Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2063 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2063 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
Oggetto: medici specializzandi -risarcimento del danno da violazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 27391/22 proposto da:
-) NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’ RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti – che viene formalmente dichiarato proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Roma 9 aprile 2021 n. 6126; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2017 gli odierni ricorrenti – unitamente ad altri soggetti -, tutti laureati in medicina ed in possesso di diploma di specializzazione post lauream , convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE , chiedendone la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe Direttive 75/362 e 75/363.
Con sentenza 9 aprile 2021 n. 6126 il Tribunale dichiarò prescritto il diritto.
Applicò il termine di prescrizione quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2012, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. 183/2011.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con ordinanza 14.9.2022 n. 6626 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il gravame ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 348 -bis c.p.c.
L’ordinanza di primo grado è stata impugnata per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 -ter c.p.c., dalle parti soccombenti.
La RAGIONE_SOCIALE e le altre amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti sostengono che erroneamente fu ritenuto prescritto il loro diritto.
Espongono una tesi così riassumibile:
-) essi furono sì remunerati durante la frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione, ma in modo inadeguato, a causa RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento da parte RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano ai (pretesi) obblighi imposti dalla Direttiva 93/16;
-) a tale Direttiva lo stato italiano diede attuazione soltanto ‘ con i Decreti del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 ‘;
-) pertanto solo da tali date (il ricorso non chiarisce quale RAGIONE_SOCIALEe tre) iniziò a decorrere il termine decennale di prescrizione.
1.1. Il ricorso presenta tanti e tali profili di inammissibilità e di infondatezza che non si saprebbe da quale cominciare.
1.2. Innanzitutto il ricorso è inammissibile per insuperabile confusività RAGIONE_SOCIALE‘esposizione RAGIONE_SOCIALEa censura.
Non è infatti possibile stabilire quale provvedimento i ricorrenti abbiano inteso impugnare.
A p. 1 si legge che il ricorso è proposto ‘ avverso la sentenza n. 6126/21 ‘ del Tribunale di Roma; ed anche a p. 14 si conclude chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ sentenza impugnata ‘.
Per contro alle p. 12 e 13 si formulano censure chiaramente rivolte contro la decisione d’appello; si deduce che la Corte d’appello ha applicato princìpi stabiliti da questa Corte per differenti fattispecie; si sostiene che la Corte d’appello ha ‘completamente travisato il thema decidendum’ ; che le sue statuizioni (‘dette statuizioni’) sono erronee .
Questa insuperabile incertezza rende inammissibile il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 c.p.c..
1.3. Se si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro la sentenza di primo grado, esso sarebbe inammissibile perché contiene unicamente censure rivolte avverso l’ordinanza d’appello.
E comunque la sentenza di primo grado fu ineccepibile alla luce dei princìpi stabiliti da questa Corte, in identica fattispecie, circa gli effetti RAGIONE_SOCIALEa l. 183/2011 (Cass. Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571, alla cui motivazione si. può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.).
1.4. Se invece si volesse sciogliere la suddetta ambiguità ritenendo che il ricorso sia proposto contro l’ordinanza d’appello, esso sarebbe parimenti inammissibile, questa volta ex art. 360bis c.p.c., dal momento che il (fantasioso) diritto azionato dagli attori, a tutto concedere, sarebbe sorto
nel momento stesso in cui essi frequentarono le scuole di specializzazione senza essere adeguatamente remunerati, e non certo al momento di attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 1993/16, come ripetutamente affermato da questa Corte: infatti ‘ la Direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al d.lgs. 368/99 ‘ ( Sez. 3, Ordinanza n. 22485 del 04/08/2025; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 -01, e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 -01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L – , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385 c.p.c..
2.1. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di soccombenza il valore RAGIONE_SOCIALEa causa va determinato in base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE italiano al pagamento di euro 50.000 per ciascun anno di frequenza RAGIONE_SOCIALEa scuola di specializzazione, ‘ oltre interessi e rivalutazione monetaria ‘ (atto di citaz., p. 12-13).
Diversi attori (ad es., NOME COGNOME) frequentarono un corso di specializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari ad euro 250.000 oltre interessi e rivalutazione.
3.2. Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si determina aggiungendo al capitale gli interessi scaduti prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio (art. 10, secondo comma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condanna RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli ‘ interessi e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria ‘, e la più risalente RAGIONE_SOCIALEe specializzazioni quinquennali si concluse nel 2000, al valore RAGIONE_SOCIALEa domanda si devono sommare diciassette anni di interessi e rivalutazione (il giudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2017). Il valore RAGIONE_SOCIALEa domanda più elevata era dunque pari ad euro 342.785,16 attuali.
A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra 260.001 e 520.000 euro.
8.3. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:
-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimo atto compiuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ( 5.1.2023, e quindi dopo le modifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);
-) individuando quale parametro il valore – pari al minimo – di euro 4.111 , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura ormai ‘ settled’ RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dai ricorrenti;
-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al nono (e quindi del 270%), e poi di un ulteriore 1 0% per ciascun ricorrente dall’11° (compreso) al 25°, e quindi di un ulteriore 90%, e così complessivamente del 360% ( ex multis , Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).
Il totale ascende dunque ad euro 4.111 maggiorati del 360%, ovvero euro 18.910,6, che vanno posti a carico dei ricorrenti in solido ex art. 97 c.p.c..
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.910,6, oltre eventuali spese prenotate a debito;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 21 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)