Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32456 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Oggetto:
prescrizione – termine
applicabile – rilevabilità ex officio
ammissibilità – condizioni.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 7689/21 proposto da:
-) INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) COGNOME Guglielmo COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, 17 settembre 2020 n. 273;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 1982 l’INPS concesse in locazione a NOME COGNOME un immobile ad uso abitativo.
Il conduttore non pagò il canone dovuto e fu sfrattato per morosità, con ricorso convalidato dal Tribunale di Taranto nel 1997.
Il conduttore tuttavia rimase nel possesso dell’immobile; l’ente proprietario iniziò una procedura esecutiva per rilascio avverso la quale il conduttore propose opposizione all’ esecuzione, conclusasi a gennaio del 2013.
N.R.G.: 7689/21
Camera di consiglio del 10 ottobre 2024
Con atto del 30.10.2013 , consegnato per la notifica l’11.12.2013, l’INPS intimò a NOME COGNOME il pagamento dei canoni, degli oneri accessori e degli interessi maturati e non pagati , per l’importo complessivo di euro 259.285,39.
A tal fine ricorse allo strumento dell ‘ ingiunzione fiscale di cui al r.d. 14.4.1910 n. 639.
NOME COGNOME propose opposizione all’ingiunzione ed il Tribunale di Taranto con sentenza 10.11.2016 n. 3157 la accolse in gran parte.
Ritenne applicabile il termine di prescrizione quinquennale ai crediti vantati dall’INPS ; che l’ultimo atto interruttivo risaliva al settembre del 2008 ; che pertanto il credito era ormai prescritto. Condannò di conseguenza NOME COGNOME al pagamento solo degli interessi maturati entro il quinquennio precedente l’ingiunzione fiscale, quantificati in euro 11.217.
La sentenza fu appellata da ambo le parti.
Con sentenza 17.9.2020 n. 273 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettò l’appello dell’INPS ed accolse quello di NOME COGNOME
Ritenne il giudice di secondo grado che:
-) l’INPS aveva ‘genericamente con t estato’ l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ‘ senza tuttavia prospettare nessun motivo a sostegno della censura’ ;
-) la circostanza che il debitore nel 1999 avesse riconosciuto la propria obbligazione non valeva a mutare il termine di prescrizione da quinquennale a decennale;
-) l’appello proposto da NOME COGNOME era fondato, in quanto una volta ritenuto prescritto il credito in conto capitale, il Tribunale non avrebbe potuto condannare il debitore al pagamento degli interessi.
N.R.G.: 7689/21
Camera di consiglio del 10 ottobre 2024
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dall’INPS con ricorso fondato su due motivi, e da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso proposto da NOME COGNOME
L’Inps ha altresì depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va esaminato per primo il ricorso dell’INPS, in quanto pone questioni pregiudiziali ex art. 276, secondo comma, c.p.c..
Col primo motivo l’INPS denuncia la violazione di sei diverse norme (artt. 1591, 2946, 2948 c.c.; artt. 112, 115 e 190 c.p.c.).
Nell’illustrazione di esso si sostiene che l’ente previdenziale aveva nell’atto d’appello censurato la sentenza di primo grado sostenendo che si sarebbe dovuto applicare il termine di prescrizione decennale. Aveva, in particolare:
-) nel giudizio di primo grado , tempestivamente allegato la circostanza di fatto che NOME COGNOME aveva continuato ad occupare l’immobile anche dopo lo sfratto:
-) nell’atto d’appello , sostenuto che il debitore aveva riconosciuto il proprio debito; che tale riconoscimento equivaleva ad una promessa di pagamento; che dalla di essa (1999) doveva perciò farsi decorrere il termine di prescrizione decennale;
-) nella comparsa conclusionale , poi, aveva dedotto che a far data dalla convalida dello sfratto (1997) NOME COGNOME aveva occupato l’immobile sine titulo , e di conseguenza il suo debito non aveva ad oggetto un canone di locazione, ma un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come tale soggetto alla prescrizione decennale.
Il ricorrente trae da queste premesse la seguente conclusione: che il termine di prescrizione applicabile era questione di diritto rilevabile d’ufficio; che nel caso di specie doveva dichiararsi l’applicabilità del termine decennale per la ragione che il credito vantato dall’INPS era un credito risarcitorio da inadempimento contrattuale; che tale questione, in quanto
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costituiva un punto di diritto, poteva essere sollevata dall’INPS anche con la comparsa conclusionale.
2.1. Il motivo è fondato.
L’eccezione di prescrizione è riservata alla parte, ma una volta che essa sia stata ritualmente sollevata, spetta al giudice individuare ex officio il termine applicabile, sulla base dei fatti allegati ( ex permultis, (Sez. U, Sentenza n. 11720 del 19/11/1998, Rv. 520877 – 01).
Da ciò consegue che la controeccezione, o replicatio che dir si voglia, con cui il creditore a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal debitore -invochi l’applicabilità d’ un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto, rientra nel novero delle eccezioni in senso lato.
Essa dunque è ammissibile anche dopo il maturare delle preclusioni assertive ed anche in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio (giurisprudenza costante: in tal senso, Sez. 3 – , Sentenza n. 3267 del 05/02/2024, Rv. 670110 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021, Rv. 662040 – 02; Sez. 3 – , Ordinanza n. 24260 del 03/11/2020, Rv. 659846 01; Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016, Rv. 639743 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4238 del 21/02/2011, Rv. 617106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007).
2.2. Il principio di cui si è appena detto costituisce applicazione particolare alla materia della prescrizione del più generale principio per cui, quando al giudice è richiesto di affermare (o negare) l’esistenza d’ una regola di diritto, tale richiesta può essere accolta anche per ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti.
In applicazione di questo principio, ad es., si è ammesso che il giudice possa:
-) dichiarare ammissibile (od inammissibile) una impugnazione per una ragione giuridica diversa da quella invocata od eccepita dalle parti, purché basata sui fatti così come allegati (Sez. 3, Sentenza n. 19865 del 22/09/2014, Rv. 632433 – 01);
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-) rilevare d’ufficio l’esistenza d’una norma di legge che abbia un’autonoma efficacia esclusiva o modificativa del diritto vantato dalla parte, e che sia idonea a svolgere tale efficacia alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa (Sez. 2, Ordinanza n. 7789 del 05/04/2011, Rv. 617414 – 01);
-) dichiarare la nullità del contratto per una ragione diversa da quella dedotta in giudizio (Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, Rv. 577943 – 01);
-) accogliere o rigettare l’eccezione di estinzione del giudizio per una ragione diversa da quella prospettata dalla parte (Sez. 3, Sentenza n. 5554 del 24/10/1979, Rv. 402146 – 01);
2.3 . Nel caso di specie l’INPS invocò con l’atto d’appello l’applicabilità del termine di prescrizione decennale, sul presupposto che il proprio credito scaturisse da una ‘promessa d i pagamento’ .
Poi, nella comparsa conclusionale, prese a sostenere che il proprio credito fosse soggetto al termine di prescrizione decennale non perché scaturente da una promessa di pagamento, ma perché avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c., la quale costituisce un risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
2.4. Nel giudizio di primo grado, tuttavia, la circostanza che il conduttore fosse rimasto nel possesso dell’immobile dopo lo sfratto, e che l’INPS avesse preteso con l’ingiunzione fiscale il pagamento dell’indennità e degli oneri accessori maturati dopo quel momento, fu ritualmente allegata dall’ente previdenziale, e per dire il vero mai messa in discussione.
2.5 . La Corte d’appello ha dunque effettivamente violato l’art. 2946 c.c., perché pur essendo incontestata in fatto la permanenza del conduttore nel possesso dell’immobile dopo la convalida dello sfratto , ha applicato al credito maturato dal locatore ai sensi dell’art. 1591 c.c. la prescrizione quinquennale.
Statuizione erronea in diritto, dal momento che il suddetto credito scaturisca dall’inadempimento del contratto ed è perciò soggetto alla prescrizione decennale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38588 del 06/12/2021, Rv. 663344 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9977 del 05/05/2011, Rv. 617977 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14243 del 17/12/1999, Rv. 532334 – 01).
Il secondo motivo ed il ricorso incidentale di NOME COGNOME restano assorbiti.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’INPS; dichiara assorbiti i restanti motivi di ambo i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile