Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21423 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12926/2022 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentat i e difesi dagli avvocati COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 322/2022 depositata il 16/03/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. In data 5.10.1972, NOME COGNOME e NOME COGNOME stipulavano un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile sito in Nocera Inferiore, INDIRIZZO esteso per circa 1.600 mq. Nello stesso contesto, le parti concludevano anche un contratto di locazione, in forza del quale NOME COGNOME veniva immesso nella detenzione dell’immobile.
Successivamente, COGNOME eseguiva sull’immobile opere edilizie abusive, oggetto di accertamento da parte del Comune di Nocera Inferiore, in data 24.5.1976. In relazione a tali abusi, in data 20.4.1986, egli presentava istanza di sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985, provvedendo al versamento della prima rata dell’oblazione prevista.
Contestualmente, insorgevano contrasti tra le parti in merito alla stipula contratto di vendita definitivo, sfociati in un giudizio per l’adempimento in forma specifica dell’obbligazione di concludere il contratto, conclusosi con sentenza della Corte di cassazione n. 5493 del 18/03/2004, sfavorevole agli eredi di NOME COGNOME
Nelle more di tale giudizio, NOME COGNOME otteneva la convalida dello sfratto e, in data 26.3.1997, richiedeva la voltura a suo favore della domanda di condono presentata da NOME COGNOME ottenendo infine il permesso di costruire in sanatoria n. 47410 in data 29.12.2004.
Gli attori, eredi di NOME COGNOME (NOME, NOME e, in origine, NOME COGNOME – poi deceduto, succedutigli NOME COGNOME e NOME COGNOME), adivano il Tribunale di Nocera Inferiore con giudizi riuniti (R.G. nn. 1009/2014 e 4802/2014), chiedendo la condanna degli eredi COGNOME (NOME e NOME COGNOME ed NOME COGNOME) al pagamento pro quota delle spese sostenute dal loro dante causa per la realizzazione delle opere abusive e per la procedura di sanatoria, compresi oneri di oblazione, rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 1670/2018, rigettava le domande proposte e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
2 . NOME, NOME e NOME COGNOME impugnavano la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Salerno, chiedendo, in via istruttoria, la disposizione di una c.t.u. per la quantificazione delle spese e, nel merito, il rigetto dell’eccezione di prescrizione e la condanna degli appellati al rimborso delle somme richieste.
2.1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 322/2022, pubblicata in data 16.3.2022, rigettava l’appello interposto dagli eredi di NOME COGNOME ritenendo prescritto il diritto azionato, sia con riferimento alla domanda di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere edilizie, sia con riguardo alla domanda di rivalsa proposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L. n. 47 del 1985, per l’attivazione della procedura di condono edilizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME affidato a tre motivi.
3.1. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.
3.3. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti eccepiscono, in via preliminare, l’inidoneità della notifica della sentenza d’appello a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., deducendo plurimi vizi della relata.
In particolare, i ricorrenti lamentano che: nella relata di notifica non è indicata la data in cui l’atto sarebbe stato notificato; il destinatario è erroneamente individuato in ‘COGNOME NOME‘ anziché in ‘COGNOME NOME‘, parte effettivamente costituita nel giudizio; la notifica è stata effettuata a nome di ‘NOME COGNOME‘, nel frattempo
deceduto, senza che fosse previamente instaurato il contraddittorio con i suoi eredi, pur ritualmente indicati in atti. Circostanze che, ad avviso dei ricorrenti, determinano l’inefficacia della notificazione e impediscono il decorso del termine breve per l’impugnazione.
Sul punto, la doglianza è radicalmente priva di rilevanza, poiché il ricorso è stato notificato addì 11.5.2022 e, pertanto, entro il termine di sessanta giorni perfino dalla pubblicazione della sentenza (16.3.2022) e, in ogni caso, dall’eseguita e pure contestata notifica (17.3.2022) della sentenza.
Quanto alla dedotta nullità della notifica per intervenuto decesso di NOME COGNOME deve rilevarsi che tale evento non risulta ritualmente comunicato alle controparti nel corso del giudizio né è stato documentato anteriormente alla notificazione della sentenza. Trova pertanto applicazione il principio di ultrattività del mandato difensivo, in forza del quale la notifica eseguita presso il difensore costituito della parte deceduta resta pienamente valida ed efficace (Cass. S.U. n. 15295/2014), ove l’evento non sia stato previamente dichiarato o notificato in giudizio.
Quanto, infine, all’indicazione, nella relata, del nome ‘NOME‘ in luogo di ‘NOME COGNOME, deve ritenersi che si tratti di un mero refuso materiale, privo di incidenza sulla validità dell’atto, essendo stata la notifica comunque eseguita presso il difensore ritualmente costituito del soggetto effettivamente destinatario (NOME COGNOME, che ha regolarmente partecipato al giudizio.
Da ciò discende il rigetto dell’eccezione preliminare, con conferma della ritualità e idoneità della notificazione della sentenza d’appello ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, della L. n. 47 del 1985, nonché degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3,
c.p.c., censurando la pronuncia della Corte d’appello nella parte in cui ha accolto l’eccezione di prescrizione del diritto di rivalsa.
Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non ha fatto decorrere il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. dal momento in cui si è realizzato il vantaggio patrimoniale per il proprietario, individuato nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria (29.12.2004). Richiamando il principio dettato dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il ricorrente sostiene che il diritto alla rivalsa ex art. 31, comma 3, L. 47/1985 sorge solo quando l’effetto utile della domanda di condono si sia concretamente verificato, vale a dire con la legalizzazione dell’opera abusiva e il correlativo incremento del valore dell’immobile in capo al proprietario, che ne ha beneficiato senza aver sostenuto i relativi oneri.
In tale prospettiva, deducono che la notifica della citazione in data 12.2.2014 deve ritenersi tempestiva e idonea a interrompere validamente il termine prescrizionale decennale, in quanto effettuata prima del decorso del termine computato a partire dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
4.1.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, il proprietario di un immobile abusivamente edificato da un soggetto diverso può agire in rivalsa contro il responsabile dell’abuso edilizio al fine di ottenere il rimborso delle somme sostenute per la definizione della procedura di sanatoria, tra cui l’oblazione e gli oneri concessori.
La norma, pur essendo inserita in un contesto di disciplina amministrativa, introduce una fattispecie civilistica di responsabilità restitutoria. Essa si fonda sull’ingiustificato aggravio patrimoniale sopportato dal proprietario dell’immobile, a beneficio del soggetto
che ha materialmente eseguito le opere abusive e che, pur non essendo proprietario, ha determinato l’insorgenza dell’obbligo economico.
Affinché tale azione di rivalsa possa ritenersi esperibile, devono concorrere i seguenti presupposti: a) diversità soggettiva tra l’autore materiale dell’abuso edilizio e il soggetto che ha presentato l’istanza di sanatoria (che deve essere proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile); b) sostenimento di un pregiudizio economico da parte del proprietario, consistente nell’obbligo di versamento delle somme richieste per la sanatoria; c) assenza di opposizione da parte del proprietario alla domanda di condono eventualmente presentata dal terzo, che costituisce presupposto implicito di accettazione degli effetti favorevoli della sanatoria.
La finalità della norma è, dunque, quella di tutelare il proprietario che, al fine di regolarizzare la posizione urbanistica del bene, si trovi costretto a sostenere costi economici derivanti dall’illecito altrui, garantendogli uno strumento di riequilibrio patrimoniale nei confronti dell’effettivo responsabile dell’abuso.
Nel caso di specie, prescindendo dalla scarsa chiarezza dell’impostazione della domanda, correttamente la Corte d’appello ha qualificato la pretesa attorea come domanda di rivalsa ex art. 31, comma 3, della L. n. 47/1985, avente natura sostanzialmente restitutoria, fondata sull’esborso economico sostenuto da NOME COGNOME in relazione al pagamento dell’oblazione dovuta per la definizione della procedura di condono edilizio di un immobile di proprietà altrui. Si tratta, in ultima analisi, del pagamento di un debito altrui, nella consapevolezza dell’attuale altruità del medesimo (non rilevando che la circostanza fosse sub iudice ) e, quindi, non dovuto a errore scusabile.
Trattandosi, dunque, di una pretesa fondata su un esborso patrimoniale certo, determinato e riferibile a un fatto storico
specificamente individuato (ossia la presentazione della domanda di condono e il versamento della relativa oblazione in data 20.4.1986), il dies a quo per il computo del termine prescrizionale decennale decorre (così intendendosi l’argomentazione della gravata sentenza, che, sul punto, parrebbe non perfettamente in linea con quella di primo grado), in applicazione dell’art. 2935 c.c., da tale momento, coincidente con la possibilità giuridica di esercizio del diritto.
Il fatto generatore della pretesa azionata – qualificabile come azione di rivalsa ex art. 31, comma 3, L. n. 47/1985 – va individuato, nel caso in esame, non già nel rilascio del permesso di costruire in sanatoria (intervenuto nel 2004), bensì nel momento dell’esborso sostenuto da NOME COGNOME per il pagamento dell’oblazione, avvenuto in data 20.4.1986. È, infatti, tale pagamento a determinare, in astratto, il sorgere dell’interesse giuridicamente rilevante a chiederne la restituzione, ove si assuma che esso abbia arrecato un vantaggio patrimoniale a un soggetto diverso da colui che lo ha effettuato.
La circostanza che il vantaggio patrimoniale si sia consolidato in tempo successivo, con la formulazione della domanda di voltura e la definitiva manifestazione della volontà del beneficiario di avvalersi di quell’esborso, non è idonea a differire a tale specifico momento il dies a quo dell’esperibilità dell’azione di rivalsa. In tale ultimo concetto si comprende, infatti, in generale ogni pretesa di ristoro integrale di un esborso patrimoniale sostenuto esclusivamente nell’altrui interesse, sia pure a condizione che la legge a tanto abiliti il solvens .
In applicazione di tale norma, va dunque escluso che la mera inerzia del proprietario – consistita nella non immediata richiesta di voltura – possa incidere sul decorso della prescrizione del diritto alla rivalsa.
Va, inoltre, precisato che l’azione in esame non si estende al valore dei manufatti né ad alcun presunto incremento patrimoniale dell’immobile, ma è limitata unicamente agli oneri versati per conto del proprietario nell’ambito della procedura di sanatoria. Pertanto, la natura della somma, come esborso determinato e attuale, conferma la correttezza della decisione impugnata, che ha individuato nel 30 aprile 1986 (data della domanda e del pagamento) il momento iniziale del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, della L. n. 47 del 1985, nonché dei principi in materia di negotiorum gestio di cui agli artt. 2028 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Lamentano che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di rivalsa previsto dall’art. 31, comma 3, della L. n. 47 del 1985, omettendo di considerare che la norma introduce un autonomo potere di rivalsa, pur riconducibile allo schema generale della gestione di affari altrui ex artt. 2028 ss. c.c., e individua tra i soggetti legittimati alla presentazione della domanda di sanatoria anche il locatario dell’immobile.
Nel caso in esame, la domanda di condono è stata proposta da NOME COGNOME, detentore qualificato del bene in virtù di contratto di locazione e autore delle opere abusive. Il proprietario, NOME COGNOME non solo non si è opposto alla presentazione dell’istanza di sanatoria e ai suoi effetti, ma ha successivamente richiesto la voltura della domanda a proprio nome, ottenendo infine il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Tale condotta -caratterizzata dalla consapevole accettazione dell’iniziativa intrapresa dal gestore e dall’appropriazione del beneficio economico conseguito – integra, ad avviso del ricorrente,
gli estremi della absentia domini rilevante ai fini della negotiorum gestio , rendendo pertanto esperibile l’azione di rivalsa ex art. 31, comma 3, L. 47/1985, per il recupero degli oneri sostenuti dal gestore in favore del proprietario.
4.2.1. Il secondo motivo, ove non inammissibile per il carattere dirimente della conclusione sulla maturazione della prescrizione di cui al motivo appena esaminato, è infondato.
L’art. 31, comma 3, della L. n. 47 del 1985 riconosce, in capo a colui che abbia presentato la domanda di sanatoria edilizia, pur non essendo proprietario dell’immobile, la facoltà di agire in rivalsa nei confronti del proprietario stesso, al fine di ottenere il rimborso delle somme versate per la definizione della procedura di condono (oblazione e oneri concessori). Tuttavia, l’interpretazione di tale disposizione va raffrontata con i principi generali della gestione di affari altrui disciplinata dagli artt. 2028 ss. c.c. (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12304; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2003, n. 12102).
In tale prospettiva, ai fini della configurabilità di una valida negotiorum gestio , è condizione imprescindibile la ricorrenza dello stato di absentia domini , inteso quale impossibilità, materiale o giuridica, ovvero consapevole volontà di non curarsi dell’affare da parte dell’effettivo titolare del diritto. L’intervento del gestore, per essere giuridicamente rilevante, deve infatti avvenire in una situazione di obiettiva vacanza gestionale, tale da giustificare l’iniziativa altrui nell’interesse del dominus.
È principio consolidato, peraltro, che la gestione di affari altrui resta esclusa in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, di una lite pendente ovvero di un comportamento del dominus idoneo a rivelare un interesse contrario rispetto a quello del preteso gestore. In tal caso, infatti, viene meno il presupposto solidaristico e fiduciario dell’intervento spontaneo, che non può
consistere in un’azione in sostituzione di chi abbia manifestato, anche implicitamente, una contraria volontà o rivendicato un diritto incompatibile (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2015, n. 13203; Cass. civ., n. 12304/2011, cit.).
Ebbene, venendo al caso in esame, la stessa domanda attorea dà atto dell’esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti circa la titolarità dell’immobile, circostanza che, secondo la appena cennata ricostruzione, esclude radicalmente la sussistenza di uno stato di absentia domini , configurandosi piuttosto un conflitto di interessi e di legittimazioni. E la corte territoriale si sofferma, quale ragione più liquida, sulla preliminare ricostruzione dell’istituto della rivalsa, non affrontando espressamente – almeno in apparenza, a differenza del giudice di primo grado – la stessa questione della configurabilità della negotiorum gestio .
Ad ogni buon conto, nel caso che ci occupa, il presupposto dell’ absentia domini , carattere indefettibile per la configurabilità di una valida negotiorum gestio , risulta radicalmente escluso. La vicenda processuale documenta, infatti, come tra le parti sia insorta, sin dalla fine degli anni ’70, una controversia protrattasi per decenni in ordine alla titolarità dell’immobile oggetto del contratto preliminare di vendita risalente al 1972, sfociata in un contenzioso volto all’adempimento in forma specifica dell’obbligo di trasferimento, definito infine con sentenza della Corte di cassazione n. 5493 del 2004, con esito sfavorevole per gli odierni ricorrenti, eredi di NOME COGNOME
Per tali ragioni, non possono ritenersi integrati, neppure in astratto, i presupposti e gli estremi della fattispecie di una negotiorum gestio idonea a fondare la pretesa azionata, stante il persistente conflitto tra le parti, che esclude in radice e ab origine qualsiasi ipotesi di disinteresse, inattività o acquiescenza del dominus rispetto all’affare.
In tal senso, aggiungasi che l’assenza di una opposizione formale alla domanda di sanatoria edilizia presentata da NOME COGNOME non è circostanza sufficiente a fondare il riconoscimento del diritto di rivalsa. Detta inerzia, lungi dal costituire acquiescenza o tolleranza, va letta in connessione con l’avvenuta promozione, da parte del proprietario, di un’azione giudiziaria per la convalida dello sfratto e con il persistente rifiuto di stipulare l’atto definitivo di trasferimento. Tali condotte esprimono un chiaro antagonismo tra le parti, del tutto inidoneo a dimostrare una volontà di delega o di affidamento, anche soltanto per implicito o per fatti concludenti, al terzo (autentica controparte e titolare di interessi contrapposti) della gestione dell’affare.
Ne consegue, in diritto, che non ricorrono nemmeno sotto l’angolo prospettico da ultimo esaminato nel caso concreto i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti per l’applicabilità dell’art. 31, comma 3, della L n. 47 del 1985.
4.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.), formulata in sede di appello, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l ‘error in procedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello abbia completamente omesso di pronunciarsi sull’istanza di ammissione di c.t.u., espressamente reiterata nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, nonostante essa fosse funzionale ad accertare, in maniera oggettiva, la natura e consistenza dei manufatti edilizi abusivi realizzati da NOME COGNOME – oggetto della domanda di sanatoria -nonché a determinare l’entità delle spese necessarie e utili sostenute per la loro realizzazione.
Evidenziano che parte attrice aveva depositato una perizia di parte, che stimava i costi in Euro 142.126,70, cui andavano aggiunti
rivalutazione monetaria e interessi, per un totale di Euro 1.037.563,29, ma che tali valori erano stati oggetto di contestazione da parte dei resistenti, rendendo imprescindibile il ricorso a un accertamento tecnico neutrale ai fini della quantificazione dell’indennizzo richiesto ex art. 31, comma 3, L. 47/1985.
Sostengono che l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria – idonea a condizionare l’accertamento dei fatti principali di causa – integri una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e un vizio processuale che determina la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
4.3.1. Il terzo motivo è inammissibile.
In primo luogo, il motivo difetta del requisito di autosufficienza, non essendo specificato se e quando la richiesta istruttoria sia stata ritualmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, quale ne fosse il contenuto concreto, e in che modo essa avrebbe potuto risultare decisiva in relazione alle questioni risolte (in primis, la prescrizione). La rilevanza, decisività e tempestività della prova pretermessa non sono adeguatamente dedotte, risultando anzi implicitamente smentite dallo stesso sviluppo argomentativo del ricorso.
Ne consegue la manifesta inammissibilità del motivo, sia per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. (difetto di specificità), sia per difetto di decisività del vizio dedotto, in applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori.
In secondo luogo, una volta accertata – come nella fattispecie – la maturazione della prescrizione del diritto azionato, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto assorbita ogni istanza istruttoria, ivi compresa quella volta alla nomina di consulente tecnico d’ufficio, tesa a determinare il quantum di una domanda
infondata nell’ an . Come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità, la c.t.u. non è mezzo di prova in senso proprio, bensì strumento di valutazione tecnica di fatti già provati o allegati; essa non può essere utilizzata per colmare carenze probatorie né per superare l’effetto estintivo derivante dalla prescrizione, che attiene a un presupposto giuridico pregiudiziale alla stessa ammissibilità della prova.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 11.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza