Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29412 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17509/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore Legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore Generale e Procuratore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 968/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
1.Nel 2010 la RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e – dopo aver premesso che: a) aveva affidato per molti anni alla convenuta il servizio di trasporto della propria merce; b) la RAGIONE_SOCIALE aveva subito in data 16.12.2004, 21.12.2004 e 29.09.2005, il furto dei propri autotreni, su cui si trovava la merce che ad essa era stata affidata; c) parte della merce rubata il 29.09.2005 era stata ritrovata ed era stata ad essa restituita chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito in occasione dei furti in ragione di € 41.528, 00 (computando tale somma nella misura di € 6,2 al kg di merce in ragione dì quanto stabilito dalla legge n. 450 del 22.08.1 985 vigente al tempo dei fatti, detratto il valore della merce rinvenuta), oltre € 1.200,00 per le spese sostenute per il recupero, il trasporto ed il deposito della merce ritrovata. Chiedeva altresì la condanna della controparte al pagamento dell’ulteriore somma di € 8.481,85 per la perdita del materiale, che era stato consegnato alla società attrice e che era rimasto danneggiato durante il trasporto per l’importo complessivo di € 50.009,85. Precisava di agire per far valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e, comunque, l’inadempimento da parte di quest’ultima all’autonoma obbligazione, assunta con le dichiarazioni con cui si era riconosciuta responsabile dell’accaduto e disponibile al risarcimento del danno sia pure offrendo la minor somma di euro 7.888,77.
Si costituiva la convenuta società RAGIONE_SOCIALE, la quale: a) eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, in quanto il breve termine annuale previsto dall’art. 2951 c.c. trovava applicazione anche in relazione all’azione risarcitoria esercitata a seguito del furto della merce; b) rilevava che nessun addebito poteva
ad essa essere mosso, in quanto, al fine di eseguire i trasporti in cui erano avvenuti i furti oggetto di causa, si era avvalsa della collaborazione di un sub vettore che, in base ai controlli eseguiti, risultava affidabile; c) contestava che il peso della merce affidata corrispondesse a quello indicato nei documenti di trasporto (che non risultava fossero stati consegnati alla RAGIONE_SOCIALE e da questa accettati); d) contestava altresì i criteri seguiti per la determinazione del relativo valore, dovendo essere considerato l’importo di € 0,26 per ogni kg di merce; e) evidenziava che le note menzionate dall’attrice non potevano essere intese come atti di riconoscimento di responsabilità e neppure come impegno a pagare.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1196/2017 accoglieva parzialmente la domanda attrice condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 55.883,24 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione contro la sentenza del giudice di primo grado, contestandola sotto vari profili e chiedendo, previa sospensione dell’esecutività della sentenza e riforma della stessa: a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione annuale ed in ogni caso anche la maturazione della prescrizione quinquennale del diritto della RAGIONE_SOCIALE e respingere ogni domanda; b) in via subordinata, dichiarare l’insussistenza di ogni sua responsabilità per caso fortuito ai sensi dell’art. 1693 C.C. e respingere ogni domanda; c) in via di ulteriore subordine: dichiarare non provato il danno e respingere ogni domanda; d) in via di estremo subordine, ridurre la condanna nei limiti di 0;26 euro per ogni kg. di merce, con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Corte di appello di Roma con sentenza n. 968/2000 rigettava l’impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale.
Ha resistito con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
In vista dell’odierna udienza, NOME ha presentato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO CHE
1.La RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso 7 motivi.
1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 del D.L. n. 82/1993 (convertito in Legge n. 162/1993), dell’art. 3 DLGS n. 286/2005, dell’art. 2951 C.C., dell’art. 252 disp. att. c.c.; dell’art. 11 Preleggi e degli artt. 2943 e 1219 C.C. nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato la prescrizione quinquennale, in violazione dell’art. 252 disp. att. C.C., senza considerare che: a) i contratti ed i fatti generatori del diritto risarcitorio si erano verificati nel 2005 in regime di prescrizione quinquennale; b) mentre era in corso la prescrizione quinquennale è entrata in vigore la prescrizione annuale dal 28.2.2006.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1219 C.C. nella parte in cui la corte territoriale ha attribuito a semplici fatture l’efficacia interruttiva della prescrizione.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione che, in violazione dell’art. 132 c.p.c, è insanabilmente e intrinsecamente contraddittoria, in quanto, la corte territoriale,
giudicando sulla responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE, vettore della merce, in un capo della sentenza la qualificava responsabilità semplice e presunta ex artt. 1693 e 1176 c.c., mentre in altro capo la qualificava come colpa grave ed inescusabile tale da impedire la limitazione di responsabilità disciplinata dall’art. 1 comma 3 della L 450/1985.
1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1 primo comma L. n. 450/1985; artt. 2697 e 2909 c.c.; art. 112 c.p.c.) nonché nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale: a) applicando illegittimamente l’inversione dell’onere della prova, ha posto a carico del vettore la prova sulla portata utile del mezzo al fine di quantificare il danno, ex art. l l. n.450/1985, applicabile al trasporto in questione, regolato dalle tariffe a forcella, circostanza coperta dal giudicato; b) ha modificato d’ufficio in pejus la qualificazione giuridica della responsabilità del vettore, giudicandola grave e tale da escludere la limitazione di responsabilità ex art. l L. n.450/1985; c) in insanabile contrasto con la precedente affermazione di responsabilità presunta ex art. 1693 c.c. a carico del vettore, ha riqualificato detta responsabilità come responsabilità grave e tale da escludere la limitazione di responsabilità ex art. 1 L. n. 450/1985.
1.5. Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., nonché dell’art. 1 dalla L n. 450/1985 nella parte in cui la corte territoriale: a) nel quantificare il danno, ha applicato il criterio di valore della merce, ritenendo illegittimamente provato tale valore; b) ha violato l’art. 2697 c.c. e l’art. 1 primo comma della L. n. 450/1985 (che prevede un sistema automatico e di limitazione del risarcimento basato sul criterio quantitativo – portata utile del veicolo – e non valoristico). Si duole
che la corte territoriale non ha tenuto conto di detto sistema, che si applicava ai trasporti con il sistema delle tariffe a forcella, benchè fosse circostanza pacifica in causa (e coperta dal giudicato) che il contratto fosse regolato da tale normativa e da tale limitazione di responsabilità.
1.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e la fasa applicazione di norma di legge (art. 11 delle Preleggi, art. 3 D.L. n. 82/1993 conv. in legge n. 162/1993; d. lgs. n. 286/2005; art. 2951 c.c., art. 252 disp. att. c.c.), nella parte in cui la corte territoriale, in relazione ad un’altra voce di danno sempre inerente al trasporto, in relazione a fatti del 2005 ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale (in luogo di quella annuale, introdotta dal 28.2.2006) mentre era ancora in corso quella di cinque anni.
1.7. Con il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.; art. 5 del DM n. 55/2014 e art. 14 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha liquidato le spese processuale. Rileva che la parte aveva chiesto la liquidazione delle spese in euro 6.600,00 oltre oneri, mentre la corte ne ha liquidati 13.635,00 oltre oneri (applicando la fascia di valore della causa da euro 52.001,00 a 260.000,00 in luogo di quella da 26.001,00 a 52.000,00 da applicarsi in quanto con la domanda si chiedeva il risarcimento nella misura di euro 50.009,85).
La decisione del ricorso sottende l’inquadramento dell’ art. 252 disp. att. c.c., sull’interpretazione del quale questa Corte ha già avuto modo di intervenire, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass, n. 15352/2015 e n. 6173/2008), ma su aspetti diversi da quello oggi in esame.
2.1. In punto di fatto, nel caso di specie: a) i fatti generatori del diritto risarcitorio sono avvenuti in data 16 e 21 dicembre 2004,
nonché in data 29 settembre 2005 (e, ovviamente, i relativi contratti di trasporto sono tutti precedenti); b) quando detti fatti sono avvenuti, operava la prescrizione quinqu ennale, introdotta dall’art. 2 primo comma del d.l. n. 82/1993 (che, dunque, sarebbe maturata tra il dicembre 2009 ed il settembre 2010) ; c) detta norma è stata abrogata dall’art. 3 secondo comma lett. d) del d.lgs. n. 285/2005 (con effetto dal 28 febbraio 2006), che ha ripristinato la prescrizione annuale prevista dall’art. 2951 c.c..
2.2. Il ricorrente insiste nell’eccepire la violazione dell’art. 252 disp. att. c.c. e, in particolare, deduce che: a) entrambi i giudici di merito hanno errato nel ritenere che, nonostante fosse stata ripristinata la prescrizione annuale, alla fattispecie continuasse ad applicarsi quella quinquennale; b) l’art. 252 disp. att. c.c. ha una portata generale; c) la corte territoriale ha errato nell’inquadrare i fatti nell’ambito di applicabilità dell’art. 11 delle preleggi e del principio di irretroattività della legge, ritenendo che (tanto si legge nel ricorso a p. 21), poiché essi erano avvenuti in regime di prescrizione quinquennale, restano disciplinati da tale normativa precedente la (re)introduzione del termine breve (28/2/2006).
In sostanza, secondo il ricorrente -poiché alla data di entrata in vigore dell’art. 3 del d. lgs. n. 286/2005 (cioè alla data del 28 febbraio 2006), il termine prescrizionale quinquennale non si era ancora compiuto (essendosi verificati i furti rispettivamente in data 16 e 21/12/2004 e in data 29/9/2005, date dalle quali originava il preteso diritto al risarcimento) -si dovrebbe applicare il nuovo termine prescrizionale annuale dalla data di entrata in vigore del citato art. 3, con la conseguenza che alla data del 28 febbraio 2007 ogni preteso diritto risarcitorio era già prescritto.
2.3. Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, le sol uzioni astrattamente configurabili non sono due, ma tre, in quanto, a seconda dell’inquadramento sistematico del citato art. 252 e della interpretazione che a detto articolo si intenda dare, sono astrattamente configurabili, in via alternativa, tre diverse situazioni:
o, come ritenuto da entrambi i giudici di merito, continua ad applicarsi il termine prescrizionale quinquennale, previsto dalla norma vigente all’epoca in cui il diritto è sorto, con decorrenza dalle date dalle quali origina il preteso diritto al risarcimento;
o si applica il nuovo termine prescrizionale annuale, previsto dalla norma sopravvenuta, con decorrenza dalle date dalle quali origina il preteso diritto al risarcimento;
o, come sostenuto dal ricorrente, si applica il nuovo termine prescrizionale annuale, previsto dalla norma sopravvenuta, con decorrenza dalla data del 28 febbraio 2006, data di entrata in vigore dell’art. 3 del d. lgs. n. 286/2005 .
Si ravvisa dunque la necessità di rimettere la causa alla trattazione in udienza pubblica, dato il rilievo nomofilattico della questione, che finora non risulta aver formato oggetto di alcun precedente specifico.
P.Q.M.
Il Collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023, nella camera di