Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27212/2020 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CALTANISSETTA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di CALTANISSETTA n. 24/2020 depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 23/11/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, coniugi, odierni ricorrenti, erano e sono proprietari di due immobili in Caltanissetta, alla INDIRIZZO e INDIRIZZO: uno dei quali era adibito ad abitazione e l ‘ altro, adiacente al fabbricato principale, era adibito ad officina, nel quale NOME COGNOME esercita(va) attività di artigiano.
Il Comune di Caltanissetta, avvalendosi di un ‘ impresa, la RAGIONE_SOCIALE, nell ‘ anno 1997 provvedeva a dare inizio ai lavori di messa in opera e costruzione della rete fognaria, nei pressi dei detti immobili. A seguito dell ‘ inizio dei lavori di scavo si verificava una frana che interessava i fabbricati e il sindaco del Comune ordinava lo sgombero immediato degli immobili.
I coniugi COGNOME e COGNOME procedevano con un accertamento tecnico preventivo e, con successivo atto di citazione, chiamavano in causa dinanzi al Tribunale il Comune di Caltanissetta e l ‘impresa RAGIONE_SOCIALE e ne chiedevano la condanna il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 252 del 2007, ravvisando una diversa causa petendi della pretesa, fondata sulla cattiva manutenzione di un muro di contenimento di proprietà del Comune, individuata con la comparsa conclusionale depositata in giudizio il 18/05/2004, rispetto a quella originariamente indicata nell ‘ atto introduttivo, basata sulla responsabilità concorrente dell ‘ ente pubblico territoriale e della ditta appaltatrice per i lavori di scavo e rifacimento della sede stradale, rigettava le domande dei coniugi COGNOME e COGNOME.
La Corte d ‘ appello di Caltanissetta, ai quali i soccombenti COGNOME e COGNOME avevano proposto impugnazione, con sentenza n. 42 del 2011, confermava la decisione del primo giudice.
La detta sentenza della Corte d ‘ appello territoriale non era impugnata e passava, quindi, in cosa giudicata.
Successivamente, con ricorso del 9/10/2013, i coniugi COGNOME e COGNOME, invocando le risultanze istruttorie dei pregressi procedimenti, convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta, con rito sommario di cognizione, ai sensi dell ‘ art. 702 bis cod. proc. civ., il Comune della stessa città, ritenuto responsabile in relazione all ‘ inadeguata manutenzione del muro di contenimento.
In primo grado il Tribunale, con ordinanza del 27/05/2014, resa all ‘ esito del rito sommario di cognizione, accoglieva la domanda, condannando il Comune di Caltanissetta al risarcimento dei danni.
L ‘ ente pubblico territoriale proponeva appello.
I COGNOME–COGNOME si costituivano ritualmente in fase d ‘ impugnazione e proponevano appello incidentale.
La Corte d ‘ appello di Caltanissetta, con sentenza n. 24 del 21/01/2020, nel ricostituito contraddittorio con NOME COGNOME e NOME COGNOME, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, ed in riforma dell ‘ ordinanza del Tribunale, dichiarava la prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato dai coniugi COGNOME–COGNOME e rigettava la domanda, con spese di lite compensate.
Avverso la detta sentenza della Corte d ‘ appello di Caltanissetta propongono ricorso per cassazione i COGNOME–COGNOME, con cinque motivi.
Risponde con controricorso il Comune di Caltanissetta.
La RAGIONE_SOCIALE, quale compagnia assicuratrice dell ‘ ente pubblico convenuto, già contumace in fase di appello, è rimasta intimata in questa sede di legittimità.
Parte ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell ‘ art. 380 bis .1 cod. proc. civ., per l ‘ adunanza camerale del 23/11/2023, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente censura la sentenza d ‘ appello con i seguenti motivi.
I) artt. 2934, 2935, 2943, 2945 e 2947 cod. civ., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte d ‘ appello non ha ricostruito in maniera corretta l ‘ istituto della prescrizione, valutando erroneamente, in particolar modo, la portata interruttiva della domanda giudiziale proposta dai ricorrenti;
II) artt. 2934, 2935, 2943, 2945 e 2947 cod. civ., artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: la Corte distrettuale non ha applicato i principi richiamati nella sentenza delle Sez. U n. 581 del 2008, secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione non può essere individuato solo con il momento in cui si sono esteriorizzati i danni, bensì con quello successivo in cui è stata accertata l ‘ origine di detti danni;
III) artt. 2943, 2937 e 2944 cod. civ., art. 696 cod. proc. civ., in una agli artt. 2934, 2935, 2945 e 2947 cod. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: la Corte territoriale, ove avesse tenuto conto della valenza interruttiva e sospensiva del ricorso per accertamento tecnico preventivo, avrebbe dovuto cogliere altresì, nelle ammissioni compiute dai consulenti tecnici di parte, delle ammissioni ricognitive ai sensi dell ‘ art. 2944 cod. civ., con effetto interruttivo della prescrizione della quale ipotesi sarebbe pervenuta ad escludere (illegittimamente) la dichiarata prescrizione;
IV) art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: in conseguenza dell ‘ accoglimento di uno o più dei motivi precedentemente illustrati, che comporterebbe la nullità della sentenza impugnata, la Corte distrettuale dovrebbe pronunciarsi sui motivi di appello incidentale dedotti dai COGNOME e COGNOME;
V) i ricorrenti non condividono la statuizione sulle spese operata dalla Corte territoriale.
Il primo motivo di ricorso è imperniato sulla tematica del diritto stipite e del diritto derivato. Nella prospettazione di parte ricorrente la Corte territoriale ha errato nell ‘ escludere che l ‘ interruzione della prescrizione fosse ricollegabile all ‘ originario esperimento della domanda risarcitoria ne confronti del Comune di Caltanissetta e della ditta RAGIONE_SOCIALE, anche avuto riguardo alla prospettazione della derivazione dei danni dal cattivo stato di manutenzione del muro di contenimento di proprietà del solo ente pubblico territoriale e non interessato dai lavori di scavo.
La prospettazione, sebbene suggestiva, non trova adeguato supporto normativo e interpretativo, stante la radicale diversità dell ‘ origine dei danni, come individuati, dai COGNOME–COGNOME, nel primo ambito, ossia nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato (salvo quanto si dirà in ordine alla domanda di risarcimento danni di cui alla comparsa conclusionale del 18/05/2004), nell ‘ effettuazione di lavori di scavo e rifacimento della sede stradale, compiuti dalla ditta appaltatrice sotto mandato dell ‘ ente pubblico e quindi con una prospettazione di responsabilità solidale e derivante dall ‘ esecuzione di un ‘ opera da parte di un appaltatore, mentre, nel secondo caso, la scaturigine dei danni è stata individuata con riferimento alla cattiva manutenzione di un immobile (muro di contenimento, di proprietà del solo Comune) e dunque avuto riguardo a una fattispecie agevolmente ricadente nel
perimetro dell ‘ art. 2051 cod. civ. Da tanto deriva che l ‘ interruzione della prescrizione avuto riguardo alla prima tipologia di domanda non può avere effetti anche con riferimento alla seconda domanda, stante la radicale diversità, come sopra evidenziata, dei rispettivi presupposti.
Significativo, in tal senso, è che i riferimenti giurisprudenziali ai quali parte ricorrente affida il motivo attengono tutti al diverso ambito del rapporto tra interruzione del termine di prescrizione dell ‘ azione revocatoria e interruzione della prescrizione del diritto di credito cautelato, sebbene azionato in un diverso giudizio (tra le diverse sentenza richiamate si veda in particolare Cass. n. 1084 del 18/01/2011 Rv. 616404 – 01).
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.
Il Collegio reputa fondato il secondo motivo: invero, nell ‘ ambito del primo giudizio, quello definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza, di rigetto della domanda, passata in giudicato a seguito della mancata impugnazione della sentenza d ‘ appello di conferma della decisione del Tribunale, era stata proposta validamente, quanto meno ai fini interruttivi della prescrizione, sebbene soltanto in sede di comparsa conclusionale, depositata il 18/05/2004, la domanda di risarcimento danni da cattiva manutenzione del muro di contenimento di proprietà esclusiva del Comune.
La detta domanda di risarcimento danni, sebbene, come già rilevato, sia stata proposta in un giudizio definitosi con pronuncia di reiezione per ragioni di rito, ha avuto di per sé efficacia di interruzione della prescrizione, ai sensi dell ‘ art. 2943, comma 2, cod. civ., e il termine quinquennale ai sensi dell ‘ art. 2947 cod. civ. -, trattandosi di illecito extracontrattuale non è decorso, ossia è rimasto sospeso, ai sensi dell ‘ art. 2945, comma 2, cod. civ., fino alla definizione del relativo giudizio con sentenza n. 42 del 2011 della Corte d ‘ appello di Caltanissetta.
A decorrere dal detto anno 2011 è iniziato il decorso di un nuovo termine di prescrizione, ancora di durata quinquennale: il quale, pertanto, non era ancora maturato al momento in cui è stata proposta la domanda per cui oggi è causa, instaurata nell ‘ anno 2013 con ricorso ai sensi dell ‘ art. 702 bis cod. proc. civ., concluso nelle fasi di merito dalla sentenza in questa sede impugnata, intervenuta nell ‘ anno 2020.
Deve, invero, ribadirsi, in una con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 576 del 11/01/2008 Rv. 600901 -01; Cass. n. 13 del 04/01/1993 Rv. 480144 -01; Cass. n. 2247 del 14/04/1981 Rv. 412981 -01; Cass. n. 1716 del 24/03/1979 Rv. 398075 – 01) che la prescrizione decorreva non dal 1997, anno in cui si esteriorizzavano le lesioni ai fabbricati dei COGNOME–COGNOME a causa l ‘ inizio dei lavori di scavo, bensì soltanto dal 2002, ossia nel successivo ambito temporale in cui è stata percepita la modificazione peggiorativa dello stato dei luoghi e individuata, mediante l ‘ accertamento tecnico preventivo e comunque l ‘ attività istruttoria svolta, l ‘ origine di essa ossia dei detti danni, derivata dal cattivo stato di manutenzione del muro di contenimento, cosicché, a seguito dell ‘ interruzione del 2004 e della susseguente stasi fino al 2011, la domanda risarcitoria proposta nella causa instaurata nel 2013, con rito sommario di cognizione, è stata tempestivamente proposta.
La dottrina, in materia, in adesione alla detta ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie complessa delineata dall ‘ art. 2043 cod. civ. in relazione alle norme sulla prescrizione, afferma che, quando tra un comportamento illecito e l ‘ insorgenza del danno vi è un intervallo temporale, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni decorre non dal compimento dell ‘ atto che ha generato il danno ma dal verificarsi dello stesso danno, come percepibile dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza .
La Corte d ‘a ppello di Caltanissetta ha errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale azionato con la domanda proposta in primo grado nell ‘ anno 2013.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.
L ‘ accoglimento di detto motivo comporta assorbimento del terzo, del quarto e del quinto motivo, strettamente a esso correlati, sebbene il quarto e il quinto motivo non abbiano una loro specifica autonomia, in quanto attinenti alle domande non esaminate in appello e alle spese di lite, ossia a capi decisori la cui rimessione al giudice del rinvio è conseguenza diretta della decisione di annullamento della sentenza d ‘ appello.
La sentenza impugnata è, pertanto, cassata; essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell ‘ art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa deve essere rinviata alla Corte d ‘ appello di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, si atterrà a quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo; dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d ‘ Appello di Caltanissetta in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di