Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3960 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3960 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6394-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
Oggetto
R.G.N.6394/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 27/11/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 228/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, in sede di opposizione ad intimazione di pagamento fondata su avvisi di addebito precedentemente notificati, ha dichiarato la prescrizione dei contributi oggetto di causa, maturata prima della notificazione degli avvisi, escludendo, pertanto, il diritto dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di procedere ad esecuzione per il credito di cui all’intimazione di pagamento opposta, per essere trascorso un periodo superiore al quinquennio tra l’insorgenza dei crediti previdenziali e la notifica degli avvisi di addebito.
Ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso ulteriormente illustrato con memoria, per violazione degli artt.24 d.lgs. n.46/1999 e 3, co. 9 e 10 L. n.335/1995, per l’ inammissibilità di ogni contestazione di merito dei crediti portati dagli avvisi giacché inerenti a fatti antecedenti la notificazione degli avvisi di addebito non opposti tempestivamente entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella.
Resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, NOME COGNOME.
NOME non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della procura per carenza di poteri, in continuità con i numerosi precedenti di questa Corte, per tutte si rinvia a Cass. n. 948
del 2021 (e numerose successive conformi), la cui motivazione si ha per qui integralmente richiamata).
Tanto premesso, il ricorso è da accogliere.
La prescrizione maturata anteriormente agli avvisi di addebito andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 24, co.5, d.lgs. n. 46/1999.
La prescrizione poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse nato a seguito di tempestiva opposizione all’avviso di addebito ex art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46 del 1999, non potendo rimettersi in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo.
Come riaffermato da Cass. n. 6199 del 2024 (la cui motivazione si ha qui per integralmente richiamata), prevedendo l’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, uno specifico mezzo dell’impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l’accertamento ispettivo (così fra le altre Cass. n. 6753 del 2020).
All’ accoglimento del ricorso segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta e la regolazione delle spese dell’intero processo, come in dispositivo.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta; condanna NOME COGNOME alla rifusione delle spese in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro 3.550 ,00 per il primo grado, euro 3.777,00 per il grado di appello, auro 3.000,00 per il giudizio di legittimità,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME