Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17673-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA , in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME ;
– intimato – avverso il decreto n. 6647/2023 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/08/2023 R.G.N. 26811NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
R.G.N.17673/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con il decreto impugnato, in accoglimento parziale dell’opposizione allo stato passivo proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha ammesso il lavoratore per l’ulteriore somma di euro 5.847,40, previa compensazione parziale con il credito vantato dalla procedura a titolo di indennità per mancato preavviso, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., ‘a titolo di premio di collaborazione per il periodo 20132019′, oltre accessori.
Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, ha ritenuto, in adesione a numerosi precedenti dello stesso Tribunale fallimentare, di disattendere la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE secondo cui, ‘visto il mancato raggiungimento dei risultati previsti in sede di accordo sindacale’ dell’ottobre 2013, esteso successivamente nel 2018, il ‘premio di collaborazione’ non fosse dovuto.
Il Collegio ha inoltre escluso la maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 5 c.c., in quanto decorrente, per il venir meno del regime stabilità del rapporto di lavoro, dalla data di cessazione del medesimo.
Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia: ‘violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011 e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., nella parte in cui il decreto impugnato ha accertato la sussistenza del diritto in capo al lavorat ore di percepire il premio particolare di collaborazione’.
Si critica diffusamente il provvedimento gravato per non aver considerato che l’accordo sindacale stipulato in data 12 luglio 2013 doveva essere considerato un contratto di prossimità disciplinato dalle disposizioni richiamate, come tale in grado di ‘derog are o modificare la disciplina dei profili retributivi dei rapporti di lavoro, al fine di gestire una situazione di crisi aziendale’.
2. La censura non può trovare accoglimento.
2.1. Il motivo presenta pregiudiziali profili di inammissibilità.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità RAGIONE_SOCIALE censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALE questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del
2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).
Ciò posto, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata non affronta la questione RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica dell’accordo sindacale quale ‘contratto di prossimità’, per cui si tratta di questione nuova, implicante accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che detta questione sia stata sottoposta al contraddittorio.
2.2. La doglianza è, in ogni caso, anche infondata alla luce di numerosi precedenti di questa Corte resi nei confronti RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE su analoghe vicende lavorative sovrapponibili alla presente (in origine, Cass. n. 9591 del 2023; conf. Cass. n. 35864 del 2023; Cass. n. 35882 del 2023; Cass. n. 31637 del 2023; Cass. n. 31690 del 2023; Cass. n. 774 del 2024; Cass. n. 13772 del 2024), precedenti tutti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per la non corretta decorrenza del regime di maturazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, sull’erroneo presupposto del sopravvenuto venir meno del regime di stabilità, per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 92/2012, di novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, con una diversa articolazione del sistema delle tutele.
4. La censura è infondata.
Secondo un orientamento ormai consolidato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto RAGIONE_SOCIALE legge n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,
sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022; negli stessi sensi v. le pronunce prima richiamate su analoghe controversie).
Pertanto, il ricorso deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME