Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9924 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
Oggetto: libretto di risparmio prescrizione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Caltanissetta, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO -controricorrente –
nonchè
sul ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO -ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
E
RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE interna RAGIONE_SOCIALEa Società elettivamente domiciliata presso il suo studio -Funzione Affari Legali di RAGIONE_SOCIALE-, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Roma n. 1144/2019, del 30.1.2019, depositata il 18.2.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Alcuni portatori di libretti di risparmio hanno convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per sentirli condannare, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del credito dagli istanti vantato, così come risultante da libretti postali, bancari e titoli di credito di risalente emissione ed appartenenti ai rispettivi ascendenti, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme portate dai titoli azionanti, maggiorati degli interessi, e RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione maturata nel corso dei decenni.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe svolte domande deducevano:
di aver rinvenuto, nel periodo compreso tra il gennaio ed il dicembre 2010, alcuni libretti postali, bancari e altri titoli di credito, rimasti nascosti per decenni all’interno di antiche cassettiere, risalenti alla prima metà del Novecento ed originariamente appartenenti ai rispettivi avi;
-di aver pertanto chiesto al MEF, alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ed alle RAGIONE_SOCIALE il rimborso degli importi indicati nei titoli ritrovati, comprensivi dei interessi maturati, rivalutazione monetaria;
che il MEF aveva dato la propria disponibilità al pagamento di una somma esigua, non comprensiva degli interessi maturati;
di aver diritto alle somme indicate nel libretto essendo detto diritto non ancora prescritto in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c., la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALE‘effettivo ritrovamento del titolo di credito;
che, comunque, tali titoli avrebbero dovuto essere pagati al portatore, essendo agli stessi applicabile la disciplina di cui all’art. 2003 e ss. c.c.;
che ai titoli oggetto di domanda si sarebbero dovute applicare le norme di diritto civile e bancario in vigore essendosi i relativi effetti giuridici concretizzati solo al momento del recente rinvenimento.
In corso di lite sono intervenuti, per ministero degli stessi legali degli attori, i soggetti attuali ricorrenti che hanno proposto, ciascuno istanze di pagamento-rimborso di identico contenuto rispetto a quelle svolte in lite dagli iniziali istanti, domande formulate in forza RAGIONE_SOCIALEe medesime premesse: rinvenimento prossimo rispetto all’introduzione RAGIONE_SOCIALEa lite e maturato peraltro in circostanze identiche o simili tra loro, di libretti o titoli, di credito, in genere, provenienti dai loro avi.
Le domande sono state respinte in primo grado, con decisione confermata in grado di appello.
Per quanto qui di interesse l ‘adit a Corte di appello di Roma ha statuito che:
la censura inerente la prescrizione del diritto è pregiudiziale rispetto alle altre poste dagli appellanti;
b) la parte che intende contrastare l’eccezione di prescrizione ha l’onere di fornire prova RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa stessa ovvero di una diversa decorrenza per fatto ad essa oggettivamente non imputabile; c) ciascuna parte, in relazione alla propria posizione avrebbe dovuto allegare e dimostrare per quale ragione in concreto essa non avrebbe potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto.
NOME NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, con un motivo, mei confronti del RAGIONE_SOCIALE , il quale ha presentato controricorso.
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato successivamente ricorso incidentale per cassazione, con un motivo, illustrato anche con memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, che si sono difesi con controricorso e le ultime due anche con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente NOME deduce:
Con l ‘unico motivo: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5 , c.p.c. Omessa motivazione su un fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia. La Corte ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in maniera generica ed indistintamente per tutti gli appellanti e non ha dato alcuna motivazione sulla valutazione del fatto concreto che non gli ha consentito di esercitare il diritto.
1.1 La censura è inammissibile.
La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi : a) l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza, ancorché incolpevole, RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto ai fini del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; b) la mancanza, comunque di prova, di tale incolpevole ignoranza. Il ricorrente censura esclusivamente la seconda ratio , trascurando del tutto la prima, che però è sufficiente, da sola, a giustificare la statuizione impugnata.
I ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE deducono :
Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. L ‘art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditiva RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione soltanto alle cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende gli impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto, quali la mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘evento generatore del diritto con la conseguenza di un giustificato ritardo nel provvedere ad accertarlo. La previsione normativa è dunque in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui esclude come fatto giustificativo l’ignoranza incolpevole . Si solleva quindi eccezione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa norma codicistica.
2.1 Il motivo è inammissibile perché la statuizione di prescrizione si basa, nella sentenza impugnata, su una duplice ratio decidendi : a) l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘ignoranza, ancorché incolpevole, RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto ai fini del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione; b) la mancanza, comunque di prova, di tale incolpevole ignoranza. I ricorrenti censurano esclusivamente la prima ratio , trascurando del tutto la seconda, che però è sufficiente, da sola, a giustificare la statuizione impugnata.
Per quanto esposto, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Condanna, altresì, il ricorrente incidentale al pagamento a favore di ciascuna parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in € 1500 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ciascuna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione