Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26734 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32673/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 665/2019 depositata il 30/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari, emesso in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. per l’importo di € 169.258,70 a titolo di fideiussore della RAGIONE_SOCIALE; l’opponente ha dedotto per quanto qui ancora rileva -l’estinzione del credito per prescrizione.
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione, ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta dalla proposizione della domanda del creditore di ammissione allo stato passivo della società RAGIONE_SOCIALE, debitore principale, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del fideiussore , confermando l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del debitore principale, nonché all’efficacia sospensiva della prescrizione sino all’intervenuta chiusura della procedura concorsuale, trattandosi di procedura alternativa al fallimento.
Propone ricorso per cassazione il fideiussore, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la banca. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
32673/2019 R.G. 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di motivazione per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato apoditticamente il principio secondo cui l’apertura di una procedura concorsuale produce l’effetto interruttivo della
prescrizione. Osserva il ricorrente come la sentenza impugnata conterrebbe punti di motivazione estranei alla materia del contendere, né espliciterebbero il percorso logico-giuridico dell’incidenza della natura amministrativa della fase di accertamento del passivo nella l.c.a. sulla permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione durante l’intera procedura . Osserva, in particolare, il ricorrente come la domanda di insinuazione allo stato passivo della l.c.a. sarebbe pervenuta in data 16 novembre 2001, laddove il decreto ingiuntivo sarebbe stato depositato nel giugno 2015, a prescrizione oramai decorsa.
Va rigettata l ‘ eccezione di inammissibilità del primo motivo (sulla quale il controricorrente ritorna in memoria), essendo lo stesso calibrato sulla dedotta insufficienza del percorso logico seguito dal giudice del merito per rigettare l’eccezione di prescrizione, ampiamente illustrata nel motivo.
Il primo motivo è infondato quanto alla dedotta apparenza della motivazione, non risultando la sentenza impugnata al di sotto del minimo costituzionale imposto al giudice per la stesura della motivazione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). La sentenza impugnata ha ritenuto che la domanda di ammissione allo stato passivo nella l.c.a. comporta l’effetto interruttivo della prescrizione, conservando tale effetto « sino alla chiusura della procedura concorsuale». Si tratta di percorso argomentativo comprensibile e compiuto. Le ulteriori argomentazioni trattate nella sentenza impugnata non intaccano, né inficiano la logicità di questo percorso argomentativo, posto a fondamento della decisione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 l. fall. e 2945 cod. civ., osservandosi come la fase di ammissione allo stato passivo di società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE abbia natura amministrativa e non
giurisdizionale. Deduce parte ricorrente che l’inserimento della domanda del ricorrente nell’elenco dei creditori non può assurgere a evento interruttivo della prescrizione, atteso che non costituisce domanda giudiziale e, in ogni caso, non può comportare l’effetto interruttivo permanente sino alla chiusura della procedura, diversamente dalla domanda che introduce un giudizio.
5. Il secondo motivo – rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del motivo in termini con quanto indicato al superiore motivo – è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda di insinuazione allo stato passivo nelle procedure concorsuali determina l’interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass., n. 16415/2023; Cass., n. 11983/2020; Cass., n. 9638/2018).
6. Questo effetto, prodottosi nei confronti dell’obbligato principale, si propaga -in caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 cod. civ. – nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l’obbligazione e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale ; né quest’ultimo, per effetto dell’estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell’interruzione, viene a perdere alcun diritto (Cass., Sez. U., n. 13143/2022; Cass., n. 17412/2016; Cass., n. 16408/2014).
n. 32673/2019 R.G. 7. L’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda di ammissione allo stato passivo (e propagatosi al fideiussore), opera anche per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, producendosi l’effetto permanente a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di
ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l. fall. (Cass., Sez. U., n. 13143/2022; Cass., n. 6837/2025; Cass., n. 16166/2024; Cass., n. 11983/2020). Il creditore beneficia, pertanto, dell’effetto interruttivo e del successivo effetto sospensivo sino alla chiusura della procedura concorsuale anche nei confronti del fideiussore. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME