Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6891 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22649/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME rappresentato e difeso da ll’avvocat essa COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
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-ricorrente-
COGNOME, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
EMAIL
-ricorrente-
COGNOME NOME COGNOME, CLEMENTE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-ricorrenti-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
R.G. 22649/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 2/2/2024
C.C. 14/4/2022
MEDICI SPECIALIZZANDI.
NOME, INDIRIZZO, COSTABILE LOREDANA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE EMAIL
-ricorrenti-
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI MINISTRI, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
EMAIL
-resistenti- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 908/2020 depositata il 6/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I NOMEi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e gli NOME indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri suindicati, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle diverse specializzazioni da loro conseguite negli anni dal 1984 al 1993.
A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo del corso e di non aver percepito alcuna remunerazione.
Si costituirono in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri citati, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il dott. NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo; propongono poi separati ricorsi il dott. NOME COGNOME più ventuno NOME medici, con unico atto affidato ad un motivo, i NOMEi NOME COGNOME più cinque NOME medici, con unico atto affidato a cinque motivi, e il dott. NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
La RAGIONE_SOCIALE e i Ministeri indicati in epigrafe hanno depositato un mero atto di resistenza in relazione a tutti i ricorsi proposti.
Il NOME ha depositato memoria.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
I ricorsi COGNOME, COGNOME e COGNOME lamentano tutti, anche se con diversità di argomentazioni, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato UE, degli artt. 2043, 2056, 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.
Il solo ricorso COGNOME, oltre a lamentare, analogamente agli NOME, la lesione delle norme in punto di prescrizione (secondo
motivo), aggiunge censure di nullità della sentenza per mancanza di motivazione (primo motivo), di violazione dell’art. 101 Cost., per avere la Corte d’appello applicato non la legge, ma un’interpretazione non pacifica della stessa (terzo motivo), di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia (quarto motivo) e di violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in punto di condanna alle spese (quinto motivo).
Osserva il Collegio che le varie censure in punto di prescrizione, tendenzialmente coincidenti tra loro e avanzate in tutti i ricorsi qui in esame, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1), cod. proc. civ., avendo la Corte d’appello deciso la causa in conformità ad una pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità.
La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato NOME atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data
di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.
Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi.
Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principio e, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2015, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto. Né i ricorsi contestano tale dato di fatto, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione.
Simile decisione assorbe evidentemente, per manifesta infondatezza, la decisione sulla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla prescrizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME (AVV_NOTAIO).
Rimangono da esaminare gli NOME motivi del ricorso COGNOME, i quali sono tutti privi di fondamento.
Il primo motivo è infondato perché la sentenza, sebbene motivata in modo molto stringato, ha comunque correttamente inquadrato la fattispecie, richiamando la giurisprudenza di cui sopra, già da tempo stabilmente consolidata.
Il terzo motivo è infondato perché, come detto, la decisione impugnata è corretta e la Corte romana ha deciso la causa sulla base di un orientamento ormai del tutto pacifico, e quindi nel pieno rispetto dell’obbligo di decidere in conformità alla legge.
Il quarto motivo è pure infondato, perché la riconosciuta infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consentirebbe comunque di ottenere lo stesso risultato esercitando l’azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. (v., in argomento, l’ordinanza 1° luglio 2020, n. 13283).
Infondato è, infine, anche il quinto motivo, perché la condanna alle spese è del tutto corretta, trattandosi di una decisione, come detto, fondata su di una giurisprudenza fermissima e ormai decennale.
La totale soccombenza dei ricorrenti, del resto, rende non ipotizzabile la lesione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per la mancata compensazione delle spese di lite.
In conclusione, sono dichiarati inammissibili i ricorsi dei NOMEi COGNOME, COGNOME ed NOME e COGNOME; mentre il ricorso della NOMEessa COGNOME ed NOME è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso che le Amministrazioni resistenti hanno depositato, in relazione a ciascuno dei ricorsi, un mero atto di costituzione e non un controricorso.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi dei NOMEi COGNOME, COGNOME e NOME e COGNOME e rigetta il ricorso della NOMEessa COGNOME ed NOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza