Prescrizione crediti di lavoro: quando inizia a decorrere?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale per migliaia di lavoratori: il momento esatto in cui inizia a decorrere la prescrizione crediti di lavoro. La questione nasce da una vertenza tra un’importante Azienda e alcuni suoi dipendenti. I lavoratori chiedevano il riconoscimento economico dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità. L’Azienda, tuttavia, si opponeva sostenendo che il diritto dei lavoratori fosse ormai estinto per prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni.
La vicenda: una richiesta di differenze retributive
Il caso ha origine dalla richiesta di alcuni lavoratori di vedersi riconosciute delle somme di denaro. Queste somme derivavano dal mancato computo del periodo di apprendistato nel calcolo dell’anzianità di servizio, utile per gli aumenti periodici dello stipendio. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione ai lavoratori, dichiarando nulle le clausole del contratto collettivo che escludevano tale computo. L’Azienda, però, ha portato la questione fino in Cassazione, puntando tutto su un unico argomento: la prescrizione del diritto.
La regola generale sulla prescrizione e la sua eccezione
In generale, i crediti di lavoro, come le differenze retributive, si prescrivono in cinque anni. Per molto tempo, la giurisprudenza ha affermato che questo termine decorre durante il rapporto di lavoro solo se il lavoratore è protetto da un regime di ‘stabilità reale’. In altre parole, se il dipendente è tutelato contro i licenziamenti illegittimi (come previsto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella sua versione originaria), non ha ‘timore’ (metus) di far valere i propri diritti. Di conseguenza, la prescrizione corre. In caso contrario, se il posto non è stabile, la prescrizione inizia a decorrere solo dalla fine del rapporto.
L’impatto della Riforma Fornero sulla prescrizione crediti di lavoro
Il punto centrale della decisione della Cassazione riguarda l’impatto delle riforme del mercato del lavoro, in particolare la Legge n. 92/2012 (cosiddetta ‘Riforma Fornero’). Secondo i giudici, questa legge ha modificato il quadro delle tutele, riducendo le ipotesi in cui un lavoratore licenziato ingiustamente ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato dopo il 2012, non è più assistito da un regime di stabilità forte e generalizzato. Questa minore protezione espone il lavoratore a un potenziale ‘metus’ nei confronti del datore di lavoro, scoraggiandolo dal rivendicare i propri diritti per paura di ritorsioni.
Le motivazioni: la prescrizione crediti di lavoro è sospesa
La Corte di Cassazione, basandosi su un orientamento ormai consolidato, ha stabilito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Fornero, il termine di prescrizione per tutti i crediti di lavoro che non erano già prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge, decorre solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La mancanza di una tutela reintegratoria certa e predeterminata per legge rende il lavoratore una parte debole, la cui inerzia nel richiedere i propri diritti non può essere interpretata come una rinuncia. Di conseguenza, il ricorso dell’Azienda è stato respinto perché infondato.
Le conclusioni: chi vince e cosa cambia
La Corte ha dato piena ragione ai lavoratori. L’Azienda ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese legali. Questa sentenza conferma un principio di grande importanza pratica: per i rapporti di lavoro soggetti alla disciplina post-2012, il conteggio dei cinque anni per la prescrizione crediti di lavoro inizia solo dal giorno in cui il rapporto cessa. I lavoratori possono quindi agire per recuperare le somme non pagate anche a distanza di molti anni, purché lo facciano entro cinque anni dalla fine del loro impiego.
Quando iniziano a decorrere i 5 anni per chiedere differenze retributive?
Secondo la Cassazione, per i rapporti di lavoro soggetti alla disciplina post-riforma Fornero (2012), il termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Riforma Fornero ha quindi cambiato le regole sulla prescrizione?
Sì, indirettamente. Avendo ridotto le tutele contro i licenziamenti illegittimi, ha fatto sì che la giurisprudenza considerasse il rapporto di lavoro non più ‘stabile’. Di conseguenza, la prescrizione non corre più in costanza di rapporto.
Cosa significa che il lavoratore è in una condizione di ‘metus’?
Significa che il lavoratore si trova in uno stato di timore o soggezione psicologica nei confronti del datore di lavoro, che lo induce a non far valere i propri diritti per paura di subire conseguenze negative, come il licenziamento.