Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11067 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11067 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3014/2021 proposto da:
COGNOME DI COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
VISCONTI DI MODRONE VERDE; VISCONTI DI RAGIONE_SOCIALE,, rappresentati e difesi da ll’ avv.to NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3026/2020 emessa dalla Corte di Appello di Bologna, pubblicata il 24.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 16.6.2014 il Tribunale di Piacenza dichiarava prescritta la domanda di risarcimento dei danni proposta da COGNOME COGNOME Modrone nei confronti del fratello NOME COGNOME e dei suoi figli, NOME COGNOME tutti quali eredi di NOME COGNOME Melito (moglie e madre dei convenuti), per violazione, da parte di quest’ultima, del diritto di prelazione per il riacquisto della quota pari al 25% della RAGIONE_SOCIALE (proprietaria degli immobili costituenti il paese di Grazzano Visconti nel comune di Vigolzone), diritto attribuito all’attore in una scrittura privata del 29.6.79.
Al riguardo, il Tribunale, nel respingere anche la domanda ex art. 96 cpc, osservava che: non era condivisibile la tesi secondo cui la prescrizione sarebbe decorsa dalla conoscenza dell’atto pregiudizievole, ovvero dal 2008 o dalla data della morte di NOME COGNOME nel gennaio 2003, e non invece dalla data di annotazione sul libro-soci (4.7.89) della cessione delle quote da parte di NOME a favore della figlia NOME, né dalla data d’iscrizione di tale atto nel Registro delle imprese (30.4.94), trattandosi di circostanze a lui opponibili non essendogli stata previamente comunicata la dovuta denuntiatio ; non erano emersi fatti idonei a provare la mancata conoscenza dell’atto lesivo del diritto di prelazione fino al 2008, almeno fino alla data della morte di NOME per cui alla data della notifica della citazione (12.2.2009) era ormai maturato il decennio della prescrizione.
COGNOME COGNOME di Modrone proponeva appello avverso la suddetta sentenza, per non aver il Tribunale considerato la mancata denuntiatio come doloso occultamento dell’esistenza del debito e, di conseguenza, per non aver ritenuto sospesa la prescrizione sino al 2008, epoca in cui
egli aveva appreso, nel corso di altro giudizio, che la cognata NOME aveva violato l’obbligo d’informarlo della sua intenzione di cedere le quote alla figlia, così ledendo il diritto di prelazione.
Con sentenza del 24.11.20 la Corte territoriale rigettava l’appello principale e quello incidentale, osservando che: la doglianza relativa al doloso occultamento del fatto lesivo della prelazione costituiva allegazione nuova; tale doloso occultamento era comunque da escludere, in quanto la cessione in questione fu iscritta al Registro delle imprese e nel libro-soci, fatti che smentivano la volontà di NOME di nascondere al cognato la lamentata violazione del diritto di prelazione; non era fondato il motivo, formulato in subordine, per aver il Tribunale ritenuto tardive le difese esposte nella comparsa conclusionale, secondo cui l’inizio del termine decennale si sarebbe potuto fissare solo al momento in cui la cessione delle quote avesse acquisito data certa nei confronti dei terzi, alla data del decesso di NOME, nel gennaio 2023, trattandosi di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice; non era contestato che la cessione delle quote fosse stata stipulata il 4.7.89, come esposto nella citazione e nelle conclusioni, per cui l’eccezione di mancanza di data certa era tardiva; peraltro, l’inopponibilità della data della scrittura privata ex art. 2704 c.c. non operava nella specie, in quanto veniva in rilievo come mero fatto storico lesivo della prelazione; la certezza della data sarebbe comunque riferibile all’iscrizione nel R egistro delle imprese, trattandosi di pubblicità-notizia; era infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta circa l’interpretazione secondo la quale l’ignoranza del fatto generatore del diritto non impediva il decorso della prescrizione, che determinerebbe un’ingiustificata tutela del debitore inadempiente; era infondato infine il motivo dell’ appello incidentale
sulla compensazione delle spese, disposta per la novità e delicatezza delle questioni affrontate.
NOME COGNOME Modrone – quale erede di NOME Visconti di Modrone COGNOME – ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con due motivi, illustrati da memoria. NOME e NOME COGNOME Modrone resistono con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia falsa applicazione degli artt. 112 e 345, c.2, cpc, per non aver la Corte d’appello pronunciato sull’eccezione di sospensione della prescrizione sollevata dall’attore fin dall’atto di citazione, esponendo di aver scoperto solo in epoca recente, nell’ambito di altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Piacenza , che i fratelli COGNOME e NOME COGNOME– figli di NOME COGNOME e NOME COGNOME– avevano prodotto nel mese di giugno 2008 una scrittura del 4.7.89, con la quale la madre aveva ceduto alla figlia COGNOME un a quota di lire 18.750.000 dell’RAGIONE_SOCIALE, pari al 25% del capitale sociale, violando la prelazione a lui riconosciuta con la scrittura privata del 29.6.79.
Pertanto, il ricorrente lamenta che, non essendo stata effettuata la denuntiatio , gli spettava il diritto al risarcimento dei danni, censurando dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che ‘ il dolo va accertato in giudizio qualora la relativa domanda sia stata esplicitamente proposta ‘, in quanto la sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato su cui il giudice può pronunciarsi d’ufficio anche in appello.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2941, n.8, cpc, per aver la Corte d’appello escluso il doloso occultamento da parte di Violante della cessione della suddetta quota societaria, data l’annotazione della stessa nel libro-soci in data 4.7.89, e nel Registro delle imprese il
30.4.94 che avrebbe smentito la volontà della cedente di nascondere al cognato la medesima cessione.
Al riguardo, il ricorrente assume che l’art. 2941 cc non attiene all’astratta conoscibilità del doloso occultamento del debito, ma alla concreta situazione specifica, non essendo sul punto rilevante la suddetta annotazione, soggiungendo che il prelazionario non ha né obbligo, né l’onere di seguire le vicende del bene immobile e dunque di vigilare sulle diverse fonti di conoscenza (considerando altresì che la condotta omissiva del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se ha per oggetto un atto dovuto) avendo piuttosto il diritto di ricevere la denuntiatio , per cui quando quest’ultima sia stata omessa, il termine di prescrizione non può non decorrere dalla data d’effettiva conoscenza, nella specie avvenuta nel giugno 2008, data di deposito dell’atto di vendita delle quote societarie nell’altro giudizio.
Il primo motivo è infondato.
L’eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (Cass., n. 19567/2016).
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso strett0 (SU, n. 10531/2013).
Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio e sono sottratte al divieto stabilito dall’art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino
fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, non essendo invece necessario (pena la vanificazione della distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato) che tali fatti siano stati oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass., n. 34053/2023).
Nella specie, atteso che, in conformità del suddetto orientamento di questa Corte, l’eccezione di sospensione della prescrizione è da intendere in senso lato, la sentenza impugnata è da confermare, considerando che: l’omessa denuncia della cessione era stata dedotta per la prima volta in appello; in primo grado, essa non era stata neppure allegata, né tale omissione sarebbe interpretabile come doloso occultamento, in quanto il dolo avrebbe dovuto essere accertato, mentre la questione non era stata allegata, neppure in primo grado.
Pertanto, la doglianza è infondata in quanto i fatti costitutivi dell’eccezione non risultano documentati , sicché quest’ultima non aveva il dovere di rilevare l’eccezione d’ufficio, con la conseguenza che l’accertamento del dolo era ormai precluso, come correttamente argomentato dalla Corte d’appello.
Va altresì soggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (Cass., n. 14193/2021; n. 22072/2018; n. 4235/1996).
Ne consegue che l’avvenuta conoscenza dell’atto lesivo del diritto di prelazione in questione attraverso la produzione del contratto di cessione delle quote nel predetto giudizio non pu o’ far decorrere il termine di prescrizione da tale data, proprio perché non è emersa una una fattispecie di legittima sospensione, non correlabile alle difficoltà di fatto frappostesi alla effettiva conoscenza dell’atto.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 8 (secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso) viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l’accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato (Cass., n. 12422/1996).
E’ stato altresì affermato che, i n tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l’occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un’informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui (Cass., n. 2030/2010).
Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è dunque necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del
debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (Cass., n. 11348/1998; n. 2030/2010).
Ora, nel caso concreto, non ha pregio la difesa per la quale la sospensione sarebbe stata sospesa fino al l’effettiva conoscenza dell’atto di cessione , a seguito del relativo deposito nell’altro giudizio pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Piacenza, non avendo il prelazionario un obbligo, o onere di seguire le vicende del trasferimento dei beni oggetto del relativo diritto, ragion per la quale non rileverebbe l’astratta conoscibilità dell’atto.
Invero, come ben eccepiscono i controricorrenti, la sospensione del termine di prescrizione avrebbe presupposto la prova del comportamento fraudolento, in conformità del richiamato orientamento di questa Corte che, però, come detto, non è stata fornita, non essendo ravvisabile la causa di sospensione nel semplice occultamento della vendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, considerando che la prelazione aveva fonte negoziale, non essendo contemplato un obbligo di legge al riguardo .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi- oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.