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Codice Civile
Codice Penale

Atto di citazione, difetto di elementi descrittivi

Atto di citazione, difetto di qualsivoglia elemento descrittivo indispensabile ai fini della ricostruzione delle circostanze.

Pubblicato il 14 October 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1316/2022 pubblicata il 16/09/2022

nella causa civile iscritta al n. 1479 del RGAC dell’anno 2015 TRA

XXX, rappresentato e difeso, dagli avv.ti

ATTORE

E

YYY, in qualità di legale rappresentante p.t., del Ristorante “***” corrente in Catanzaro, località

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

Come da Verbali ed atti di causa

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore, sostenendo di aver subito delle lesioni all’occhio sx, a causa del residuo rilasciato da un fuoco d’artificio mentre si trovava nel cortile antistante il Ristorante “*** “, per assistere ad uno spettacolo pirotecnico in occasione di una festa privata, conveniva in giudizio il titolare del predetto ristorante chiedendo il ristoro dei danni patiti, quantificati nella misura di euro 52.000,00, a titolo di responsabilità ex art. 2050 c.c.

Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 IV comma, il difetto di legittimazione passiva per non aver materialmente accesso alcun fuoco d’artificio all’interno del suo locale, né autorizzato terzi a farlo e nel merito l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

Istruita la causa documentalmente e rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dall’attore nella propria memoria 183 VI comma c.p.c., secondo termine, sulle conclusioni precisate dalle parti, tramite il deposito di note scritte, all’udienza del 06.05.2022 la stessa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

La domanda di parte attrice così come formulata è infondata e va rigettata per i motivi appresso indicati.

Nonostante sia onere dell’attore allegare e quindi introdurre in giudizio i fatti posti a fondamento della propria domanda, l’atto di citazione, nel caso de quo, difetta di qualsivoglia elemento descrittivo indispensabile ai fini della ricostruzione delle circostanze in cui l’evento si sarebbe verificato e a che titolo il convenuto sia stato chiamato a rispondere dei danni.

Nulla dice in ordine alle modalità di verificazione, né al luogo esatto dove l’incidente sarebbe avvenuto, riferendosi genericamente ad un cortile, senza altresì specificare se lo stesso sia o meno di pertinenza del titolare del ristorante; tanto meno fornisce elementi utili a ricostruire la vicenda dal punto di vista del nesso causale con i danni lamentati.

E tale carenza non è stata colmata in corso di causa, non avendo, l’attore, depositato neppure la memoria di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. nel primo dei termini concessi dal giudice al fine di precisare e modificare le domande già proposte.

Lo stesso, ha tentato in qualche modo di specificare la propria domanda, ma utilizzando a tale scopo la memoria istruttoria di cui al secondo comma dello stesso articolo 183 VI comma c.p.c., per cui, tale tardiva precisazione è stata ritenuta inammissibile dallo stesso giudicante, nell’ordinanza depositata il 02.03.2016 e confermata nella successiva del 27.04.2017, pronunciata a seguito istanza di revoca.

Inoltre, nell’atto introduttivo del giudizio, a fronte della non esaustiva allegazione degli elementi su cui poter basare la condanna del convenuto, emerge comunque che lo stesso sia stato chiamato a rispondere degli inconvenienti lamentati in qualità di responsabile e custode della struttura, per non aver vigilato né adottato le necessarie cautele previste per l’esercizio di un’attività pericolosa.

Viceversa, le richieste di prova testimoniale formulate nella memoria istruttoria sono invece orientate a dimostrare, una responsabilità di tipo personale.

Per cui, ad una scarna prospettazione fattuale di cui all’atto introduttivo del giudizio, si è aggiunto il tentativo di dimostrare che il convenuto aveva materialmente posto in essere la condotta lesiva e di conseguenza, imputando alla personale responsabilità dello stesso la causazione delle conseguenze avverse, l’attore ha sostanzialmente mutato la propria domanda, compiendo un’ operazione non consentita dall’ordinamento, secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte di Cassazione: “L’ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere ad elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l’attribuzione di un circostanziato accadimento o di un fatto, fonte di pregiudizio al soggetto che ne è chiamato a rispondere, anche in via presuntiva ed oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa.” (Cass. sez. III Ord. 14910 del 2018).

La domanda proposta è rimasta sfornita, altresì, di adeguati riscontri probatori, poiché le allegazioni documentali versate in atti risultano ininfluenti in quanto non idonee a dar prova dell’ an o del nesso causale mentre le ulteriori istanze istruttorie, sebbene formulate tempestivamente in corso di causa, sono state rigettate ed anch’esse ritenute inammissibili, in quanto, per come già evidenziato, riguardavano circostanze non pertinenti rispetto al petitum e alla causa petendi prospettati con l’atto di citazione e mai modificati.

Tanto premesso la domanda di parte attrice è infondata e deve essere integralmente rigettata.

Ragioni di equità inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda; 2) Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, 16-9-2022

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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