Accreditamento Sanitario: La Cassazione Interviene sul Riconoscimento Implicito
Con l’ordinanza n. 31841/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su una complessa questione legata al sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento al tema dell’accreditamento sanitario. La vicenda, che contrappone una società di factoring a un’azienda sanitaria locale, offre spunti cruciali sull’interpretazione degli atti amministrativi e sull’efficacia delle decisioni prese in sede commissariale. La decisione chiarisce come la determinazione delle tariffe sanitarie non possa essere scissa dal presupposto dell’accreditamento, anche quando questo non è esplicitamente menzionato.
I Fatti di Causa
La controversia ha origine dalla richiesta di pagamento avanzata da una società di factoring, cessionaria dei crediti di una casa di cura, nei confronti di un’Azienda Sanitaria Locale (ASL). Il credito si riferiva a prestazioni di riabilitazione e lungodegenza erogate tra il 1996 e il 1998. La società sosteneva che il corrispettivo dovesse essere calcolato sulla base delle tariffe nazionali, più elevate, e non di quelle regionali, applicate dall’ASL. La richiesta si fondava sull’annullamento del piano sanitario regionale da parte del giudice amministrativo, che avrebbe dovuto far riespandere la normativa nazionale.
Le Decisioni dei Giudici di Merito
Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo in minima parte la domanda, rigettando la richiesta principale sulla base di due argomenti: in primo luogo, l’esistenza di un giudicato amministrativo che precludeva la domanda; in secondo luogo, la mancanza del presupposto fondamentale dell’accreditamento sanitario della casa di cura per il periodo in questione, avendo questa ottenuto un’autorizzazione provvisoria solo a partire dal 2001.
La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la motivazione, confermava la decisione di rigetto. I giudici di secondo grado ritenevano superato l’argomento del giudicato amministrativo, ma confermavano la seconda ratio decidendi: l’assenza di accreditamento. Secondo la Corte territoriale, una specifica delibera regionale aveva negato l’accreditamento provvisorio alla struttura, impedendole di vantare diritti basati su tale titolo.
Il Ricorso per Cassazione e l’Accreditamento Sanitario
La società di factoring ha proposto ricorso per cassazione, articolando otto motivi di impugnazione. Tra le varie censure, spiccava quella relativa alla violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in materia di giudicato. La ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato una delibera del 1995 per escludere l’accreditamento, senza considerare l’impatto di decisioni successive, in particolare una delibera di un Commissario ad acta nominato per dare attuazione a una sentenza del Consiglio di Stato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. I giudici di legittimità hanno qualificato come erroneo il ragionamento della Corte d’Appello, frutto di una lettura parziale e contraddittoria della delibera commissariale.
La Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: la delibera del Commissario ad acta del 2005, la cui legittimità era stata confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, non si era limitata a stabilire la prevalenza delle tariffe nazionali per il triennio 1996-1998. Essa, infatti, aveva anche riconosciuto l’esistenza di un titolo legittimante in capo alle strutture sanitarie, definito con la locuzione “di convenzione e accreditamento”.
Secondo la Suprema Corte, non è possibile scindere il contenuto dispositivo della delibera, separando la questione tariffaria da quella dell’accreditamento. L’atto commissariale, riconoscendo il diritto alla remunerazione secondo le tariffe nazionali sulla base del “rapporto di convenzione e accreditamento”, ha di fatto sancito un accreditamento sanitario automatico per le strutture che si trovavano in quella specifica situazione. Citando propri precedenti (Cass. n. 24039/2015 e n. 3200/2017), la Corte ha ribadito che un’interpretazione contraria avrebbe creato una discriminazione ingiustificata tra operatori sanitari, violando il principio di non frazionabilità dell’efficacia erga omnes degli atti amministrativi annullati.
Conclusioni
In accoglimento del motivo, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. La decisione sottolinea un principio di diritto di notevole importanza: quando un atto amministrativo, emanato per ripristinare la legalità violata, stabilisce le modalità di remunerazione delle prestazioni, esso deve essere letto in modo sistemico. Il riconoscimento del diritto a una determinata tariffa, legata al regime di accreditamento, implica il riconoscimento del titolo stesso. Pertanto, l’accreditamento sanitario può considerarsi implicitamente riconosciuto anche in assenza di un provvedimento formale e specifico, se discende logicamente da atti che regolano il rapporto tra ente pubblico e struttura privata.
Può un atto amministrativo, che stabilisce le tariffe sanitarie, riconoscere implicitamente anche l’accreditamento?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, una delibera di un Commissario ad acta che stabilisce la remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla base di un “rapporto di convenzione e accreditamento” riconosce implicitamente l’esistenza di tale titolo, non essendo possibile scindere la questione tariffaria da quella dell’accreditamento.
Qual è la differenza tra ‘travisamento della prova’ e ‘omesso esame di un fatto decisivo’?
Il ‘travisamento della prova’ è un errore di percezione del giudice, che legge o comprende male il contenuto materiale di un documento (es. legge ‘no’ anziché ‘sì’). L”omesso esame di un fatto decisivo’ si verifica quando il giudice ignora completamente un fatto storico, provato in giudizio, che avrebbe potuto portare a una decisione diversa. Il primo è un errore procedurale, il secondo un vizio di motivazione.
L’annullamento di un atto amministrativo a carattere generale ha effetti solo per chi lo ha impugnato?
No. La Corte di Cassazione, richiamando propri precedenti, ha affermato il principio secondo cui l’annullamento di un atto a contenuto generale, come un piano tariffario regionale, ha efficacia erga omnes (verso tutti). Frazionare i suoi effetti, escludendo gli operatori che non hanno impugnato l’atto, creerebbe un’ingiustificata discriminazione.