ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00002847 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 08 08 2025
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. NOME COGNOME
PRESIDENTE
DOTT. NOME COGNOME
GIUDICE REL.
DOTT. NOME COGNOME
COGNOME
Nel procedimento n. RG 2847/2024,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, ha proposto opposizione allo stato passivo del (n. 37/2022), reso esecutivo in data 17.01.2024 , con cui l’istanza di insinuazione al passivo in chirografo per la somma di euro 1.695.000,00, da egli proposta, era stata rigettata in quanto ‘ il credito risulta astrattamente prescritto essendo decorso oltre un decennio dal sorgere dello stesso (anno 2006). Qualora venisse dimostrata l’interruzione della prescrizione del credito dovrà essere esibito atto di cessione del credito munito di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. In ogni caso, l’istante non ha fornito prova del titolo, fonte del diritto alla restituzione della somma versata per estinguere il debito della fallita. Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, la stessa appare inammissibile, stante la formulazione di domanda principale ritenuta carente di titolo ‘.
A sostegno della domanda di ammissione del credito, l’opponente ha anzitutto contestato la decisione del GD in punto di prescrizione, invocando il disposto dell’art. 2935 c.c. e , in particolare, evidenziando come solo a seguito delle difese opposte da controparte nel giudizio teso ad accertare l’intervenuto acquisto per usucapione del compendio immobiliare ‘Villa Pasini’
sarebbe sorto l’interesse del a far valere la propria pretesa creditoria nell’ambito della procedura concorsuale.
L’opponente ha, poi, contestato quanto affermato dal GD in ordine alla inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento, precisando come proprio in ragione della accertata carenza di titolo a sostegno della domanda restitutoria, l’azione ex art. 2041 c.c. avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile ed, altresì, fondata.
Infine, ha richiamato la comunicazione di Agenzia delle Entrate di cancellazione di ipoteca di data 20.02.2015, quale documento più che idoneo a fornire prova di data certa in ordine alla cessione del credito.
Nel costituirsi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell’opposizione, anzitutto ribadendo l’eccezione di prescrizione decennale del credito.
In secondo luogo, ha evidenziato come il credito in questione si sarebbe estinto per confusione, posto che l’originario tercorso tra Banca Antoniana, in qualità di mutuante e di mutuatario e
rapporto di debito/credito, peraltro garantito da ipoteca sul compendio immobiliare RAGIONE_SOCIALE di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, sarebbe inpersonalmente, in qualità che, pertanto, quest’ultimo si sarebbe reso cessionario di un credito verso se stesso.
L’opposizione è infondata e va rigettata , per intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione del diritto alla restituzione della somma di euro 1.695.000,00.
Secondo la prospettazio ne dell’opponente, il credito da egli vantato originariamente nei confronti della società e, oggi, del , trova la propria fonte nei pagamenti effettuati in favore di Banca Antoniana da , tra il novembre 2005 ed il maggio 2006, e nella successiva cessione del credito in favore del , notificata al debitore ceduto in data 12.09.2006.
Solo in data 4.10.2023 il ha svolto domanda di insinuazione al passivo.
Poiché risulta decorso un lasso temporale ultradecennale senza che, medio tempore , siano intervenuti atti interruttivi, deve ritenersi irrimediabilmente prescritto il credito vantato dall’opponente nei confronti della controparte.
La tesi del per cui solo a far data dal 20.11.2020 e, in particolare, dal deposito da parte di nel giudizio avanti al Tribunale di Vicenza n. RG 4235/20 della comparsa di costituzione contenente la contestazione del diritto del l’odierno opponente di usucapire il comp endio immobiliare ‘Villa Pasini’, egli avrebbe potuto esercitare la pretesa restitutoria nei confronti della società e, ad oggi, del fallimento non coglie nel segno, sol che si con-
sideri che il disposto dell’art. 2935 c.c. , secondo la costante giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando a tale fine solo la possibilità legale , ossia l’assenza di cause giuridiche ostative, e non influendo, per contro, impedimenti soggettivi, ostacoli di mero fatto o ragioni di opportunità legate ad interessi personalistici del predetto (cfr. Cass. n. 14249/2004; Cass. n. 3584/2012).
Poiché, nel caso di specie, il mancato tempestivo esercizio del diritto alla restituzione della somma , lungi dall’essere rico nducibile a cause giuridiche ostative, è dipeso in via esclusiva dalla volontà del di non porre in essere atti che avrebbero concretamente significato il riconoscimento da parte del medesimo della proprietà del compendio Villa Pasini in capo ad deve escludersi che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere solo a far data dal 20.11.2020.
Al rigetto dell’opposizione consegue la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta l’opposizione proposta da avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 17.01.2024;
condanna al pagamento in favore del in liquidazione delle spese di lite, che liquida in euro 9.940,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Si comunichi.
Venezia, 23.07.2025
Il Giudice relatore Dott. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME