Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 224-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE STRAORDINARIA;
in
AMMINISTRAZIONE
– intimata – avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 30/11/2022 R.G.N. 13713/2020;
R.G.N. 224/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con decreto 30 novembre 2022, il Tribunale di Catania ha ammesso la lavoratrice indicata in epigrafe allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria per il credito in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., di € 871,87 per differenze retributive, oltre rivalutazione dalla data del dovuto a quella di esecutività dello stato passivo ed interessi legali sulla somma rivalutata fino alla data di deposito del progetto di riparto di soddisfazione anche parziale del credito: in parziale accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, dal quale esso era stato escluso per difetto di prova della prestazione (a tempo indeterminato parttime ) di mansioni (di custode di musei in Catania, inquadrate al II livello del CCNL multiservizi dal febbraio 2007 al giugno 2016 e al III livello dal luglio 2016 al giugno 2018) superiori alla qualifica richiesta (IV livello CCNL cit.); 2. ritenuta la stabilità del rapporto di lavoro per avere l’impresa datrice oltre 15 dipendenti (ricavabile dalla sua soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, esigente, tra gli altri requisiti, un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno: art. 2, primo comma, lett. a ) d.lgs. 270/1999), comportante la decorrenza della prescrizione quinquennale nel corso del rapporto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito per differenze retributive anteriori al quinquennio anteriore al solo atto
interruttivo della lavoratrice, ossia la presentazione il 25 marzo 2020 della domanda di insinuazione allo stato passivo, ai sensi degli artt. 53 d.lgs. 270/1999 e 93 l. fall., equiparabile alla domanda giudiziale;
3. esso ha quindi escluso la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di mansioni corrispondenti al IV livello rivendicato e tuttavia accertato, in base alle buste paga prodotte, il riconoscimento in esse, a partire dal dicembre 2015 fino al maggio 2016, della voce ‘livello figurativo 3° senza adeguamento retributivo in seguito alla procedura prevista dalla legge’ , in assenza di corresponsione della relativa retribuzione; sicché, ha ammesso la predetta allo stato passivo della procedura per il credito suindicato, per il periodo da aprile 2015 a maggio 2016, in esito alla C.t.u. contabile disposta.
infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti, per la sola parziale ‘ammissione delle domande proposte da parte attrice’ ;
con atto notificato il 29 dicembre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; la società in amministrazione straordinaria intimata non ha svolto difese;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2935, 2948 c.c., 36 Cost., 2099 c.c., per avere il Tribunale ritenuto, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge 300/1970 con la legge n. 92/2012 e il d.lgs. 23/2015, il regime di stabilità
del rapporto di lavoro e la conseguente decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto (primo motivo);
2. esso è fondato;
3. è noto che la natura di società in house di RAGIONE_SOCIALE comporti la regolazione delle vicende dei rapporti di lavoro del suo personale secondo la disciplina del lavoro privato, nella valutazione dei suoi aspetti sia funzionali ed estintivi che genetici (Cass. 22 marzo 2018, n. 7222), ai sensi dell’art. 19, primo comma d.lgs. 175/2016, secondo cui: ‘Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.’ Ebbene, tra dette norme, trova in particolare applicazione l’art. 18 legge 300/1970. come novellato dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in questione, come modulato per effetto delle leggi citate, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; e pertanto, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. 13 ottobre 2022, n. 29981);
3.2. nel caso di specie, risultando l’assunzione della lavoratrice con contratto del 4 settembre 2006 (all. sub 2 al ricorso), devono ritenersi prescritti i diritti maturati da tale data al 18 luglio 2007 (quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, in data 18 luglio 2012);
la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese del giudizio nell’inosservanza del regime di soccombenza (secondo motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 febbraio 2024