Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3990 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
La Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il ricorso dei dirigenti sanitari medici e non medici, i quali avevano convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna generica al risarcimento dei danni cagionati da inadempimento contrattuale, consistito nell ‘ omessa istituzione e attivazione del fondo da destinare alla retribuzione di risultato.
La Corte territoriale ha rilevato che la contrattazione collettiva, pur includendo la retribuzione di risultato nel trattamento accessorio e non in quello fondamentale, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di istituire ed utilizzare il relativo fondo e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire al dirigente sanitario di percepire la retribuzione in parola.
Ha escluso che l’attivazione della retribuzione di risultato sia rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro ed ha precisato che, denunciato l’inadempimento contrattuale, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o l’impossibilità derivata da causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, il giudice d’appello ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato l’esatto adempimento solo a partire dall’anno 2006; per il periodo precedente ha accolto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da perdita di chance , precisando che tale condanna postula solo l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto denunciato, mentre non richiede la prova dell’effettivo pregiudizio né dell’entità del danno, che i ricorrenti si erano riservati di provare in separata sede.
La Corte territoriale ha, infine, accolto l’appello incidentale condizionato ed ha ritenuto parzialmente prescritto il credito, applicando il termine quinquennale calcolato a ritroso a partire dal primo atto interruttivo risalente all’anno 2008.
Le dirigenti indicate in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti retributivi, in luogo del termine decennale previsto per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 63 e 64 CCNL per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, dell’art. 61 del medesimo CCNL e del relativo Accordo di interpretazione autentica, nonché la violazione degli artt. 52, 56, 12, 26 e 11 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del CCNL 8.6.2000, del 3.11.2005, del 5.7.2006, del 17.10.2008 e del 6.5.2010 e la violazione degli artt. 52, 51, 11, 27 e 10 dei CCNL per l’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 8.6.2000, del 3.11.2005, del 5.7.2006, del 17.10.2008 e del 6.5.2010; denuncia inoltre l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’inadempimento sia cessato nel 2006, senza indicare gli elementi su cui ha fondato tale convincimento; evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella sua memoria di costituzione nel giudizio di primo grado aveva confermato che i primi acconti sulla retribuzione di risultato erano stati corrisposti relativamente all’anno 2009 in esito alla contrattazione decentrata, stipulata per la prima volta il 25.2.2010.
Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato in alcun modo le deduzioni inerenti alla corretta costituzione del fondo; evidenzia che le deliberazioni della ASP di RAGIONE_SOCIALE nn. 607/2007, 608/2007, 1634/2008, 1635/2008, 3469/2008, 2636/2009, 1142/2010, 630/2010, 726/2011, 2795/2010 (nemmeno menzionate nella sentenza impugnata) esprimono valutazioni inattendibili, avulse da qualunque riferimento ai dati storici.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere in ottemperanza alle norme contrattuali, secondo cui la costituzione del Fondo di risultato è ancorata alle quote storiche del plus orario determinate per l’anno 1993 dalle preesistenti Aziende Sanitarie estinte ed accorpate nella ASP di RAGIONE_SOCIALE.
Critica la sentenza impugnata per non avere dato contezza delle ragioni per le quali erano state disattese le istanze istruttorie formulate dalle ricorrenti nel giudizio di primo grado (e reiterate nell’atto di appello), volte alla corretta ricostruzione del Fondo di risultato.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111, comma 4, Cost., nonché dall’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere escluso con motivazione apparente l’inadempimento datoriale dal 2006 in poi; lamenta il carattere perplesso e contraddittorio della motivazione.
Deduce che il giudice d’appello da un lato ha rigettato l’eccezione della RAGIONE_SOCIALE riguardante l’impossibilità di attuare la retribuzione di risultato per gli anni dal 2003 al 2005 in quanto il relativo Fondo era in negativo, dall’altro ha incoerentemente escluso l’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE dal 2006 in poi; in difetto di indicazioni sulle ragioni del convincimento, ipotizza che ciò sia avvenuto sulla base delle deliberazioni adottate dal 2007 in poi, da cui risulta che la costituzione del Fondo è avvenuta partendo da un ammontare pari a zero, disancorato dai dati storici del 1993 e ritenuto inattendibile per le annualità anteriori al 2006.
Aggiunge che dalla transazione citata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e stipulata con deliberazione n. 5072 del 2.12.2008, la RAGIONE_SOCIALE, essendosi impegnata a corrispondere a 13 dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa l’importo di € 302.645,12 a titolo di ‘quota forfettaria per la mancata corresponsione della retribuzione di risultato’ nella dichiarata misura di circa € 5000,00 ciascuno per ogni anno dal 2002 al 2006, aveva di fatto riconosciuto il proprio inadempimento fino all’anno 2006.
4. Il primo motivo è fondato.
Infatti il termine di prescrizione quinquennale, che deroga a quello ordinario decennale, riguarda le sole spettanze retributive , mentre la domanda proposta dalle ricorrenti ha ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chances , come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale (si veda la 7^ pagina della sentenza impugnata); il relativo termine è dunque decennale (v. tra le tante Cass. 31919/2022).
Il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni logiche vanno esaminati congiuntamente, vanno invece disattesi.
Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nessuna delle suddette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata atteso che la motivazione, seppure sintetica, non è
mancante né apparente, non si esprime in termini perplessi e non espone argomentazioni inconciliabili.
La Corte territoriale ha infatti accertato con giudizio in fatto, insindacabile in questa sede, che a partire dall’anno 2006 la retribuzione di risultato è stata istituita e attribuita a seguito di svolgimento della contrattazione integrativa, ed ha rilevato che era venuto meno l’inadempimento rispetto al quale era stata formulata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance .
Inoltre il secondo motivo, nel lamentare la quantificazione non corretta del fondo per la retribuzione di risultato a partire dall’anno 2006 , non considera che è stata proposta una domanda di risarcimento del danno da perdita di chances , mentre la doglianza relativa alla corretta quantificazione del fondo, incidendo direttamente sull ‘ entità della retribuzione di risultato da corrispondere ai dirigenti che avevano raggiunto gli obiettivi assegnati, avrebbe potuto giustificare un’azione di carattere retributivo, non risarcitorio.
Infatti, l’inadempimento che giustifica l’azione di risarcimento del danno da perdita di chances è quello inerente alla mancata attivazione delle procedure prodromiche al riconoscimento della retribuzione di risultato; qualora dette procedure siano state attivate ed il fondo sia stato costituito, la non corretta quantificazione incide sulla pretesa retributiva, e come tale deve essere fatta valere.
I suddetti motivi sollecitano comunque un giudizio di merito attraverso la valutazione in termini di ammissione o mancata contestazione delle circostanze di fatto descritte negli atti introduttivi e attraverso la disamina di delibere non menzionate dalla sentenza impugnata.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno inoltre ribadito che nel giudizio di cassazione, il quale ha per oggetto solo la revisione
della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
In conclusione, va accolto il primo motivo e vanno rigettate le ulteriori censure; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta le ulteriori censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 11 gennaio 2024.
La Presidente NOME COGNOME