Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 493/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2514/2019 depositata il 21/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva agito avanti al Tribunale di Lucca convenendo in giudizio RAGIONE_SOCIALE e chiedendo l’accertamento dei vizi della macchina ribobinatrice fornitale dalla controparte e installata nell’agosto del 2004, con riduzione del prezzo e con condanna di RAGIONE_SOCIALE, oltre che alle restituzioni conseguenti, al risarcimento di tutti i danni subiti. La società convenuta si era costituita non solo contestando l’esistenza di vizi ma eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione.
Il Tribunale di Lucca qualificato il contratto intervenuto tra le parti come compravendita, aveva accolto l’eccezione di prescrizione dell’azione negando, in particolare, che vi fosse stato il riconoscimento dei vizi da parte della venditrice, incidente sul termine di prescrizione; aveva inoltre dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di risarcimento del danno prospettata su base extracontrattuale.
La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE ritenendo che: -la qualificazione giuridica del contratto come compravendita era corretta e supportata sia dal testo negoziale che dagli esiti della complessiva istruttoria; in particolare, non aveva trovato riscontro la tesi secondo cui la macchina sarebbe stata realizzata specificamente per il tipo di attività dell’appellante, sulla base di precise istruzioni ed esigenze dell’acquirente, facendo anzi essa parte di una più ampia serie di prodotti progettata e realizzata da RAGIONE_SOCIALE, aventi caratteristiche di idoneità all’utilizzo nel contesto industriale di operatività anche della RAGIONE_SOCIALE; nel caso concreto l’obbligazione di dare era pertanto prevalente su quella di facere ; -non era condivisibile nemmeno la tesi secondo cui i difetti del macchinario erano tali da renderlo inidoneo all’uso e da
integrare un’ipotesi di aliud pro alio , perché non era questa la situazione emersa all’esito dell’ATP (dal quale risultava che la macchina era funzionante e presentava problemi solo nel trattamento della carta in arrivo risolti, a detta della stessa interessata, con l’intervento di tecnici esterni); del resto la RAGIONE_SOCIALE aveva agito per la riduzione del prezzo, non per la risoluzione del contratto; questa diversa impostazione del ricorrere di aliud pro alio , emersa in appello, era quindi tardiva; -quanto al preteso riconoscimento dei vizi per i plurimi interventi di riparazione disposti, si rammentava che per giurisprudenza costante, il presunto riconoscimento non costituiva atto interruttivo della prescrizione né determinava l’inapplicabilità della disciplina della prescrizione dell’azione redibitoria ma, al più, offriva una differente azione di tipo contrattuale per inadempimento all’obbligazione assunta di riparazione dei vizi, che non era stata proposta in questo giudizio; -qualificato il contratto come compravendita, escluso che ricorresse un’ipotesi di aliud pro alio e che il presunto riconoscimento dei vizi potesse costituire condotta idonea a interrompere il termine di prescrizione annuale ex art.1495 c.c., si doveva confermare l’intervenuto maturare della prescrizione dell’azione redibitoria: l’installazione della macchina era dell’agosto 2004 e il ricorso per RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dei malfunzionamenti era del giugno 2006, ben oltre l’anno; si doveva considerare che l’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione era quello giudiziario, a nulla rilevando le raccomandate inviate stragiudizialmente; l’azione di responsabilità extracontrattuale era stata introdotta dalla RAGIONE_SOCIALE tardivamente; pure se la domanda era stata formulata nelle memorie ex art.183 c.p.c, essa richiedeva nuovi temi di indagine, introduceva una nuova causa petendi e un petitum pure nuovo, legati a circostanze di fatto diverse da quelle già introdotte, sia in relazione agli elementi costitutivi della
fattispecie, sia in relazione all’identificazione e quantificazione del danno.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle difese svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa la censura della controricorrente, di radicale inammissibilità del ricorso perché volto ad introdurre critiche al deciso d’appello rientranti in realtà, al di là della prospettazione della ricorrente, nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., critiche che sarebbero precluse dal cd meccanismo della ‘doppia conforme’ previsto, ratione temporis , dall’art.348 ter u.c. c.p.c. essendo le pronunce di merito in primo e in secondo grado nello stesso senso: i motivi di ricorso formalizzati debbono essere esaminati in relazione ai profili di doglianza concretamente formulati e la loro reale riconducibilità eventuale all’ambito dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c. sarà vagliata per ognuno, con le relative conseguenze ove risulteranno sussisterne i presupposti.
Con il primo motivo di doglianza articolato RAGIONE_SOCIALE lamenta la <>.
La doglianza in esame articola in concreto due diversi motivi di critica, chiaramente enucleabili.
Il primo lamenta la violazione delle norme di interpretazione del contratto, che sarebbe stato qualificato di compravendita senza tenere presente, secondo la ricorrente, anche la preliminare conferma d’ordine del 11.7.2003 e le condizioni generali di essa, contenenti pattuizioni destinate a regolare i rapporti tra le parti e
riferibili ad una prestazione di fare; nella conferma d’ordine si farebbe infatti riferimento alla realizzazione di una macchina in conformità alle specifiche tecniche pattuite, correlate alle specifiche caratteristiche del cartoncino che con essa sarebbe stato da lavorare; si sarebbe quindi trattato di una macchina su misura, a prescindere dal fatto che essa facesse parte del modello di macchina ribobinatrice TARGA_VEICOLO prodotta da RAGIONE_SOCIALE (5 esemplari esistenti, di cui solo tre per la ribobinatura di cartoncino); inoltre le parti avrebbero stabilito il collaudo della macchina, proprio dell’appalto e non della vendita, da effettuare dopo il completamento del montaggio, con previsione che la consegna della macchina avrebbe coinciso con la sottoscrizione del verbale di collaudo senza la quale la macchina non avrebbe potuto essere considerata giuridicamente accettata; anche ai fini della prescrizione i Giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto del collaudo quantomeno su base pattizia, pur qualificando il rapporto negoziale come compravendita.
Il secondo motivo di critica lamenta un’affermata assenza di pronuncia sull’eccezione, pur reiterata, volta a qualificare il contratto come contratto misto, con profili riconducibili all’appalto e quindi da disciplinare con riferimento alla normativa dettata per detta fattispecie.
Il motivo in esame è infondato per entrambi i profili evidenziati.
E’ infondato il primo motivo di critica che non tiene conto del fatto che l’interpretazione del contratto è riservata al Giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; diversamente, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un’interpretazione diversa
da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.353/2025).
Nel caso di specie la ricorrente richiama le norme in materia di interpretazione dei contratti ma non dice in che modo esse siano state violate dal ragionamento della Corte di merito, che è logico e privo di contraddizioni e che RAGIONE_SOCIALE critica sostanzialmente in relazione all’effettuata valutazione dei contratti e del materiale istruttorio, che assume non condivisibile e rispetto alla quale propone inammissibilmente una propria alternativa interpretazione ritenuta preferibile e corretta.
Il secondo motivo di critica non tiene conto che la Corte di merito -e prima il Tribunale- ha ritenuto di qualificare il contratto come compravendita e non come appalto, scegliendo una qualificazione giuridica del rapporto escludente anche l’ipotesi del contratto misto: non era necessaria una specifica giustificazione sul punto, potendo questa desumersi dall’intero contesto motivazionale in concreto esplicitato in modo chiaro e logico.
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE prospetta la <>.
La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la macchina non sarebbe stata mai collaudata secondo le previsioni negoziali (con apposito verbale sottoscritto), dato che fin dal suo montaggio sarebbero emersi problemi di funzionamento; quindi, quantomeno in base alle pattuizioni negoziali intervenute, non vi sarebbe stata alcuna consegna, giuridicamente qualificabile come tale, e non si sarebbe manifestato il termine iniziale per il decorso della prescrizione, conseguentemente non maturata. La ricorrente richiama in proposito le condizioni di contratto in tema di garanzia di produzione e la clausola 5 delle condizioni generali di contratto, sottolineando come la messa in produzione non avrebbe potuto sostituire la consegna, dato che la prima sarebbe stata necessaria
per la verifica di funzionamento. Il collaudo non ci sarebbe mai stato e per eliminare le problematiche della macchina, dopo tre anni dal montaggio e dopo l’Accertamento Tecnico Preventivo, RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rivolgersi a terzi.
Il motivo è infondato.
Ogni questione interpretativa in ordine ad una previsione negoziale di coincidenza della consegna del macchinario con il collaudo dello stesso pattuito in tesi specificamente pur nell’ambito di una compravendita- dopo la legittima messa a punto sulle specifiche esigenze dell’acquirente -di per sé compatibile con la compravendita di un macchinario già in produzione ma con caratteristiche e prestazioni particolari, suscettibile di essere rifinito con una ‘taratura’ sulle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva dell’acquirente -, è superata dal fatto che il macchinario fornito fu effettivamente non solo messo in funzione al fine di verificarne il funzionamento secondo le esigenze dell’acquirente e per il tempo a ciò strettamente necessario ma fu effettivamente utilizzato nel tempo per la produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE, con un comportamento compatibile solo con una accettazione effettiva -cfr., per spunti di riflessione, Cass. N.18409/2025, pronunciata in materia di appalto e contenente ampi richiami ai precedenti di legittimità-.
Ciò è quanto è stato in concreto accertato dalla Corte d’Appello, nell’esercizio di attività interpretativo -valutativa di sua esclusiva pertinenza, attraverso la precisazione che risultava dalla relazione di accertamento tecnico preventivo che la macchina <> da RAGIONE_SOCIALE: l’intervento riparatorio di terzi, in tesi risolutivo, asserito dalla ricorrente -cfr. la sentenza, a pag.6, che ne rileva
l’allegazione generica, senza indicazione delle modifiche che sarebbero state apportate- sarebbe infatti intervenuto, sempre secondo la ricorrente, solo dopo l’accertamento tecnico preventivo, a distanza di oltre tre anni dalla messa in funzione e dopo che il Tecnico d’Ufficio aveva appunto rilevato il regolare funzionamento della ribobinatrice nei termini appena descritti.
Anche per la valutazione del motivo di ricorso in esame si deve escludere la riscontrabilità di violazione di legge, sia in relazione alle disposizioni di interpretazione dei contratti -si richiama l’orientamento interpretativo costante di legittimità da ultimo ribadito da Cass. n.353/2025-, sia in relazione agli art.1495 e 2935 c.c.: le doglianze della ricorrente mirano, in concreto, ad ottenere inammissibilmente una rivalutazione del materiale istruttorio acquisito secondo la propria tesi difensiva.
3. La ricorrente lamenta ancora la <>. La Corte non avrebbe tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti tra la data della consegna, anche facendola coincidere con agosto 2004, e la data dell’Accertamento Tecnico Preventivo, e poi dal deposito della relazione tecnica conclusiva di esso, 15.2.2007, seguito dalla raccomandata del 22.2.2007, alla data di introduzione del giudizio (17.2.2012), ritenendo erroneamente necessaria per interrompere la prescrizione un’iniziativa giudiziaria; inoltre quando l’esistenza ed entità dei vizi sia contestata, il termine dovrebbe comunque decorrere dall’ATP e non prima.
Il motivo è fondato.
La Corte di merito ritiene necessaria per l’interruzione della prescrizione annuale l’introduzione del giudizio, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale superato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.18672/2019 che ha espresso il seguente principio di diritto: <>.
Sono pertanto da considerare idonei atti interruttivi della prescrizione anche le iniziative stragiudiziali, purchè contenenti i requisiti indicati dall’art.1219 co 1 c.c.
Poiché la valutazione degli elementi istruttori, anche documentali, al fine della verifica dell’esistenza o meno di idonei e tempestivi atti interruttivi è questione propria dell’attività del Giudice di merito, e poiché nel caso di specie la Corte d’Appello ha fermato la sua valutazione alla relazione di ATP, l’accoglimento del motivo non permette alcuna attività sostitutiva della Corte ex art.384 c.p.c. ma richiede il rinvio al Giudice di merito, che dovrà valutare la proposta eccezione di prescrizione dell’azione alla luce di tutti gli elementi di prova offerti in atti -anche richiamati dalla società RAGIONE_SOCIALE che ne afferma comunque l’inadeguatezza/insufficienza ai fini del superamento del maturare della prescrizione secondo una valutazione di merito che compete non al Giudice di legittimità ma alla Corte d’Appello -.
4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la <>. Erroneamente la Corte d’Appello non avrebbe attribuito rilevanza ai plurimi interventi di riparazione sulla macchina, che si affermano riconosciuti dalla controparte ex art.115 c.p.c. e che avrebbero costituito comunque oggetto della non ammessa prova per testi; vi sarebbe stato un accordo per la riparazione della macchina, incidente sul termine di prescrizione della garanzia per vizi e difetti, e non sarebbe corretta l’affermazione secondo cui la ricorrente non
avrebbe comunque agito per l’inadempimento di questo diverso accordo, perché la Corte avrebbe così dimenticato la domanda risarcitoria, formulata per tutti i danni subiti in conseguenza del malfunzionamento; la domanda risarcitoria, autonoma rispetto a quella di riduzione del prezzo, avrebbe dovuto essere ritenuta provata, quanto all’assunzione dell’obbligo di riparazione, in via presuntiva e comunque sarebbero state formulate istanze istruttorie idonee che si ripropongono specificamente.
L’esame di questo motivo non può prescindere dalle valutazioni sottese al motivo di ricorso precedente in ordine all’intervento di idonei e tempestivi atti interruttivi della prescrizione ed è pertanto assorbito.
In conclusione, è fondato il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto, mentre sono respinti il primo e il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Firenze affinchè, in diversa composizione, riesamini la controversia alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n.18672/2019.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 27 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME