Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere-COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
AUGUSTO TATANGELO
Consigliere
Oggetto:
RESPONSABILITA’
PROFESSIONISTI
Ud.11/03/2024 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12727/2022 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA MICHELE
Numero registro generale 12727/NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 890/2024
Numero di raccolta generale 8543/2024
Data pubblicazione 28/03/2024
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7418/2021 depositata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME agì in giudizio lamentando di essere stato spossessato di un villino di sua proprietà (costruito su un terreno che aveva acquistato nel 1993 da NOME COGNOME, avente causa da NOME COGNOME) ad opera di NOME COGNOME, che assumeva di avere acquistato la proprietà del terreno e dell’insistente fabbricato in forza di vendita effettuata in suo favore dalla madre NOME COGNOME (con atto a rogito del AVV_NOTAIO), la quale avrebbe riacquisito il bene a seguito di sentenza ex art. 2901 c.c. che aveva dichiarato inefficaci, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Roma, i precedenti trasferimenti dalla COGNOME al COGNOME e da quest’ultimo al COGNOME; aggiunse che il predetto NOME COGNOME aveva successivamente ceduto il bene alla sorella NOME COGNOME, con atto a rogito del AVV_NOTAIO; tanto premesso, convenne in causa NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, i notai NOME e COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare l’invalidità o, comunque, l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE vendite effettuate dalla COGNOME in favore del figlio NOME e da quest’ulti mo in favore della sorella NOME NOME RAGIONE_SOCIALE relative trascrizioni e per sentir affermare la «responsabilità dei convenuti per avere, a diverso titolo, contribuito, con dolo o colpa grave, ai comportamenti illegittimi e per l’effetto condannarli, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’il legittimità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni e dei passaggi di proprietà»;
nel giudizio venne chiamata in manleva, dai due notai, l’assicuratrice RAGIONE_SOCIALE ;
con sentenza n. 6953/2018, il Tribunale di Roma dichiarò l’inefficacia degli impugnati atti di compravendita e condannò la COGNOME, NOME COGNOME e il AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni;
pronunciando sul gravame del COGNOME, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannando anche il AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio;
Numero sezionale 890/2024
Numero di raccolta generale 8543/2024
Data pubblicazione 28/03/2024
per quanto ancora interessa, la Corte ha escluso che fosse intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti del COGNOME, in quanto «l’illegittima trascrizione di un atto nei registri immobiliari costituisce un illecito di carattere permanente, con l’effetto che il diritto di reazione giuridica del soggetto che si assume pregiudicato da tale trascrizione non è suscettibile di prescrizione fintantoché la trascrizione rimanga in atto (così Cass. n. 15795/13)»;
ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO, affidandosi a cinque motivi; ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha notificato e depositato controricorso adesivo;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.;
hanno depositato memoria il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
col primo motivo, il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2043, 1176 e 2697 c.c. «per avere la Corte di Roma ritenuto il AVV_NOTAIO responsabile professionalmente per comportamento negligente e non rispettoso degli obblighi di diligenza professionale nei confronti dell’appellante sig. COGNOME NOME laddove questi non ha mai rivestito la qualifica di mandante professionale del AVV_NOTAIO essendo terzo rispetto agli atti stipulati dal AVV_NOTAIO ed aver ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’attore»;
col secondo motivo, il ricorrente deduce «errata applicazione degli artt. 1176 e 2043 c.c., violazione degli artt. 2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione) 2644 c.c. (effetti della trascrizione) 1478 c.c. (vendita di bene altrui) 2671 c.c. (obblighi dei pubblici ufficiali) 2650 c.c. (continuità RAGIONE_SOCIALE trascrizioni) in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc per avere la Corte di Roma ritenuto costituire fatto illecito la trascrizione dell’atto di compravendita rogitato dal AVV_NOTAIO»; premesso che tale atto di compravendita «certamente era soggetto a
Numero sezionale 890/2024
Numero di raccolta generale 8543/2024
trascrizione sia a volerlo considerare ad effetti reali immediati sia a volerlo considerare ad effetti obbligatori» (quale vendita di bene altrui) e rilevato che il Tribunale di Roma lo aveva dichiarato inefficace (e non invalido o illegittimo) con statuizione passata in giudicato, il COGNOME sostiene che la Corte di Appello ha errato nel considerare illegittima la trascrizione, che costituiva atto dovuto e che non era idonea a ledere i diritti del COGNOME, che aveva trascritto il proprio acquisto anteriormente alla stessa; Data pubblicazione 28/03/2024
col terzo motivo , il COGNOME denuncia la violazione dell’art. 2947 c.c. «per avere la Corte di Appello di Roma escluso l’avvenuta prescrizione del diritto ad agire dell’attore avendo ritenuto, diversamente dal Tribunale civile di Roma in primo grado, imprescrittibile l’azione giudiziaria in quanto motivata dall’esistenza di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima»: assume che «la trascrizione della compravendita rogitata dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO non era, non è, né può essere illegittima; era, è e sarà inefficace» e contesta che la detta trascrizione costituisca un illecito permanente comportante che la prescrizione del diritto al risarcimento non possa decorrere che dal momento della cancellazione;
col quarto motivo, il COGNOME deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva da lui proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
col quinto motivo , il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 331 c.p.c. «per avere la Corte di appello di Roma, dopo aver rilevato la mancata notifica dell’atto di appello ad una RAGIONE_SOCIALE parti evocata nel giudizio di primo grado, emesso la sentenza senza disporre la integrazione del contraddittorio determinando in tal modo la nullità della sentenza emessa e/o la nullità del procedimento»: rileva che il COGNOME non aveva notificato l’atto di appello all’RAGIONE_SOCIALE, che pure aveva evocato in primo grado, e censura la Corte di Appello perché, pur avendo rilevato la mancata notifica, non ha disposto l’integrazione del contraddittorio;
Numero sezionale 890/2024
Numero di raccolta generale 8543/2024
il quinto motivo -che va esaminato preliminarmente per ragioni di priorità giuridicaè infondato: dato che l’RAGIONE_SOCIALE era stata evocata in giudizio quale possibile obbligata solidale al risarcimento dei danni, non ricorreva un’ipotesi di inscindibilità di cause o di cause tra loro dipendenti che comportasse la necessità dell’integrazione del contraddittorio da parte della Corte di Appello; Data pubblicazione 28/03/2024
risultano, invece, fondati il secondo e il terzo motivo -da esaminare congiuntamenteche attengono alla questione della legittimità o meno della trascrizione e a quella -consequenziale- della decorrenza della prescrizione;
invero:
a fronte dell’atto di compravendita da lui rogato, il AVV_NOTAIO era tenuto a procedere alla trascrizione (ex artt. 2643, co. 1°, n. 1 e 2671 c.c.); e che l’atto di acquisto a non domino possa (e debba) essere trascritto è confermato dall’art. 1159 c.c. (che consente l’usucapione decennale a chi abbia acquistato in buona fede da chi non è proprietario, in virtù di titolo astrattamente idoneo che sia stato ‘ debitamente trascritto ‘ );
la compravendita e la relativa trascrizione erano tuttavia inefficaci nei confronti del COGNOME, sia perché lo stesso aveva acquistato in forza di atto trascritto anteriormente (art. 2644 c.c.), sia perché la COGNOME (originaria dante causa del COGNOME, da cui aveva acquistato il COGNOME, e successiva dante causa -in relazione allo stesso immobiledel figlio NOME, che aveva successivamente alienato alla sorella NOME) non aveva riacquisito il bene a seguito della revocatoria vittoriosamente esperita dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma (comportante soltanto l’inefficacia dei trasferimenti rispetto alla Banca);
la statuizione di inefficacia RAGIONE_SOCIALE compravendite rogate dal AVV_NOTAIO e dal AVV_NOTAIO -contenuta nella sentenza di primo gradorisulta passata in giudicato (e di ciò dà atto la sentenza impugnata, a pag. 15);
tanto premesso, si rileva che:
erroneamente la Corte ha ritenuto che la trascrizione fosse illegittima, anziché i nefficace (al pari dell’atto trascritto) ;
non risulta affatto pertinente il richiamo a Cass. n. 15795/2013, che attiene ad un’ipotesi di trascrizione effettivamente illegittima, in quanto eseguita sulla base di un titolo non idoneo alla trascrizione (più precisamente in base a una sentenza che non era stata considerata «titolo valido» per la trascrizione, in quanto non accertava un diritto di comproprietà su immobili, ma la titolarità di una quota di partecipazione ad una società), e concerne dunque un pregiudizio che promana direttamente dalla trascrizione ed è destinato a permanere fintantoché la stessa non sia stata cancellata (per altre ipotesi di trascrizione illegittima, cfr. Cass. n. 16272/2015, Cass. n. Cass., S.U. n. 6597/2011, Cass. 9297/2007, tutte relative a trascrizioni di domande giudiziali al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c.);
nel la fattispecie in esame, non ricorre un’ipotesi di trascrizione illegittima (in quanto effettuata al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste), bensì un’ipotesi di formalità compiuta sulla base di titolo idoneo ancorché inefficace, e la pretesa risarcitoria non è correlata agli effetti pregiudizievoli della persistenza di una trascrizione illegittima, bensì al fatto che un atto inefficace sia stato trascritto; l’eventuale pregiudizio risentito dal terzo non è dunque conseguenza della trascrizione (in sé legittima ) ma dell’atto inefficace in base al quale si è proceduto alla trascrizione;
da ciò discende che non è configurabile nella trascrizione un illecito permanente, tale da comportare che la prescrizione non possa decorrere prima della cancellazione della formalità, e che ogni eventuale pregiudizio subìto dal COGNOME dev’essere ritenuto soggetto al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal compimento della trascrizione;
Numero sezionale 890/2024
Numero di raccolta generale 8543/2024
in accoglimento del secondo e del terzo motivo, deve dunque ritenersi che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume causato a terzi dal AVV_NOTAIO che abbia rogato e trascritto un atto di compravendita a non domino è soggetto al termine di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c. decorrente dal compimento dell’atto e della correlata pubblicità nei registri immobiliari; Data pubblicazione 28/03/2024
il primo e il quarto motivo restano assorbiti;
la sentenza va dunque cassata in relazione ai motivi accolti;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ed essendo pacifico che la domanda risarcitoria è stata proposta dopo che era decorso oltre un quinquennio dalla trascrizione, può decidersi nel merito e dichiararsi prescritta la pretesa nei confronti del AVV_NOTAIO;
l’esito alterno dei giudizi di merito e la peculiarità della questione controversa integrano gravi ragioni analoghe a quelle previste dall’art. 92, 2° co. c.p.c. e giustificano (ex Corte Cost. n. 77/2018) l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio fra il ricorrente e le odierne parti controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il quinto motivo, accoglie il secondo e il terzo, con assorbimento del primo e del quarto, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara prescritta la pretesa risarcitoria nei confronti del COGNOME.
Compensa le spese dell’intero giudizio fra il ricorrente e i controricorrenti.
Roma, 11.3.2024
Il Presidente NOME COGNOME