Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5170/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Brindisi, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, d all’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Verona, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE (con sede in Roma, alla INDIRIZZO), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, d all’Avvocat o
NOME COGNOME, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente nonché sul ricorso n.r.g. 9904/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Verona, al INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale dottAVV_NOTAIO COGNOME, nella qualità di procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE (con sede in Roma, al INDIRIZZO), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, d all’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Brindisi, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME ed NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata – il primo, avverso la sentenza, n. cron. 836/2019, della CORTE DI APPELLO DI LECCE, pubblicata il giorno 29/07/2019; il secondo, avverso la sentenza, n. cron. 88/2022, della CORTE DI APPELLO DI LECCE, pubblicata il giorno 25/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di opposizione al precetto intimatole da RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, il 7 novembre 2012, RAGIONE_SOCIALE convenne la predetta banca innanzi al Tribunale di Brindisi per ivi sentire dichiarare, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato e, nel merito, l’insussistenza del diritto della medesima banca a procedere ad esecuzione forzata nonché la nullità del menzionato precetto con cui quest’ultima le aveva intimato il pagamento della somma di € 301.041,34 (di cui € 44.370,40 per n. 4 rate mensili scadute dall’1 gennaio 1996 all’1 luglio 1997; € 83.229,79 per capitale residuo all’1 luglio 1997; € 24,78 per spese; € 197,39 per interessi di mora al 23 ottobre 2012), in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato con atto per AVV_NOTAIO l’1 settembre 1987, per l’originario e complessivo importo di Lire 3.900.000,000 (pari ad € 2.014.182,00) da restituirsi in quindici anni attraverso rate semestrali, per essere la mutuataria ‘… decaduta dal beneficio del termine ‘, a norma dell’art. 10 del C apitolato dei Patti Generali di Mutuo d.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7, per effetto del mancato pagamento delle quattro rate mensili in precedenza indicate. Dedusse che, a seguito della comunicata decadenza dal beneficio del termine avvenuta l’1 luglio 1997, alla data dell’intimazione il credito era inesistente perché prescritto. Contestò anche il calcolo e l’ammontare degli interessi di mora e convenzionali addebitati, attesa l’impossibilità di verificarne la correttezza da parte del debitore, ed eccepì l’adde bito di interessi anatocistici.
1.1. Costituitasi la banca opposta, che contestò interamente le avverse pretese, e dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per essere stata già iniziata l’esecuzione, l’adito tribunale, con sente nza del 14 marzo 2015, n. 1053, rigettò la suddetta opposizione compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Analogo esito negativo ebbe pure il gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE avverso tale decisione, respinto dall’adita Corte di appello di Lecce con sentenza del 19/29 luglio 2019, n. 836, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) nel disattendere la doglianza con cui l’appellante aveva chiesto la riforma dell’impugnata sentenza in quanto errata per non avere il primo giudice riconosciuto l’intervenuta prescrizione del credito, opinò che: « Indipendentemente dalla portata dell’art. 10 del capitolato dei patti generali di mutuo (DPR n. 7/76), a mente dell’art. 1186 c.c., il creditore ha la ‘facoltà’ di esigere immediatamente il proprio credito, anche se dilazionato in ratei e, pertanto, l’esercizio di tale facoltà deve concretarsi in una formale richiesta di soluzione immediata dell’obbligazione al debitore insolvente. Ciò comporta che, fino a quando tale facoltà non è esercitata, non può parlarsi di decadenza dal beneficio del termine, non essendo ipotizzabile un automatismo collegato alla semplice insolvenza del debitore. Nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE non ha esercitato tale facoltà, determinativa della risoluzione del contratto ed estinzione anticipata del mutuo, se non con la not ificazione dell’atto di precetto avvenuta il 07.11.12. Da tale data, pertanto, ha inizio il decorso del termine prescrizionale, dovendosi correttamente ritenere che, nel contratto di mutuo a rimborso rateale, la prescrizione del diritto decorre dalla scadenza dell’ultima rata. Né può ipotizzarsi un effetto retroattivo della risoluzione del contratto, avvenuta con la notificazione del precetto oggetto della presente opposizione. L’opponente, peraltro, nell’eccepire la prescrizione, non ha offerto prova del relativo fatto costitutivo »; ii ) ritenne infondata anche la censura con cui l’appellante aveva contestato al tribunale la mancata declaratoria della nullità del precetto per indeterminatezza dello stesso e, conseguentemente, dell’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, richiamati i principi sanciti da Cass., SU, n. 12639 del 2008, affermò che le somme indicate nel precetto opposto erano coerenti con quei principi, sicché non poteva dichiararsi la nullità del precetto stesso per sua indeterminatezza; iii ) concluse affermando che « Gli altri aspetti atomisticamente indicati dall’appellante appaiono assolutamente irrilevanti –sia ove considerati in maniera analitica, sia ove più
opportunamente riportati in un ambito di valutazione globale -a scalfire in qualche modo la robustezza della decisione assunta dal tribunale in prime cure, non incorso, tra l’altro in alcun vizio di ultrapetizione. La Corte, pertanto, condivide e fa propria la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito dal giudice di primo grado per giungere alla soluzione adottata ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 5170 del 2020) RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE
Con ricorso ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., poi, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso l’esecuzione immobiliare promossa in suo danno da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in forza del medesimo mutuo fondiario del 13 ottobre 1987, chiedendo che venisse accertata l’insussistenza del diritto dell’istituto di credito a procedere all’esecuzione forzata e che fosse dichiarata la nullità dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento per intervenuta prescrizione del credito, per indeterminatezza dello stesso e per violazione del divieto di anatocismo. Disposta la sospensione dell’esecuzione ed introdotto il giudizio di merito, in pendenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., con comparsa ex art. 111 cod. proc. civ., intervenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di titolarità della RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 116 2/2017, rigettò l’opposizione.
5 . La sentenza, impugnata da RAGIONE_SOCIALE, fu riformata dall’adita Corte d’appello di Lecce, che accolse l’opposizione con sentenza del 25 gennaio 2022, n. 88, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, nella indicata qualità, dichiarand o nullo l’atto di pignoramento immobiliare.
5.1. Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte, dando atto, preliminarmente, dell’ammissibilità dell’intervento di RAGIONE_SOCIALE, rilevò, con riguardo alla pretesa creditoria azionata, che:
i ) il mutuo trovava titolo in un frazionamento di un originario mutuo; ii ) l’appellante aveva interrotto i pagamenti già alla data dell’1 luglio 1997; iii ) solo in data 7 novembre 2012, la banca aveva notificato l’atto di precetto, ritenendo la società debitrice decaduta dal beneficio del termine sin dalla data dell’1 luglio 1997 ed applicando da tale data gli interessi moratori, in conformità a quanto prev isto dall’art. 10 delle condizioni generali di contratto. Ritenendo, inoltre, che la banca, con l’atto di precetto notificato, avesse inteso riconoscere l’intervenuta risoluzione del contratto di mutuo a far data dall’1 luglio 1997 e che l’art. 10 delle condizioni generali del contratto di mutuo consentiva di individuare con certezza il momento di inizio della decorrenza della prescrizione, coincidente con il mancato pagamento anche di una sola semestralità di mutuo, dichiarò prescritto il credito, negando efficacia interruttiva alle comunicazioni del 23 ottobre 2002 e del 6 novembre 2002, richiamate dalla parte appellata, che si riferivano ad altre quote di mutuo.
6. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 9904 del 2022) RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, la quale, con istanza del 3 ottobre 2023, ha fatto presente che il presente procedimento risulta strettamente connesso con quello di opposizione al precetto (iscritto al n. 5170/2020 r.g.) e con quello di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore (NOME COGNOME), coobbligato al pagamento delle rate di mutuo (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g.). È rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
6.1. La Terza Sezione civile di questa Corte, originaria assegnataria di questo secondo procedimento, con ordinanza interlocutoria del 18 dicembre 2023, n. 35415, ha considerato che « dagli atti di causa emerge che la RAGIONE_SOCIALE ha già proposto opposizione al precetto, ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., che è stata definita in grado di appello con sentenza di rigetto, impugnata con ricorso per cassazione, attualmente
pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile ed iscritto al n. 5170/2020 R.G., per il quale non risulta ancora fissata udienza; che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. 3, 17/10/2019, n. 26285; Cass., sez. 6 -3, 24/12/2021, n. 41505), tra l’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e la successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima (principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.); che, alla stregua del superiore principio, il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 5170/2020 R.G., pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile di questa Corte e non ancora fissato in udienza, e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente di valutare l’opportunità di assegnare alla Terza Sezione Civile il ricorso n. 5170/2020 R.G., vertendo i due ricorsi sulla medesima vicenda sostanziale ». Pertanto, ha rinviato « la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 5170/2020 R.G. », mandando alla Cancelleria « di trasmettere il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare alla Terza Sezione Civile il ricorso n. 5170/2020 R.G., pendente dinanzi alla Prima Sezione Civile e non ancora fissato per la trattazione ».
6.1.1. Con provvedimento del 6 febbraio 2024, il Presidente Titolare della Terza Sezione Civile, ha disposto « la trasmissione degli atti del ricorso recante il n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. alla Prima sezione civile, risultando già fissata la data dell’udienza relativa al ricorso n. 5170/2020 r.g .».
6.1.2. Con successivo provvedimento del 5 marzo 2024, la Prima Presidente di questa Corte, dopo aver dato atto che, « Per opportuna circolarità di informazione, l’ordinanza interlocutoria n. 35415 del 2023 e la
circostanza della fissazione in adunanza camerale del ricorso R.G. civ. n. 5170/2020 sono stati portati a conoscenza, rispettivamente, del Presidente titolare della Terza Sezione civile e del Presidente titolare della Prima Sezione civile con nota del Segretario generale del 2 febbraio 2024 » e che, « Con nota del 7 febbraio 2024, il Presidente titolare della Prima Sezione civile ha osservato che, attesa la connessione tra i ricorsi, il ricorso pendente presso la Terza Sezione civile dovrebbe essere assegnato alla Prima Sezione civile », ha così opinato: « Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la distinzione tra ambiti di competenza delle Sezioni semplici non è improntata ad un criterio rigorosamente anelastico, ma vive in una dimensione organizzativa funzionale alla realizzazione degli scopi del giusto processo. Ed infatti, ‘non involge giammai una questione di competenza l’assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri stabiliti dalle tabelle (…); infatti, non sussiste mai – tranne il solo caso (che ovviamente qui non ricorre) dei rapporti tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate agrarie, ma in dipendenza della peculiare struttura di queste – una questione di competenza tra magistrati dello stesso ufficio (…); e, comunque, una questione di rituale applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio o di ripartizione degli affari all’interno del medesimo non comporta mai in alcun caso un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente, a norma dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 7 -bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, a mente del quale la violazione dei criteri per l’assegnazione, degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati’ (Cass., Sez. VI-3, 26 aprile 2019, n. 11332). Pertanto, la distribuzione delle cause tra la Sezioni semplici della Corte non assurge a inderogabile principio di competenza, essendo priva di ricadute sulla validità del rapporto processuale. Tanto premesso, si osserva che nella fattispecie in esame non vi sono provvedimenti da adottare da parte della Prima Presidente, atteso che, da un lato, la Terza Sezione civile non ha escluso la propria competenza tabellare in ordine al ricorso n. 9904/2022; dall’altro, il ricorso di cui ha chiesto l’assegnazione è fissato per la trattazione dinanzi al Collegio della Prima
Sezione civile all’adunanza camerale del 24 aprile 2024, di talché a tale Collegio è riservato il vaglio della richiesta in esame. Pertanto, l’ordinanza le in oggetto deve essere sottoposta al suddetto Collegio per le necessarie valutazioni ».
7. Infine, con decreto del Presidente titolare della Prima sezione civile del 6 marzo 2024, il ricorso n.r.g. 5170 del 2024, già assegnato al AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’adunanza camerale del 24 aprile 2024, è stato tolto dal ruolo al fine di consentirne la trattazione congiunta con quello n.r.g. 9904/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che i separati ricorsi di cui si è detto possono essere riuniti, concernendo, rispettivamente, una opposizione a precetto ex art. 615 comma 1, cod. proc. civ. (quello n.r.g. 5170 del 2020) ed una opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. (quello n.r.g. 9904 del 2022). Al primo, dunque, più risalente, va riunito il secondo, atteso che, come sancito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità: i ) la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie ( cfr . Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521 del 2013); ii ) ove le cause aventi ad oggetto, rispettivamente, un’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. ed una successiva opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, siano pendenti innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima ( cfr . Cass. n. 26285 del 2019).
1.1. Va rimarcato, inoltre, che, sebbene sia effettivamente ravvisabile una connessione oggettiva (sotto il profilo della risoluzione di questione almeno in parte analoghe) e parzialmente soggettiva tra detti procedimenti e quello n.r.g. 32405/2020, comunque non si rivela opportuna la riunione di quest’ultimo ai primi due , essendo sufficiente, al fine di evitare decisioni potenzialmente tra essi contrastanti, l’avvenuta loro trattazione nella medesima camera di consiglio.
1.2. Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, infine, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei due ricorsi ex art. 615 cod. proc. civ. predetti, muovendo da quello recante il n.r.g. 5170 del 2020, promosso da RAGIONE_SOCIALE ed avente carattere logicamente pregiudiziale.
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, n.r.g. 5170 del 2020, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 836 del 2019.
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per violazione dei canoni ermeneutici nella interpretazione di contratti, con particolare riferimento all’art. 10 del Capitolato dei Patti Generali di Mutuo, allegati al contratto di mutuo fondiario -Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si ascrive alla corte distrettuale di avere risolto la questione cardine di tutto il giudizio, vale a dire quella della fondatezza, o meno, della eccezione di prescrizione del credito azionato con l’atto di precett o notificato il 7 novembre 2012, con poche parole, senza soffermarsi, in maniera assolutamente censurabile, sulla portata dell’art. 10 dei Patti Generali di Mutuo (d.P.R. n. 7/1976), né tenendo nella debita considerazione numerosi aspetti fondamentali da cui doveva desumersi che la banca aveva determinato l’anticipazione alla data dell’1 luglio 1997 della esigibilità dell’intero proprio credito, sicché da quel momento era iniziata a decorre la prescrizione;
II) « Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4), c.p.c., per mancanza di motivazione in merito al rigetto di uno specifico motivo di impugnazione e, propriamente, quello riguardante la nullità della
sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Si assume che, con il proprio gravame del 27 novembre 2015, RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la sentenza di primo grado sottoponendo all’esame dell’adita corte d’appello due distinti profili di sua nullità. In particolare, era stato chiesto: « ‘I) Accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza sia per quanto dedotto sub 1) della parte espositiva di questo atto, sia per vizio di ultrapetizione, come meglio specificato nei precedenti punti 2b) ed 2e) della parte argomentativa che precede, il tutto da intendersi in questa sede trascritto’. Nello specifico, la deduzione sub 1) riguardava una denunzia di nullità per essere stata la sentenza di primo grado resa nei confronti di soggetto altro e diverso dalla società originaria precettante; le deduzioni sub 2b) e 2e) della parte argomentativa dell’atto di appello, riguardavano un ulteriore profilo di nullità della sentenza di primo grado, vale a dire quella conseguente alla violazione, operata dal Tribunale, dell’art. 112 c.p.c. ». Orbene, sul primo di tali profili, la corte distrettuale si era pronunciata, ritenendolo non fondato, mentre sull’altro vale a dire quello con cui era stato denunciato un vizio di ultrapetizione del tribunale -si era così testualmente espressa: « Gli altri aspetti atomisticamente indicati dall’appellante appaiono assolutamente irrilevanti sia ove considerati in maniera analitica, sia ove più opportunamente riportati in un ambito di valutazione globale -a scalfire a scalfire in qualche modo la robustezza ella decisione assunta dal Tribunale, in prime cure, non incorso, tra l’altro, in alcun vizio di ultrapetizione ». Secondo la ricorrente, l’affermazione ‘ non incorso, tra l’altro, in alcun vizio di ultrapetizione ‘ sarebbe « priva di qualsivoglia elemento argomentativo che abbia indotto il giudice di appello a respingere il motivo di gravame: circostanza, questa, che si traduce, inevitabilmente, anche nella violazione del diritto di difesa, posto che non pone il destinatario in condizione di comprendere sotto quale profilo la sollevata eccezione non potesse essere condivisa »;
III) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in tema di distribuzione dell’onere della prova, e dell’art 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si sostiene che, « in disparte da quanto affermato
allorché si è illustrato il primo motivo di ricorso in ordine alla automatica operatività della decadenza dal beneficio del termine secondo la corretta interpretazione dell’art. 10 del Capitolato, la cui operatività non richiede pertanto alcuna comunicazione da parte della banca volta a produrre gli effetti della decadenza, diversamente da quanto previsto dall’art. 1186 c.c., vi è comunque da osservare che di nessun onere allegativo o di prova era gravata la opponente alla luce di quanto testualmente afferm ato dall’istituto mutuante nell’atto di precetto nelle cui premesse, più volte richiamate, si legge testualmente (pag. 4): ‘la RAGIONE_SOCIALE si è resa morosa nel pagamento di quattro rate semestrali scadute dal 01.01.1996 al 01.07.1997, pertanto ai sen si dell’art. 10 del Capitolato patti generali di mutuo, DPR 21.01.1976 n. 7, è decaduta dal beneficio del termine con conseguente estinzione anticipata del mutuo’. Si tratta, quindi, di affermazioni, fattuali e giuridiche, provenienti dalla stessa parte cui spettava il diritto di eccepire le conseguenze automaticamente scaturenti dall’art. 10, aventi, per ciò stesso, carattere confessorio, affermazioni che, con tutta evidenza, esonerano l’altra parte dal dover fornire qualsivoglia prova della veridicità del le affermazioni stesse. . Si verte, come appare chiaro, nella ipotesi di circostanze pacifiche e mai contestate che, per ciò stesso, a mente dell’art. 115 c.p.c., non richiedono alcuna necessità di accertamento e, quindi, alcuna attività istruttoria, tanto secondo l’insegnamento di codesta Suprema Corte, di recente ribadito anche con la decisione n. 21176/2015. In conseguenza di tanto, la Corte avrebbe dovuto ritenere e sancire la efficacia ed operatività della decadenza dal beneficio del termine, a mente del più volte menzionato art. 10 del capitolato allegato al contratto di mutuo, a far tempo dal 01.07.1997, data di maturazione della quarta rata di mutuo non pagata, così come espressamente ritenuto e dichiarato dalla banca precettante, nell’atto di int imazione notificato il 07.11.2012. Con l’ulteriore conseguenza di ritenere definitivamente prescritto il credito della RAGIONE_SOCIALE stessa ».
2. Il primo motivo di questo ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1. In particolare, è inammissibile nella parte in cui si dilunga sulla pretesa corretta interpretazione dell’art. 10 del capitolato patti generali mutuo. Infatti, ed in via assolutamente dirimente, va rilevato che la corte distrettuale non si è proprio posta il problema interpretativo suddetto avendo sostanzialmente deciso richiamando la sola disposizione di cui all ‘art. 1186 cod. civ.
4.2. La censura è infondata, invece, alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, laddove pretende di far decorrere il termine di prescrizione dall’1 luglio 1997, piuttosto che dalla data di notificazione del precetto da parte della banca.
4.2.1. Giova immediatamente ricordare, invero, che quest’ultima notifica, per costante giurisprudenza di legittimità, equivale a volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa individuabile nella previsione di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (vedi Cass., SU, n. 12639 del 2008; Cass. n. 20449 del 2005. Vedi anche la recente Cass. n. 9369 del 2024).
4.2.2. È noto, poi, che la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento di qualsiasi entità -di una determinata obbligazione, non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa ( cfr. , in motivazione, Cass. n. 9639 del 2024; Cass. n. 5455 del 1997; Cass. n. 7178 del 2002), tanto è vero che, quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale -non essendo, invero, necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo ( cfr ., sul punto, da ultimo Cass. n. 9639 del 2024; Cass. n. 9275 del 2005) -la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore (così Cass. n. 3575 del 1975, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 9639 del 2024). Né contra sta con tale conclusione il disposto dell’art. 1458 cod. civ., giacché se è vero che tale norma si applica pure alla risoluzione ex art. 1456 cod. civ. ( cfr ., in motivazione, Cass. n. 3455 del 2015), essa, nello stabilire che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto
retroattivo tra le parti, non si applica ai contratti ad esecuzione continuata e periodica, quale deve ritenersi quello di finanziamento da cui derivava il credito azionato in via esecutiva.
4.2.3. Può ragionevolmente ribadirsi, inoltre, il principio di Cass. n. 2366 del 1968 (che, sebbene risalente, non risulta essere stato successivamente smentito), secondo cui, in tema di prescrizione, occorre distinguere il termine per l’esercizio della facoltà di emettere la dichiarazione risolutoria, ex art. 1456 cod. civ. che decorre dalla data dell’inadempimento, dal termine per l’esercizio delle azioni che presuppongono l’avvenuta risoluzione, termine, questo ultimo, che decorre appunto dalla data in cui la fattispecie risolutoria si è perfezionata, a norma del secondo comma dello articolo predetto.
4.3. Va rimarcato, altresì, che la disposizione di carattere generale dell’art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale ( cfr . Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989). A ciò dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere. Nella specie, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella notifica dell’atto di precetto al mutuatario inadempiente del 7 novembre 2012, tanto implicando, allora, che solo da tale data era concretamente divenuto esigibile (con conseguente decorso solo da tale data del relativo termine prescrizionale) il credito poi azionato dalla banca nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
5. Il secondo motivo di questo ricorso, pure volendosi prescindere dalla sua evidente genericità (posto che la contestata motivazione della corte distrettuale -la quale, completamente, e non per la sola parte richiamata dalla ricorrente, è del seguente tenore: « Gli altri aspetti atomisticamente indicati dall’appellante appaiono assolutamente irrilevanti -sia ove considerati in maniera analitica, sia ove più opportunamente riportati in un ambito di valutazione globale -a scalfire in qualche modo la robustezza della decisione assunta dal tribunale in prime cure, non incorso, tra l’altro in alcun vizio di ultrapetizione. La Corte, pertanto, condivide e fa propria la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito dal giudice di primo grado per giungere alla soluzione adottata » – consente, in realtà affatto agevolmente, di individuare l’ iter logico giustificativo d ell’appena riportata conclusione), mostra di non tenere in alcun conto che la effettiva ratio decidendi posta dalla corte suddetta a fondamento della sentenza n. 836 del 2019 della Corte di appello di Lecce oggi impugnata è quella vanamente censurata con il primo motivo di ricorso.
5.1. È ragionevole concludere, dunque, da un lato, che proprio le complessive argomentazioni con cui la corte salentina ha disatteso l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dall’appellante abbiano comportato l’implicito rigetto degli assunti in forza dei quali RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato un asserito vizio di ultrapetizione del giudice di primo grado; dall’altro, che, come costantemente precisato dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti, come in questo caso, il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione ( cfr . Cass. nn. 4024, 1863 e 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020). Il Giudice, invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e
sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. A ciò dovendosi solo aggiungere che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività ( cfr . Cass. nn. 4024 e 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020).
Il terzo motivo di questo ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento per quanto già riferito con riguardo al primo.
6.1. In ogni caso, proprio muovendo da quanto detto per disattendere quest’ultimo, ne consegu e che la censura mostra di non tenere in alcun conto la costante giurisprudenza di legittimità concernente le fattispecie in cui si pone una concreta questione di malgoverno di quanto sancito dagli artt. 2697 cod. civ. (configurabile esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie nemmeno prospettato -e comunque da rapportarsi – in ipotesi – al testo novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 29 luglio 2019. Cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19371, 17201, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313
e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006) e 115 cod. proc. civ. (ravvisabile solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge. Cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020).
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, n.r.g. 9904 del 2022, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 88 del 2022.
I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione dell’art. 39 c.p.c. Nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Rimarcandosi che è già stata proposta opposizione al precetto, ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., definita in primo grado con sentenza di rigetto del Tribunale di Brindisi n. 1053/2015, confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 836/2019, e che, in forza del medesimo precetto, è stata intrapresa, poi, l’esecuzione oggetto di opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il rapporto di litispendenza tra i due giudizi;
II) « Sulla ritenuta fondatezza del primo motivo di appello afferente la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 111 e 268 c.p.c. -Violazione dell’art. 287 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », criticandosi la decisione gravata nella parte in cui i giudici di appello, pronunciandosi sul motivo di gravame con cui si era lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere pronunciata, oltre che nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, hanno ritenuto la censura fondata, ma irrilevante ai fini della decisione;
III) « Sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del credito formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, con conseguente accoglimento del
gravame – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.P.R. n. 7/1976, 10 delle condizioni generali del contratto di mutuo, 1186, 1353, 1456 e 2935 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. » . Si contestano l’avvenuto accoglimento dell’opposizione e la dichiarazione di nullità dell’atto di pignoramento immobiliare, fondate dai giudici di merito sul presupposto della maturata prescrizione del diritto di credito vantato dalla banca. Assume la ricorrente che la Corte territoriale, erroneamente, avrebbe individuato il dies a quo del termine di prescrizione alla data dell’1 luglio 1997, sul rilievo che a quella data il contratto di mutuo si sarebbe ‘ automaticamente ‘ risolto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che alla data dell’1 gennaio 2003, di scadenza dell’ultima rata, altresì rimarcando che la risoluzione del contratto di mutuo era avvenuta solo con la notificazione dell’atto di precetto, cosicché il diritto di credito non poteva considerarsi prescritto, essendo stato il termine decennale efficacemente interrotto proprio con la notifica del precetto;
IV) « Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.P.R. 7/1976, 1230, 1314, 1362 e 2935 e 2944 cod. civ. », ribadendosi che RAGIONE_SOCIALE, con comunicazioni del 23 ottobre 2002 e del 6 novembre 2002, aveva formulato espresse richieste di estinzione di due quote di mutuo aventi natura ricognitiva del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione.
Il primo di questi motivi si rivela inammissibile, posto che i due giudizi andavano ragionevolmente riuniti ove entrambi effettivamente pendenti innanzi alla medesima Corte di appello di Lecce ( cfr . Cass. n. 26285 del 2019), mentre era inipotizzabile la fattispecie di litispendenza, perché questa presuppone la contemporanea pendenza di due giudizi uguali innanzi a diverse autorità giudiziarie ( cfr. Cass. n. 10183 del 2023).
2.1. Posto, allora, che l’omessa riunione non costituisce causa di invalidità della sentenza impugnata ( cfr. Cass. n. 10183 del 2023), sul punto è inutile dilungarsi ancora stante la disposta riunione, in questa sede di legittimità, dei giudizi de quibus .
Il secondo motivo di questo ricorso non merita accoglimento perché chiaramente rivolto contro una statuizione espressamente ritenuta dalla corte distrettuale « irrilevante ai fini della decisione ».
3.1. È necessario, tuttavia, correggere, in parte qua , ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 88 del 2022 , nel senso che, per effetto dell’avvenuto intervento in primo grado, ex art. 111 cod. proc. civ., di RAGIONE_SOCIALE e della mancata estromissione dal giudizio di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sarebbe stata sufficiente, in luogo della declaratoria di fondatezza del primo motivo di gravame ivi formulato da RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, la mera correzione della decisione di primo grado, ex art. 287 cod. proc. civ.: i ) disponendo la indicazione nell’epigrafe di quest’ultima, come parte, anche della menzionata RAGIONE_SOCIALE; ii ) precisando nel dispositivo della stessa, da pronunciarsi contro RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena s.p.a., proprio perché non estromessa dal giudizio, che la decisione avrebbe comunque spiegato i suoi effetti, giusta l’ultimo comma dell’art. 111 cod. proc. civ., anche contro il terzo intervenuto.
Il terzo motivo di questo ricorso merita accoglimento per le stesse ragioni per cui, nel ricorso n. 5170 del 2020, già precedentemente esaminato, è stato ritenuto infondato, invece, il primo motivo ivi formulato.
4.1. La presente doglianza, cioè, si rivela fondata nella parte in cui intende far decorrere il termine di prescrizione del credito azionato esecutivamente dall’istituto di credito dalla data di notificazione del precetto (7 novembre 2012) da parte d i quest’ultimo, piuttosto che dall’1 luglio 1997.
4.1.1 Intuibili ragioni di sintesi, dunque, consentono di ritenere qui sufficiente il richiamo alle complessive argomentazioni già esposte nei paragrafi da 4.2. a tutto il 4.3. di questa motivazione concernente il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, n. 5170 del 2020, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 836 del 2019.
Il quarto motivo di questo ricorso, infine, può considerarsi assorbito in ragione dell’avvenuto accoglimento del terzo.
CONCLUSIONI.
In definitiva, quindi, previa loro riunione: i ) il ricorso n.r.g. 5170 del 2020 di RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto; ii ) il ricorso n.r.g. 9904 del 2022 di RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, deve essere accolto limitatamente al suo terzo motivo, respingendosene i primi due e dichiarandosene assorbito il quarto.
1.1. Pertanto, la sola impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce n. 88 del 2022 deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo complessivo giudizio di legittimità relative sia al ricorso n. 5170 del 2020 che a quello n. 9904 del 2022.
Da ultimo, deve darsi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata in relazione al ricorso n.r.g. 5170 del 2020, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso suddetto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone la riunione del ricorso n.r.g. 9904 del 2022 a quello n.r.g. 5170 del 2020.
Rigetta il ricorso n.r.g. 5170 del 2020 di RAGIONE_SOCIALE
Accoglie il ricorso n.r.g. 9904 del 2022 di RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al suo terzo motivo, respingendone i primi due e dichiarandone assorbito il quarto.
Cassa la sola sentenza della Corte di appello di Lecce n. 88 del 2022, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo complessivo giudizio di legittimità relative sia al ricorso n. 5170 del 2020 che a quello n. 9904 del 2022.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso n.r.g. 5170 del 2020, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile