Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25036 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25700-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 102/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/04/2021 R.G.N. 311/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
MOBILITA’ INTER ENTI
R.G.N.25700/2021
COGNOME
Rep.
Ud.15/04/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il signor NOME COGNOME citava in giudizio l’INPS, premesso di essere transitato alle dipendenze dell’istituto convenuto a seguito di mobilità volontaria inter-enti e che, all’atto del trasferimento, l’istituto convenuto con riferimento alle quote retributive maggiori percepite presso l’ente di provenienza, ha operato il riassorbimento, ha esposto che l’accordo sindacale dell’1/10/2007, previa istanza degli interessati, ha previsto la sospensione per un anno delle procedure di riassorbimento con facoltà per l’istituto, trascorso tale periodo, di riprenderle immediatamente.
Ad avviso del ricorrente dal momento che solo con lettera del 18 Febbraio 2019 l’istituto convenuto ha chiesto la restituzione delle quote retributive non riassorbite relative al periodo gennaio 2006/Febbraio 2009 iniziando dal Febbraio 2019 le trattenute in busta paga sarebbe intervenuta la prescrizione decennale ex art 2946 cod. civ, chiedendo, quindi, che fosse dichiarato che nulla deve all’INPS, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto dal Febbraio 2019.
Il Tribunale di Torino dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Inps nei confronti del ricorrente con eccezione del rateo relativo alla mensilità di Febbraio 2009 condannando pertanto l’Inps alla restituzione di quanto trattenuto con eccezione della mensilità di Febbraio 2009.
La Corte di appello di Torino respingeva il gravame proposto dall’Inps rilevando che il verbale d’intesa dell’11 ottobre 2007 aveva previsto la sospensione delle procedure di riassorbimento per un anno a decorrere dalla stipula, per cui non essendo intervenuta nel corso dell’anno di sospensione alcuna disciplina collettiva in ordine alla questione del
riassorbimento (l’accordo di proroga offerto in produzione privo di firma e data), a decorrere dal 12 ottobre 2008 l’istituto aveva la facoltà di procedere all’immediato recupero delle somme non riassorbite nel periodo di sospensione maturate fino al 12 ottobre 2008, divenute indebite. Pertanto, ad avviso della Corte d’appello, la prescrizione del credito rappresentato dalle somme non riassorbite nel periodo di sospensione non può che decorrere dal 12 ottobre 2008; viceversa, con riferimento alle somme non riassorbite nel periodo successivo fino a Febbraio 2009 assume rilevanza la disposizione di cui all’articolo 33 del CCNL di categoria per cui la prescrizione decorre mese per mese in concomitanza con l’erogazione dei singoli ratei stipendiali risultando quindi prescritti i crediti relativi ai ratei maturati fino a tutto gennaio 2009 e ripetibile il solo rateo del Febbraio 2009 alla luce dell’atto interruttivo dell’istituto costituito dalla missiva del 18/2/2019.
L’INPS proponeva ricorso per cassazione assistito da un solo motivo cui resisteva con controricorso il signor COGNOME Entrambe le parti depositavano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo ricorso si denuncia la violazione/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli articoli 1362 cod. civ. e seguenti anche con riferimento al verbale d’intesa 11/10/07 INPS/OO.SS, nonché agli articoli 38 e 39 CCNL 2006/2009 ed al CCNL 2016/2018, nonché degli articoli 2033, 2935 e 2946 cod. civ. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art 111 Cost., in particolare del comma 7 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.
Ad avviso del ricorrente l’erogazione dell’indebito oggetto della procedura di riassorbimento si è conclusa nel Febbraio 2009
ultimo mese in cui sono stati versati gli importi non spettanti in applicazione della sospensione della procedura di riassorbimento; ciò che rileva non è la sussistenza di un formale accordo di proroga, bensì di un accordo fino al Febbraio 2009 dimostrato nei fatti dalle buste paga prodotte, con riaccredito delle somme da riassorbire nelle buste paga dei lavoratori interessati senza che questi eccepissero alcunché al riguardo. Ne consegue, ad avviso dell’Inps, che il dies a quo del termine ordinario di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito vada individuato nella data del 1 Marzo 2009 e che l’INPS con la comunicazione di recupero del 18 Febbraio 2019 ha quindi interrotto la prescrizione entro l’ordinario termine decennale di cui all’articolo 2946 cod. civ..
Inoltre, si rileva la natura ordinatoria del termine annuale previsto nell’accordo nella misura in cui la scadenza del predetto termine non può comportare automaticamente decadenze/applicazioni di sanzioni in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine e senza che per la natura e lo scopo dell’atto sottoscritto dalle parti debba intendersi perentorio il termine stabilito.
2. Il motivo è inammissibile.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte è da reputare “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).
Ed invero, con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,
tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).
2.1 Ciò premesso, non può non rilevarsi che la censura è finalizzata a richiedere a questa Corte un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie già valutate in sede di merito, nella misura in cui richiede di accertare che l’accordo di proroga sia stato pr orogato dalle parti oltre l’anno di scadenza previsto specificamente nell’accordo che, come affermato dalla Corte di merito, ha valenza per un anno, senza possibilità di proroga tacita. Tale profilo di merito non può essere messo in discussione in tale sede, attesa l’insindacabilità del giudizio di merito in Cassazione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al rimborso di € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 15 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME