in  pubblica  udienza  ma  addirittura  un  ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.
Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa sul ricorso che ne era stato ad oggetto (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), questa COGNOME lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ.,  sulla  base  RAGIONE_SOCIALEe  medesime  considerazioni  sopra  espresse,  alla luce  RAGIONE_SOCIALEe  quali -ha  soggiunto -« si  rivela  destituita  di  ogni fondamento  la  pur  sommaria  valutazione  espressa  nella  ricordata ordinanza interinale RAGIONE_SOCIALE Sesta sezione.
Diversamente  da  quanto  in quella sede opinato, invero, le argomentazioni  poste  dai  ricorrenti  non  hanno  carattere  di  novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti  e  non  può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento » (Cass. sent. n. 28130 del 27/09/2022).
3.4.  È  stato  in  quella  occasione  pure  rilev ato  ─  e  va  anche  qui ribadito trattandosi di argomento ripreso anche nel ricorso in esame ─ che « può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano  all’univoco  indirizzo  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  sulla  base  di  argomenti che, come s’è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.
Non è pensabile, invero, che l’art. 360bis num. 1 cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti RAGIONE_SOCIALE COGNOME di cassazione -e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame – si debbano considerare rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE
sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso ‘successo’ univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato ‘resistenze’ nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti RAGIONE_SOCIALE COGNOME, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio RAGIONE_SOCIALE nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. RAGIONE_SOCIALEo stare decisis , si pone – senza argomenti – in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla COGNOME di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582) » (Cass. n. 28130 del 2022, cit.; v. anche, in termini, Cass. n. 31320 del 24/10/2022; n. 14618 del 25/05/2023; n. 14478 del 24/05/2023; n. 12815 RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023; n. 3284 del 02/02/2023) .
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di omessa pronunzia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla COGNOME di Giustizia UE, ex art. 267 TFUE, in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine decennale di prescrizione dei diritti de quibus : richiesta che, come detto, i ricorrenti iterano in questa sede, con il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 TFUE, affinché la COGNOME di Giustizia stabilisca se dall’art. 44 RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CEE discenda, alla luce del principio di equivalenza giurisdizionale, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omesso recepimento RAGIONE_SOCIALE ridetta Direttiva 82176/CEE deve ritenersi
decorrente dal 20 settembre 2007, data di decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE  ridetta  Direttiva  93/16/CEE,  ad  opera  RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, Direttiva 2005/36/CE.
4.1. Il terzo motivo è inammissibile.
Va al riguardo ribadito che la richiesta di rinvio alla COGNOME di giustizia CE su una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 234 del Trattato CE, non è configurabile come autonoma domanda, rispetto alla quale, nel caso di omessa specifica pronuncia, possa farsi questione del rispetto del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ponendo tale richiesta una questione di diritto preliminare alla decisione sulla domanda di merito proposta dalla parte. Ne consegue che la richiesta può essere prospettata per la prima volta nel grado di appello e nel ricorso per cassazione, e, solo nel giudizio di cassazione, stante la natura di giudice di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma – ricorrendone le condizioni di rilevanza e decisività – in un obbligo (Cass. Sez. 1, 10/03/2010, n. 5842, Rv. 612093 – 01).
Quanto poi alla insussistenza dei presupposti perché un tale rinvio abbia  a  disporsi  in  questa  sede  si  rimanda  a  quanto  già  detto  in proposito nel paragrafo 3.2.
5.  Con  il  quinto  motivo  i  ricorrenti  denunciano,  con  riferimento all’art.  360,  primo  comma,  num.  3,  cod.  proc.  civ.,  « violazione  e Falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art  91  cod.  proc.  civ.;  v iolazione  e  falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art 4 d.m. n. 55/2014; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 111 Cost.; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art 132, n. 4, cod. proc. civ. », in relazione alla statuita loro condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nell’importo di Euro 40.000.
Ne  lamentano  l’eccessiva  quantificazione,  che  assumono  non giustificata  in  considerazione  del  fatto  che  era  mancata  una  fase istruttoria e l’Avvocatura aveva redatto la so la comparsa di costituzione.
Rimarcano che il giudizio verteva su questioni di diritto in ordine alle  quali  esistevano precedenti ad essi favorevoli, circostanza cui ─ assumono ─ avrebbe dovuto attribuirsi rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.
Lamentano, altresì, la violazione dei principi affermati dalla COGNOME costituzionale con sentenza n. 77 del 2018, rilevando che in essa si sottolinea  anche  la  necessità  di  evitare  che  le  spese  di  causa costituiscano una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La  quantificazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  sfugge  al  sindacato  di  legittimità, una  volta  che  essa  si  mantenga  all’interno  del range previsto  dallo scaglione di riferimento, determinato in base al valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Al  riguardo  questa COGNOME ha stabilito, con ormai fermo indirizzo, che  in  caso  di  litisconsorzio  facoltativo ex art.  103  c.p.c.,  il  valore RAGIONE_SOCIALE  causa  non  si  determina  sommando  il  valore  RAGIONE_SOCIALEe  singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti  o  da  più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto  dal  lato  soggettivo,  vanno  ritenute  fra  loro  distinte  ed autonome.
Nella suddetta ipotesi si deve, invece, fare riferimento al criterio RAGIONE_SOCIALE domanda di valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall’art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, Rv. 670780 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024).
Nel caso di specie, essendo stato rigettato il gravame di tutti gli appellanti,  il  valore  RAGIONE_SOCIALE  causa  va  stabilito  in  base  al petitum più elevato.
In  primo  grado  gli  attori  avevano  domandato  la  condanna  RAGIONE_SOCIALEo Stato  italiano  al  pagamento  di  Euro  11.103,80  per  ciascun  anno  di specializzazione.
D iversi  attori  avevano  conseguito  una  specializzazione  all’esito d’un  corso  di  durata  quinquennale  (ad  es., NOME  COGNOME,  NOME COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME COGNOME e altri, che furono anche appellanti).
Questa fu dunque la domanda  più elevata, pari ad Euro 55.519,00.
Tuttavia il valore RAGIONE_SOCIALE domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo Stato al pagamento degli « interessi e RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria » e la specializzazione conseguita da NOME COGNOME si concluse nel 1983, al valore RAGIONE_SOCIALE domanda di quest’ultimo (come s’è detto, pari ad Euro 55.519) si dovevano sommare ventinove anni di interessi e rivalutazione, e dunque: a) Euro 100.711,47 a titolo di rivalutazione (coefficiente FOI-ISTAT del 1983 pari a 2,814); b) Euro 146.284,64 a titolo di interessi (calcolati al saggio legale vigente de die in diem dal 1983 alla data RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in primo grado, cioè il 13 novembre 2012, sul capitale iniziale via via rivalutato).
Il  valore  RAGIONE_SOCIALE  domanda  più  elevata  era  dunque  pari  ad  Euro 302.515,11.
Per una domanda di questo valore il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso massimo per le tre fasi del giudizio di appello di Euro 23.098,00, che maggiorato del 470% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55
del 2014 in considerazione del numero di appellanti (oltre trecento) ascende ad Euro 131.658,60.
La COGNOME d’appello , pertanto, liquidando la  somma  di  Euro 40.000,00, ha accordato alla parte vittoriosa un compenso nient’affatto eccedente quello massimo tabellare, ma anzi persino al di sotto del minimo.
5.2. La censura concernente la liquidazione del compenso per la ‘fase istruttoria’ è poi infondata .
Questa COGNOME, infatti, ha già stabilito ripetutamente che ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo RAGIONE_SOCIALE‘onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 – 02; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021, Rv. 662895 – 01).
 Il  ricorso  deve  dunque  essere  rigettato,  con  la  conseguente condanna  dei  ricorrenti,  in  solido,  alla  rifusione,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Ritiene il Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la condanna dei ricorrenti nei cui confronti è pronunciata condanna alle spese al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto del carattere largamente consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza formatasi in sede di legittimità sulle questioni trattate, non potendo di contro rilevare, per le ragioni sopra dette al par. 3.3 RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza, la menzionata ordinanza interlocutoria n. 9101 del 2022.
Mette conto al riguardo rimarcare che la memoria depositata dai
ricorrenti il 3 settembre 2025 ─ con cui si richiama tale ordinanza interlocutoria ─ omette di tener conto sia RAGIONE_SOCIALE sentenza ( n. 28130 del 2022) che, come detto, pronunciandosi su quel ricorso rimesso a udienza pubblica, ha ribadito l’orientamento già da prima consolidatosi in materia evidenziando l’insussistenza di ragioni che potessero indurre ad una sua riconsiderazione sotto alcun profilo, sia RAGIONE_SOCIALE mole di altre pronunce conformi successivamente ancora intervenute sui numerosi ricorsi che, come il presente, pervicacemente continuano a riproporre la medesima questione con i medesimi triti argomenti.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  13,  comma  1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato,  in  misura  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna  i  ricorrenti,  in  solido,  al  pagamento,  in  favore  RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 23.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna i predetti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, ex art.  96,  comma  terzo,  cod.  proc.  civ.,  RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di Euro 12.000.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza
Civile RAGIONE_SOCIALE COGNOME Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME