Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21284-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 105 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI TRENTO, depositata il 13 dicembre 2019 (R.G.N. 49/2019).
R.G.N. 21284/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 18/9/2024
giurisdizione Contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’ingegnere NOME COGNOME ricorre per cassazione, in base a tre motivi, contro la sentenza n. 105 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Trento e depositata il 13 dicembre 2019.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha respinto l’opposizione proposta dal professionista contro l’avviso di addebito, notificato il 29 gennaio 2019, che gli ha intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 8.268,90, a titolo di contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2011 e di somme aggiuntive.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che preliminare è la disamina RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione, accolta dal giudice di prime cure.
Al contrario di quel che ha affermato il Tribunale, il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione corrisponde alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, in quanto, senza tale adempimento, l’RAGIONE_SOCIALE è ignaro del credito contributivo e non può farlo valere (art. 2935 cod. civ.).
Nell’ipotesi di mancata compilazione del quadro RR, si configura, peraltro, un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
La diversa soluzione «viene a penalizzare senza giustificazione plausibile l’ente previdenziale che non è certamente posto nelle condizioni di accertare il corretto svolgimento del rapporto assicurativo esercitando il diritto alla riscossione» (pagina 9 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
4. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-La parte ricorrente ha depositato memoria, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel far decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi e non dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. Ad avviso del ricorrente, i meri impedimenti di fatto non integrano l’impossibilità di far valere il diritto.
Quanto alla causa di sospensione, regolata dall’art. 2941, n. 8, cod. civ., presupporrebbe un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, così determinando una vera e propria impossibilità di agire, e non una difficoltà pura e semplice di accertamento del credito. Nessuna circostanza specifica l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe allegato per dimostrare l’intenzione del professionista di occultare l’esistenza del debito. I redditi, peraltro, sarebbero stati dichiarati ai fini IRPEF.
1.1. -Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 3 e 4), sul presupposto che il ricorrente tenda a ottenere da questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio.
Le doglianze, lungi dal risolversi in una richiesta di revisione del giudizio di fatto, s’incentrano sulla violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di diritto in materia di prescrizione, per quel che attiene al dies a quo del termine e alla latitudine RAGIONE_SOCIALEa causa di sospensione tipizzata dall’art. 2941, n.
8, cod. civ. (cfr., in tal senso, anche le argomentazioni esposte nella memoria illustrativa alle pagine 2 e 3).
Il motivo è fondato, in entrambi i profili in cui si articola.
1.2. -Le censure colgono nel segno, anzitutto per quel che concerne la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi ad opera del titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).
L’ obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ‘ obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’i mpossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l ‘ esercizio e non comprende anche gl ‘ impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072).
La sentenza impugnata non prospetta argomenti persuasivi, che inducano a rimeditare l’orientamento di questa Corte, e presta il fianco
alle censure del ricorrente, nel considerare decisivo il momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, che si dimostra, per contro, ininfluente ai fini del sorgere del credito contributivo e RAGIONE_SOCIALEa connessa possibilità di far valere il diritto.
Quanto alla gravosità RAGIONE_SOCIALEe verifiche necessarie, posta in risalto dalla sentenza d’appello, non travalica i confini di un mero impedimento di fatto, irrilevante alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 cod. civ.
1.3. -La sentenza impugnata incorre negli errores in iudicando denunciati dal ricorrente, anche nella parte in cui adombra un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola circostanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo.
Questa Corte, nel puntualizzare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso e concernente una specifica vicenda processuale, ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l ‘ occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d ‘ accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione )
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del
professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato ).
Tale accertamento, nel caso di specie, è mancato, in quanto la pronuncia d’appello (pagina 9) si è limitata a enfatizzare il dato RAGIONE_SOCIALEa mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha così valorizzato quell’automatismo altre volte censurato da questa Corte (nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato ).
-Resta assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALEa seconda censura, che deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lettera b ), RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e lamenta l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘evasione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘incertezza normativa imperante con riferimento all’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE .
Identica sorte segue l’esame RAGIONE_SOCIALEa terza censura, che denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) e sottolinea la necessità di condannare l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo , in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello .
-Il ricorso è accolto, nei limiti esposti, e la sentenza d’appello dev’essere cassata per quanto di ragione.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento, che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa, in linea con i princìpi ribaditi nella presente ordinanza, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo mezzo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia
la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione