Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12811/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con atto per AVV_NOTAIO del 20 aprile 2023, rep. n. 2061, allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO .
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante, per fusione, RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla INDIRIZZO (ed ulteriore domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, alla INDIRIZZO).
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 631/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI PALERMO, pubblicata il giorno 28/03/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 4 ottobre 2013, n. 3616, il Tribunale di Palermo, richiestone dall’RAGIONE_SOCIALE, ingiunse ad RAGIONE_SOCIALE s.p.a. il pagamento, in favore del primo, di € 48.228,94 oltre interessi e spese del monitorio, in forza di un certificato di deposito bancario, recante l’importo di € 46.481,12 , emesso dalla Banca di Roma -Gruppo Cassa di Risparmio di Roma -il 23 marzo 1999 con scadenza 23 settembre 2000.
1.1. L’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa da RAGIONE_SOCIALE avverso questo decreto fu accolta dal medesimo tribunale con sentenza del 7 marzo 2017, n. 1198, la quale ritenne che il credito azionato fosse prescritto e che non fosse idoneo ad escludere la prescrizione il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE opposto alla normativa in materia di cd. ‘ conti dormienti ‘ (art. 1, comma 345, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005 n. 266, e d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116), la quale si poneva su un piano diverso rispetto a quello RAGIONE_SOCIALE prescrizione del diritto alla restituzione, atteso che la devoluzione al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, RAGIONE_SOCIALE l. n. 266/2005 dei depositi giacenti sui cd. ‘ conti dormienti ‘ prescindeva dalla prescrizione del diritto di credito.
Il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE suddetto contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Palermo con sentenza del 28 marzo 2023, n. 631, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE
2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte osservò che: i ) « Dagli atti risulta che l’RAGIONE_SOCIALE appellante ha, per primo, esperito il procedimento di mediazione presso l’RAGIONE_SOCIALE, iscritto al n. 5/2014, che si è chiuso con verbale negativo del 17/02/2014 per assenza RAGIONE_SOCIALE parte invitata. Invero,
all’udienza del 23 marzo 2015, entrambe le parti in causa hanno rappresentato al Giudice di primo grado che non aveva avuto esito positivo ‘l’ulteriore tentativo di mediazione’ (ovvero, quello promosso da RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE iscritto al n. 3/2015, il cui oggetto ricomprendeva tutte le domande per cui è causa). È ininfluente, pertanto, che in quest’ultimo procedimento di mediazione la parte non era personalmente presente, in quanto sussisteva già la condizione di procedibilità, costituita dal primo procedimento di mediazione presso RAGIONE_SOCIALE n. 5/2014, anteriore all’instaurazione RAGIONE_SOCIALE domanda monitoria, promosso proprio dall’odierno appellante. Ciò, senza tralasciare che la Suprema Corte a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 195 96/2020, ha affermato il principio secondo cui l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico RAGIONE_SOCIALE parte opposta. Inoltre, nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha eccepito in primo grado, nei termini di cui all’art. 5 comma 1 -bis del d.lgs. n. 28/2010, l’impr ocedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda »; ii ) « l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 (Regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 comma 345 legge 266/2005, in materia di depositi dormienti), pur contemplando l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, per i rapporti contrattuali ‘dormienti’, di inviare al titolare del rapporto l’invito a impartire disposizioni, pena l’estinzione del rapporto, al contempo prevede espressamente che ‘restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti’. Sul punto, il Tribunale, premettendo che trattavasi di un deposito bancario a scadenza fissa per il quale il termine di prescrizione decorre dalla scadenza pattuita -a differenza di quanto avviene per i depositi liberi, in cui l’assenza di un termine per la restituzione impone di far decorrere il termine prescrizionale dalla richiesta del depositario -ha evidenziato che la devoluzione al fondo di cui all’art. 1, comma 343, RAGIONE_SOCIALE L. n. 266/2005 è imposta indipendentemente dalla debenza RAGIONE_SOCIALE somme giacenti sui cd. ‘conti dormienti’ in favore del titolare o RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione; e c he la qualificazione di un conto come ‘dormiente’, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa in questione, dipende solo dall’assenza di operatività o di movimentazione del rapporto per dieci anni, ciò che può riguardare sia rapporti già prescritti che rapporti non prescritti. La Corte ritiene di condividere la motivazione espressa dal
Tribunale, atteso che il rapporto in questione era a scadenza fissa e che l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 fa salva, in ogni caso, l’ipotesi che il diritto sia già estinto. In sostanza, il regolamento citato prevede che l’intermediario rivolga l’invito al t itolare del rapporto, ma non deroga alla normativa in tema di interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione e del termine di essa, né costituisce una causa di sospensione RAGIONE_SOCIALE decorrenza del detto termine per i cd ‘conti dormienti’ fino al momento in cui l’intermediario rivolgerà quell’invito. Conseguentemente, deve ritenersi che, alla data del 23 maggio 2012, quando l’RAGIONE_SOCIALE appellante ha chiesto alla Banca il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo incorporato nel certificato di deposito, il diritto di credito era già prescritto per decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. dalla scadenza del certificato fissata al 23 settembre 2000 »; iii ) « l’infondatezza dei primi tre motivi di appello fa ritenere assorbita ogni questione riguardante la asserita temerarietà RAGIONE_SOCIALE c ondotta processuale RAGIONE_SOCIALE‘appellata, la cui eccezione di prescrizione è risultata fondata, come confermato nel presente grado di appello ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
3.1. È stata formulata, da parte del AVV_NOTAIO delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione RAGIONE_SOCIALE causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5bis del d.lvo 04/03/2020, n. 28, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » Si sostiene che erroneamente la corte siciliana « ha ritenuto di potere applicare al caso in esame il disposto di cui all’art. 5 -bis del d.lgs. n. 28/2010, ritenendo che il mancato esperimento RAGIONE_SOCIALE mediazione comporta l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE domanda con conseguente revoca del decreto opposto che, a dire di questa, era stata
espletata ad istanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ecclesiastico ante causam». Secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, « la Corte non tiene conto del fatto che, seppur qui non rilevi, la norma in esame, secondo quanto previsto dal D.Lvo 10/10/2022, n. 149, è applicabile a decorrere dal 30/06/2023 ». In ogni caso, la condizione di procedibilità non sarebbe venuta ad esistenza;
II) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 343, RAGIONE_SOCIALE L. 23/12/2005 n. 266 -Circolare MEF 08/08/2008 -Circolare MEF 13/02/2009 -Circolare MEF 11/03/2009 -Circolare MEF 03/11/2010 -Violazione di cui al d.P.R. 22/06/2007, n. 116 -Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Si assume che, in assenza RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE‘inoltro RAGIONE_SOCIALE raccomandata a/r previsto dall’art. 3 del d.P.R. 116 del 2007, non poteva sostenersi la prescrizione del diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme poiché il risparmiatore non era stato messo nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla negoziazione del titolo e, dunque, alla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘importo facciale riportato su quest’ultimo e, quindi, al pagamento di quanto dovutogli;
III) « Violazione degli artt. 2041 e 1173 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », sostenendosi che « Ciò che era stato chiesto dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente col monitorio (provvisoriamente esecutivo) prima e nel giudizio di merito, poi, il cd. ‘bene RAGIONE_SOCIALE vita’, era la condanna RAGIONE_SOCIALE banca, obbligata ex art. 1173 cod. civ., atteso il rapporto contrattuale sottostante, a corrispondere, attesa la manifesta violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di ‘fondi dormienti’ da parte RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, l’import o facciale del titolo bancario il cui importo era detenuto illegittimamente da RAGIONE_SOCIALE »;
IV) « Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », posto che « L’accoglimento del ricorso comporta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE doppia condanna alle spese subita dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente », sicché, la Corte adita dovrà « revocare la condanna alle spese subita dal ricorrente gravando le stesse in capo all’intermediario resistente. In via gradata, vista la particolarità RAGIONE_SOCIALE materia trattata, appariva più consono che entrambi i giudici di merito avessero operato la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese processuali del doppio grado »;
V) « Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., comma III, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », invocandosi la condanna di RAGIONE_SOCIALE, « la quale ha resistito nei giudizi di merito con evidente malafede », al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: « Il ricorso è palesemente inammissibile. È inammissibile il primo mezzo. Rimane totalmente inspiegabile che cosa abbia voluto dire la parte ricorrente con l’affermare che ‘la norma in esame, secondo quanto previsto dal D.L.vo 10/10/2022 n. 149, è applicabil e a decorrere dal 30/06/2023’: è ovvio che la riforma cd. Cartabia RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE mediazione introdotta non trovi applicazione nel caso in esame, ma non dovrebbe aver bisogno di essere chiarito che la disciplina RAGIONE_SOCIALE mediazione è in vigore dal 2010 in forza del decreto legislativo numero 28 di quell’anno. Dopodiché, al di là di ogni altra considerazione, la censura è inammissibile se non altro perché non contrasta due rationes decidendi esplicitate dal giudice di merito, e cioè: i) che l’onere RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio di mediazione incombeva sulla creditrice che aveva agito in monitorio, di guisa che l’eventuale inosservanza di dett o onere avrebbe travolto il decreto ingiuntivo, non l’opposizione; ii) che l’eccezione di inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘onere di introduzione del procedimento di mediazione non era stata tempestivamente formulata. È inammissibile il secondo mezzo. Il comma 343 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge finanziaria 2006 stabilisce che: ‘Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del RAGIONE_SOCIALE. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato’. Il successivo comma 345 è del seguente tenore: ‘Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 RAGIONE_SOCIALE legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti’. L’arti colo 3 del d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, Regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 345, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti, dispone inoltre che: ‘Al verificarsi RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell’articolo. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta’. Poiché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi: ‘Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ‘, non v’è il minimo dubbio sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione offerta dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che la comunicazione prevista dal regolamento attuativo non incida affatto sul decorso del termine di prescrizione, avuto riguardo all a espressa previsione secondo cui: ‘Restano in per le cause di estinzione dei diritti’. Se fosse vera la tesi di parte ricorrente, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di intendere la disciplina dei depositi dormienti tale da rendere potenzialmente imprescrittibile il credito. È poi appena il caso di aggiungere che il motivo è totalmente errato nella sua formulazione laddove richiama circolari ministeriali, il cui contenuto non è peraltro neppure illustrato nel corpo del motivo, dal momento che il numero 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360 c.p.c. si riferisce alla violazione di legge. Il terzo mezzo è
inammissibile: si tratta di questione non trattata nella sentenza impugnata e come tale totalmente nuova. Il quarto mezzo è inammissibile: la statuizione sulle spese è del tutto coerente con l’applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza ».
2.1. Il Collegio reputa affatto condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente ed osserva, inoltre, quanto segue.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, in via affatto dirimente, non sono state adeguatamente contestate le autonome rationes decidendi , descritte nella riportata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., pure utilizzate dalla corte distrettuale per respingere l’eccezione di improcedibilità ivi ribadita dall’appellante.
3.1. Invero, l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente , rinvenibile nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr . pag. 2), di aver sollevato l’eccezione di improcedibilità già nel ricorso introduttivo di questa fase ( cfr. pag. 5 di quest’ultimo ), si rivela carente di autosufficienza, non essendo stato riprodotto, nel medesimo ricorso, il contenuto del corrispondente verbale d ell’udienza ivi richiamata (né vi è stata puntuale localizzazione di detto documento).
3.1.1. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa o inadeguata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , RAGIONE_SOCIALE sentenza ( cfr., e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
4.1. Invero, la corte territoriale ha ritenuto incontestate le seguenti circostante: i ) la emissione, in data 23 marzo 1999, di un certificato di deposito, da parte RAGIONE_SOCIALE Banca di Roma (incorporata dall’appellata RAGIONE_SOCIALE), con scadenza 23 settembre 2000, di cui era legittimo portatore l’RAGIONE_SOCIALE; ii ) la richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE somma contenuta nel titolo formulata dal menzionato RAGIONE_SOCIALE, per la prima volta, solo il 23 maggio 2012, poi seguita da una sua successiva richiesta a mezzo raccomandata a/r del 30 maggio 2013 e, quindi, dalla notificazione, da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso, del decreto ingiuntivo n. 3616/2013 il 21 ottobre 2013.
4.1.1. Va rimarcato, poi, che l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 (Regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 345, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/2005, in materia di depositi dormienti), pur contemplando l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘intermediario, per i rapporti contrattuali ‘ dormienti ‘, di inviare al titolare del rapporto l’invito a impartire disposizioni, pena l’estinzione del rapporto, prevede, al contempo, espressamente che ‘ restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti ‘.
4.1.2. Orbene, nel caso di specie si è al cospetto di un deposito bancario a scadenza fissa, per il quale il termine di prescrizione decorre dalla scadenza pattuita, a differenza di quanto avviene, invece, per i depositi liberi, ove è assente un termine di scadenza imponendosi, così, una specifica comunicazione del depositario. Pertanto, giusta la riportata previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del suddetto d.P.R. n. 116/2007, nella parte in cui fa salva, in ogni caso, l’ipotesi che il diritto sia già estinto, deve ritene rsi che, alla data del 23 maggio 2012, quando l’RAGIONE_SOCIALE odierno ricorrente chiese ad RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo incorporato nel certificato di deposito, il diritto di credito era già prescritto per decorso del termine decennale di cui all’ art. 2946 cod. civ. dalla scadenza del certificato fissata al 23 settembre 2000. Resta solo da aggiungere che la disciplina nel menzionato art. 3 del d.P.R. n. 116 del 2007 non interferisce affatto con la prescrizione che, essendo maturata, certamente non può giustificare una reviviscenza del diritto.
4.2. Resta solo da aggiungere che il richiamo, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nella sua memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., alla pronuncia resa da Cass. n. 8998 del 2021 è ininfluente, perché riguarda una decisione non pertinente rispetto alla fattispecie in discussione in questa sede.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, poi, ha espressamente dichiarato di rinunciare alla doglianza di cui al terzo motivo ( cfr . pag. 6 RAGIONE_SOCIALE sua già citata memoria ex art. 380bis .1, cod. proc. civ., del 9 settembre 2024). Pertanto, si rivela superflua qualsivoglia decisione in ordine alla fondatezza, o non, di quella doglianza, così dandosi seguito al principio, qui condiviso, secondo cui la ” rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso ” ( cfr . tra le tante, Cass. n. 414 del 2021; Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 12638 del 2011; Cass. n. 11154 del 2006).
Il quarto motivo di ricorso è complessivamente inammissibile.
6.1. Da un lato, invero, per effetto RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi primo e secondo, e RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta rinuncia al terzo, resta definitivamente accertata la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, con conseguente applicazione, nei suoi confronti, del disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.; dall’altro, giova ricordare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione ( cfr . Cass. n. 11329 del 2019; Cass. n. 15697 del 2023).
Inammissibile, infine, è anche il quinto motivo di ricorso, attesa l’evidente insussistenza, nella specie (stante la qui confermata, definitiva soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente), dei presupposti legittimanti l’invocata pronuncia di condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
8.1. Poiché il giudizio è definito in conformità RAGIONE_SOCIALE proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALE parte istante a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
8.1.1. Vale rammentare, in proposito, che: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).
8.1.2. Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘ tenuta ‘, pur nella sua sinteticità, del provvedimento RAGIONE_SOCIALE PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma equitativamente determinata di € 4.000 ,00, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di € 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
8.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e lo condanna al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE costituitasi controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna il medesimo ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 4.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE costituitasi controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile