Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5530 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5530 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ARMONE NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14747/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 345/2023 depositata il 07/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 345/2023, pubblicata il 7 agosto 2023, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva rigettato l’originario ricorso di NOME COGNOME, volto a ottenere la condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento in proprio favore della somma di € 520.000,00 , oltre accessori e spese, a titolo di
remunerazione per l’attività di consulenza professionale svolta in esecuzione delle convenzioni stipulate con la ex RAGIONE_SOCIALE di Vallo della Lucania dal 1° gennaio 2007 al 27 aprile 2009.
Per la cassazione della sentenza, ricorre il COGNOME con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per aver essa qualificato una domanda della RAGIONE_SOCIALE come mera eccezione difensiva e non come domanda riconvenzionale, come tale inammissibile perché proposta senza osservare le forme dell’art. 418 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente attribuito alla richiesta di accertare e dichiarare prescritto il diritto dell’attore, formulata nella memoria di costituzione in primo grado, natura di eccezione e non di domanda riconvenzionale. Far valere la prescrizione significa infatti dedurre un fatto estintivo del diritto (art. 2934 c.c.) e dunque un tipo di difesa diretta in primo luogo a privare di efficacia i fatti costitutivi, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c. Anche poi a voler ritenere che, per il modo con cui aveva formulato la difesa, la convenuta avesse proposto irritualmente un’autonoma domanda, ciò non priva tale difesa del nucleo primigenio di eccezione che non imponeva come tale l’osservanza delle formalità di cui all’art. 418 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per aver ritenuto superfluo rispondere a una domanda del ricorrente in presenza di una asserita ragione più liquida.
Il motivo è palesemente infondato, poiché, accogliendo l’eccezione
di prescrizione, il giudice di primo grado (con decisione confermata dalla corte d’appello) ha deciso una questione preliminare di merito, così conformandosi pienamente a quanto prevede l’art. 279, secondo comma, n. 2), c.p.c., che considera idonea a definire il giudizio una sentenza di tale contenuto.
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 2946, 2948 c.c., per avere la Corte territoriale rigettato una domanda di pagamento che trova fonte in una convenzione.
Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dalla corte territoriale, le previsioni della contrattazione collettiva dimostrano che la convenzione intercorsa tra le RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non è la fonte diretta del diritto del COGNOME a percepire i compensi per l’attività di consulenza, ma degrada a mero presupposto di fatto per l’espletamento dell’attività: la contrattazione collettiva prevede, infatti, la possibilità di svolgere attività di consulenza medica su richiesta di soggetti espressamente qualificati come ‘terzi’ e stabilisce che, quando tale attività sia richiesta da (e svolta dal medico presso) strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, sia necessaria una «previa convenzione con le stesse», per poi inquadrare tale attività nell’ambito dell’attività aziendale a pagamento che i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE esercitano fuori dall’orario di servizio.
L’attività di consulenza esterna svolta dal COGNOME rientrava dunque anch’essa nell’ambito del rapporto lavorativo tra lo stesso COGNOME e la ASL di appartenenza; il compenso per il suo svolgimento aveva natura di retribuzione e il relativo diritto doveva dirsi assoggettato alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., come costantemente affermato da questa Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18748 del 09/07/2024, Sez. L, Sentenza n. 26264 del 28/09/2021) e come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.
Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per aver ritenuto prescritto il credito del ricorrente.
Sotto tale asciutta rubrica, il motivo contiene in realtà due distinte doglianze.
Da un lato, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato un documento prodotto in grado d’appello, più precisamente un sollecito di pagamento spedito alla ASL di RAGIONE_SOCIALE il 16 gennaio 2014, come tale idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello avrebbe passato in rassegna, ritenendoli inidonei a interrompere la prescrizione, altri atti provenienti dal COGNOME, ma non quello del 2014, da considerare prova indispensabile ai sensi dell’art. 437 c.p.c.
Entro tale prospettiva, il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, sotto la rubrica dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., veicola in realtà un vizio di motivazione, che sarebbe consistito nell’omesso esame di un documento prodotto solo in grado d’appello, senza tuttavia adeguatamente illustrare le ragioni che, qualora ammesso, lo avrebbero reso decisivo per il giudizio.
Non basta invocare, peraltro fugacemente, l’art. 437 c.p.c.: per censurare infatti il mancato esercizio da parte del giudice d’appello dei poteri che tale norma gli attribuisce, sarebbe stato necessario previamente illustrare in dettaglio l’idoneità del documento a interrompere la prescrizione, anche in considerazione della sua natura recettizia, nonché spiegare quando, e in che termini, l’esercizio dei poteri ex art. 437 c.p.c. fosse stato sollecitato in secondo grado.
Da un altro lato, il ricorrente contesta la natura periodica degli emolumenti relativi alle consulenze professionali e dunque l’applicazione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, c.p.c.
Sotto questo profilo, il motivo, che denuncia in realtà un errore
di diritto da riportare all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è infondato.
Il ricorrente trascura anzitutto che -come già detto -anche i crediti retributivi relativi alle attività di consulenza professionale svolte in regime convenzionale sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 26264 del 28/09/2021, Sez. L, Ordinanza n. 18748 del 09/07/2024).
Inoltre, il ricorrente pretende di trarre l’assenza di periodicità richiesta dall’art. 2948, primo comma, n. 4, dal fatto che gli emolumenti non venivano versati mensilmente, in tal modo trascurando che tale norma stabilisce la prescrizione quinquennale di «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente», indipendentemente dalle concrete modalità con cui il debitore assolva tale debito periodico. Il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non versasse le somme dovute con cadenza mensile non esclude che fosse tenuta a farlo e che dunque la fattispecie fosse integrata.
Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per aver omesso di prendere in esame uno specifico motivo d’appello, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in violazione del d.m. n. 55 del 2014; in particolare, la sentenza di primo grado, dopo aver affermato in motivazione che le spese sarebbero state liquidate nel minimo tariffario, in dispositivo avrebbe poi posto a carico del soccombente una somma eccedente tale minimo.
Ora, è effettivamente vero che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare su tale motivo e che il COGNOME, oltre a riportarne i contenuti e gli estremi nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di specificità fissato dall’art. 366 c.p.c., tale motivo aveva proposto in appello, come questa Corte ha potuto constatare attraverso l’esame diretto degli atti del processo, nell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti quando sia denunciato un error in procedendo (v. tra le tante Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023, Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020, Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).
Nel merito, il motivo d’appello era tuttavia da rigettare, perché il giudice di primo grado, dopo aver affermato in motivazione che avrebbe liquidato le spese in base ai minimi tariffari, ha poi condannato il COGNOME al pagamento della somma di euro 8.318, oltre accessori, vale a dire una somma che è perfino più bassa dei minimi corrispondenti allo scaglione di riferimento.
Al riguardo, va infatti osservato che il valore della causa era di euro 520.000, pari alla somma richiesta con l’originario ricorso introduttivo, e che il corrispondente scaglione (da 260.001 a 520.000 euro) della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, ratione temporis vigente, prevede per le cause in materia di lavoro voci minime che, tra loro sommate, danno la cifra complessiva di euro 9.698, più alta dunque di quella liquidata dal giudice di prime cure.
Né vale a smentire tale conclusione l’argomentazione svolta dal COGNOME nel motivo d’appello non esaminato e riproposta in sede di legittimità, secondo cui «anche a tutto voler concedere che la controversia avesse avuto valore di euro 520.000,00 il Tribunale, adottando correttamente il DM, sarebbe dovuto addivenire ad una liquidazione giudiziale pari ad euro 7283,00 oltre accessori come da allegato sub doc.6 alla stregua dell’attività prestata (Fase studio ed introduttiva e della fase decisionale)». In tal modo, il ricorrente trascura che la cifra di euro 7.283 si ottiene calcolando i valori minimi dello scaglione, ma senza includervi la voce corrispondente alla fase di istruzione o trattazione (pari a euro 2.415); sennonché, il giudice di primo grado non aveva motivo per non considerare del tutto tale voce, posto che anche solo l’esame di una questione preliminare di merito (come nella specie quella posta con l’eccezione di prescrizione) comporta la trattazione della causa e giustifica dunque la liquidazione delle relative spese, secondo il consolidato e
condivisibile indirizzo per cui il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023, Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Sez. 6, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019).
L’infondatezza del motivo d’appello, pur non esaminato dalla sentenza impugnata, conduce -in nome dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi -alla decisione della causa nel merito nel senso della infondatezza, posto che comunque la statuizione in tal modo resa viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello e determina l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11838 del 12/05/2017, Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, nonché, sia pure con riferimento alla contigua fattispecie dell’omessa motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se
dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME