Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16166 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5585/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende ope legis
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già in amministrazione straordinaria ex d.l. 26/1979, in persona dei curatori p.t., rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Catania n. 1137/2023 depositato il 3/2/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione StraordinariaRAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo
RAGIONE_SOCIALEa procedura il credito di regresso di € 12.494.690,12 vantato dal RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) a seguito RAGIONE_SOCIALE‘escussione da parte RAGIONE_SOCIALEa Banca di Roma RAGIONE_SOCIALEa garanzia prestata dallo Stato a rimborso del finanziamento erogato dall’istituto di credito alla società poi fallita.
L’opposizione allo stato passivo proposta dal M.E.F. contro il decreto veniva respinta dal Tribunale di Catania, il quale, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata nel merito dai curatori, dichiarava il credito prescritto.
Per quanto qui di interesse, il giudice del l’opposizione rilevava: i) che il fallimento era stato preceduto, senza soluzione di continuità, dall’ amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, apertasi nel ’96 e disciplinata dalla l. n. 95/79 che, per tutto quanto non previsto e quindi anche per l’accertamento dei crediti, rinviava alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa; ii) che nella LCA il procedimento di accertamento dei crediti ha natura amministrativa e l’ammissione al passivo non è regolata dal principio RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale, sicché l’effetto interruttivo permanente RAGIONE_SOCIALEa prescrizione non si produce con la mera presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma solo al momento in cui i Commissari Straordinari depositano in cancelleri a l’elenco dei crediti ammessi, su domanda o d’ufficio (art. 209 l.fall.); iii) che nella specie i RAGIONE_SOCIALE non avevano mai depositato detto elenco, né il M.E.F. aveva assunto iniziative per sollecitare l’adempimento; iv) che l’ulti mo atto interruttivo era costituito da una missiva del 14 aprile 1999, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato ai CC.SS. che Banca di Roma aveva chiesto il rimborso del finanziamento e aveva domandato l’ammissione allo stato passivo del proprio credito di regresso; v) che dunque alla data del 4 giugno 2021, di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione, il termine di prescrizione decennale del diritto di credito azionato era ampiamente decorso.
Il M.NOME.F. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato in data 3 febbraio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, cui il M.NOME ha resistito con controricorso.
La procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Il motivo dedotto con il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 94, 207 e ss. l. fall., 1 d.l. 26/1979, conv. con modif. dalla l. 95/1979, 2943 e 2945 cod. civ..
L ‘amministrazione ricorrente sostiene che per i creditori che hanno presentato istanza di ammissione al passivo nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, come è avvenuto nel caso di specie, l’effetto interruttivo permanente non può che prodursi con essa e a far tempo da essa, perché se la procedura non chiude il suo corso si converte, continuando, in fallimento, per espressa previsione di legge.
Il tribunale, estendendo erroneamente principi espressi rispetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa all’amministrazione straordinaria, nel ritenere non prodotto l’effetto interruttivo permanente RAGIONE_SOCIALEa prescrizione a causa del mancato deposito in cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei crediti ammessi, non ha tenuto conto che la medesima autorità giudiziaria, con sentenza n. 59/2018, ha dichiarato il fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità rispetto alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza.
Occorre innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via preliminare dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente
sul rilievo che il M.E.F. non avrebbe censurato un’ ulteriore ratio decidendi posta dal giudice del merito a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che l’opposizione dovesse essere rigettata, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intero decorso del termine di prescrizione decennale, ‘ anche a prescindere da considerazioni in ordine all’assenza di prova RAGIONE_SOCIALE‘effettivo accredito RAGIONE_SOCIALE‘intero importo garantito e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva insorgenza di un corrispondente credito nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società in RAGIONE_SOCIALE.
Se il giudice di merito ha espressamente ritenuto di ‘prescindere’ da considerazioni concernenti la prova del credito, non si può che concludere che la decisione impugnata trovi il suo fondamento nell’unica ratio sviluppata all’interno del decreto impugnato ; rimane così escluso che l’amministrazione ricorrente avesse l’onere di impugnare l’argomentazione superflua, ed esorbitante dalle ragioni del decidere, cui il giudice di merito ha ritenuto di far cenno.
Ciò precisato, il motivo è infondato.
6.1. L’art. 1, ultimo comma, primo periodo, del d.l. 26/1979, conv. con modif. dalla l. 95/1979, prevede espressamente che ‘ la procedura … è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall’articolo 237 RAGIONE_SOCIALEa legge fallimentare ‘.
L’espresso richiamo alla disciplina prevista dalla legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa fa sì che il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U. 13143/2022) rispetto a quest’ultima procedura secondo cui solo l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l. fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l. fall., l’interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con effetto permanente per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa procedura, a far data dal deposito RAGIONE_SOCIALE‘elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda
rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l. fall. -trovi applicazione anche all’amministrazione straordinaria sottoposta alla disciplina originaria contemplata dalla l. 95/1979.
Nel caso di specie, non essendo contestato che i RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE non hanno mai depositato l’elenco dei crediti ammessi o respinti di cui all’art. 209 l. fall., nessun effetto interruttivo permanente poteva essere riconnesso alla nota ministeriale del 14 aprile 1999, rimasta senza seguito, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto l’ammissione del credito allo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa procedura.
6.2 Si deve poi escludere che tale istanza possa essere valorizzata in ragione del fatto che la procedura di amministrazione straordinaria si sia convertita, da ultimo, in fallimento.
Ora, è ben vero che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la presentazione RAGIONE_SOCIALEe istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l ‘ interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945, comma 2, cod. civ. (Cass. 11269/1990; nello stesso senso Cass. 1586/2002, 8990/1997).
Nel caso RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione straordinaria, tuttavia, la richiesta di riconoscimento del credito presentata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 208 l. fall. non può essere equiparata alla domanda giudiziale, soggetta al controllo del giudice ordinario, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura eminentemente amministrativa del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALEo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa procedura (Cass. 1817/2005); tale richiesta, quindi, non può produrre gli effetti che l’art. 94 l. fall. riconnette alla domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento.
In altri termini, l’amministrazione straordinaria disciplinata dalla l. n. 95/79 , al pari RAGIONE_SOCIALEa liquidazione coatta amministrativa cui l’art. 1
RAGIONE_SOCIALEa legge fa rinvio, è (era) un procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano (innestavano) fasi di carattere giurisdizionale, quali le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo: la connotazione giurisdizionale sopravviene (sopravveniva) soltanto con il deposito RAGIONE_SOCIALEo stato passivo, che costituisce (costituiva) il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, per effetto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEe opposizioni e RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 l. fall. o RAGIONE_SOCIALEe insinuazioni tardive (Cass. 17048/2007).
È opportuno sottolineare, infine, come una simile natura RAGIONE_SOCIALEa prima procedura concorsuale e l’inerzia serbata da i suoi organi non precludessero in termini assoluti al creditore di tutelare il proprio diritto attraverso ulteriori atti interruttivi o la presentazione di una vera e propria domanda giudiziale, ove si consideri che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto proporre in seguito una domanda tardiva senza alcuna preclusione, dato che il credito non era stato preso in alcuna considerazione (Cass. 2476/2003).
7 . Il rigetto del ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato del RAGIONE_SOCIALE.
La fissazione dei principi che regolano gli effetti permanenti RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione coatta amministrativa, ad opera RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, soltanto in epoca recente (nelle more del giudizio di opposizione) costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e compensa integralmente le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2024.