Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24123 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30057-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1570/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2022 R.G.N. 1179/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 6.6.22 la corte d’appello di Napoli, in riforma di sentenza dell’8.6.20 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rigettato la domanda dell’avvocato in epigrafe volta a contrastare l’avviso di accertamento Inps per contributi per gestione separata 2009 e 2010, oltre interessi e sanzioni per euro 3676.
In particolare, la corte territoriale ha accertato l’abitualità dell’attività professionale e la sussistenza dell’obbligo contributivo, ha escluso la prescrizione per la proroga al 6.7.11 del termine per il pagamento (dies a quo del termine prescrizionale) e per la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito in relazione alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale.
Avverso tale sentenza ricorre l’avvocato per tre motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla esclusione della prescrizione per l’anno 2009, atteso che la corte ha richiamato il DPCM solo con riferimento al 2011 quindi chiaramente con riferimento ai soli contributi del 2010.
Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza e violazione degli articoli 132 e 118 attuazione c.p.c. nonché 111 Costituzione, per difetto di motivazione sui contributi dovuti per il 2009.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2935 e 2941 numero 8 c.c., 18 comma 12 decreto legge 98/11, per aver la corte territoriale ritenuto l’ occultamento del debito in
relazione alla mancata compilazione del quadro RR ai fini della sospensione della prescrizione e dell’applicazione delle sanzioni.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, lamentandosi con entrambi che la corte territoriale non ha espressamente esaminato la deduzione del privato circa la prescrizione dei contributi quanto all’anno 2009.
In argomento, mentre è pacifico che le prime richieste del creditore idonee ad interrompere la prescrizione sono state quella del l’ 11.06.2015, pervenuta il 30.06.2015, per l’anno 2009, e quella del 22.06.2016, pervenuta il 04.07.2016, per l’anno 2010 , deve evidenziarsi che il termine per il pagamento dei contributi è stato oggetto di differimento ad opera del DPCM del 10.6.10 per il 2009 e del 12.5.11 per il 2010, che ha rispettivamente spostato il termine al 6.7.10 e 6.7.11, per cui deve rilevarsi che la prescrizione non risulta dagli atti decorsa, emergendo dagli atti di causa che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto tempestivamente.
Ne deriva che parte ricorrente -al di là della censura dell’omissione valutativa della corte territoriale -non dimostra la decisività dei motivi sollevati, che perciò sono inammissibili.
Il terzo motivo resta assorbito.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che
si liquidano in euro 1900 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 10