Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20323/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante per fusione la società RAGIONE_SOCIALE), con sede in Vigonza INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Padova, in INDIRIZZO.
ricorrente –
-contro-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Padova, al INDIRIZZO (a sua volta, l’AVV_NOTAIO COGNOME elegge domicilio in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO) .
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1384/2021, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA depositata in data 07/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 20 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE citò Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Padova domandando la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 12448, dalla prima intrattenuto presso la seconda, e denunciando plurime illegittimità: interessi usurari, interessi anatocistici non dovuti, nullità delle commissioni di massimo scoperto perché indeterminate e prive di causa e, ancora, applicazione di valute artificiose e fittizie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituì la convenuta eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità della domanda di accertamento del saldo, essendo il conto ancora aperto, e comunque la prescrizione – con riferimento al decennio anteriore al 18 luglio 2006 (considerata la diffida stragiudiziale inviata dal legale dell’attrice in tale data) – di ogni rimessa avente natura solutoria. Contestò, inoltre, nel merito tutte le doglianze della correntista.
Ammessa ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, l’adito tribunale, con sentenza del 14 gennaio 2019, n. 65, rideterminò il saldo del conto – alla data del 31 dicembre 2016 in € 197.410,72 a credito della RAGIONE_SOCIALE
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisione, rispettivamente, da Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE.p.a. e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 7 maggio 2021, n. 1384, così dispose: « 1) in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 65/19 del Tribunale di Padova, pubblicata il 14/1/2019, che nel resto conferma, accerta in euro 2.771,15, alla data del 31/12/2016, il saldo creditore del conto 12448 di cui è causa; 2) revoca la condanna pronunciata ex art. 614 -bis c.p.c.; 3) dichiara compensate per 1/3
le spese di entrambi i gradi e condanna l’appellante Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla rifusione in favore dell’appellata RAGIONE_SOCIALE della restante parte, spese che liquida per l’intero, quanto al primo, nella stessa misura liquidata dal Tribunale, ivi compresa la fase cautelare, e, quanto al secondo, in complessivi € 9.515,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%; 4) pone a carico definitivo della Banca appellante le spese di consulenza tecnica d’ufficio ».
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, riportate le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, accolse il secondo motivo dell’appello principale con cui la banca aveva lamentato il rigetto dell’eccezione di prescrizione c ome dalla stessa formulata in primo grado malgrado la sua incidenza sulla ricostruzione del saldo. Ritenne, in proposito, che, « Attesa l’ammissibilità della domanda di accertamento del saldo (come sopra meglio argomentato), non può che affermarsi l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione che in detta ricostruzione incide. È evidente, difatti, il pregiudizio che la banca subirebbe laddove l’esame della prescrizione fosse differito alla chiusura del conto e posto solo in relazione alla domanda di ripetizione atteso che, a prescindere dal rischio di decisione contraddittorie, con l’accertamento di un saldo a credito (e corrispondente ordine di rettifica) il correntista sarebbe legittimato immediatamente a disporne. Ne consegue che il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell’esatto saldo, depurato da poste indebite ma valutando l’incidenza della prescrizione. Ora, tenuto conto delle ipotesi formulate dal consulente con l’elaborato integrativo, può pervenirsi all’accertamento del saldo del conto n. 12448 in esame, alla data del 31/12/2016, secondo l’ipotesi di cui al punto 4) e cioè in euro 2.771,15; in detta ricostruzione, difatti, che tiene conto dell’eccezione di prescrizione, l’ausiliare ha considerato la presenza di rimes se solutorie nel periodo anteriore al 17.07.2006 (ovvero nel decennio anteriore alla data della diffida extragiudiziale inviata alla Banca il 18.07.2016), riscontrando che ‘tutti gli indebiti anteriori al 28.02.2001 sono da considerarsi non ripetibili… e h a quindi proceduto a riliquidare il rapporto di conto corrente dal 01.03.2001,
partendo dal saldo banca originario alla medesima data, ed escludendo dall’analisi il periodo 1990 -2000. Per il periodo successivo, secondo le indicazioni del quesito, ha considerato la capitalizzazione semplice, ha eliminato le c.m.s., tutte le spese fino al IV trimestre 2006 e ogni altra spesa non concordata; ha applicato il tasso dei BOT per la quantificazione degli interessi passivi sino al 27/12/2006 e successivamente quelli convenzionali. Tale ricostruzione (che l’appellante, in ordine all’espunzione di poste illegittime, non contesta) è coerente con i principi in materia ed in particolare con l’onere della Banca di allegare l’inerzia e il tempo trascorso e dell’onere del correntista di documentare l’esistenza di fidi (Cass. n. 207704/18) ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1422, 1423 e 2934 c.c. ». Si ascrive alla corte distrettuale: i ) di avere limitato solo al periodo considerato non prescritto l’accertamento della nullità delle condizioni economiche del conto e la rettifica degli effetti indebiti prodotti nel corso del rapporto, nonostante l’imprescrittibilità dell’azione di nullità ex art. 1422 cod. civ.; ii ) di avere convalidato gli addebiti illegittimi operati dalla banca, nonostan te l’accertata nullità delle condizioni economiche praticate sin dall’origine (1988), utilizzando i saldi banca invece dei saldi rettificati per individuare le rimesse solutorie, nonostante l’inammissibilità della convalida ex art. 1423 cod. civ.; iii ) ha ritenuto irrilevante e, di fatto, cancellato un intero periodo del rapporto di conto corrente di tredici anni (dal 1988 al 2001) anziché ritenere solo estinto il diritto di ripetere eventuali pagamenti all’esito della rettifica del conto.
1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile, ex art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., rivelandosi la corrispondente decisione della corte lagunare sul punto pienamente coerente con l’insegnamento di questa
Corte secondo cui, « Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l’interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione » ( cfr . Cass. n. 9756 del 2024; Cass. n. 16113 del 2024).
Non interessa che la controversia non abbia visto la proposizione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, anche di una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili.
Il punto fondamentale è, invece, che, a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista, è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò (proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo.
L’impostazione in iure per la corretta decisione del caso concreto, era (ed è), dunque, così caratterizzata: a ) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l’azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; b ) l’interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante; c ) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l’amm ontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione; i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
L’impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, né le odierne argomentazioni della ricorrente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli.
Una tale conclusione nemmeno contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203 e 15684 del 2025). Trattasi, invero, di indirizzo ermeneutico riguardante, appunto, le domande di ripetizione di indebito conseguenti alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, laddove, nella specie, si discute di mero accertamento ( rectius : rideterminazione) di saldo del conto, il cui conteggio finale deve necessariamente tenere conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione, sicché, proprio per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.
2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato « Ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 co. 2 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2725, 2727 e 2729 c.c. anche in relazione agli artt. 117 e 127, comma 2, t.u.b. », censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciandosi sull’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, ha erroneamente ritenuto che: i ) che l’istituto di credito avesse solo oneri di allegazione e non di prova; ii ) non fosse onere dell’istituto medesimo provare il limite e la scadenza dell’affidamento del conto corrente, mediante contratto scritto ad substantiam , a proprio vantaggio e a svantaggio della cliente, dopo che l’affidamento era stato provato dalla cliente e accertato in giudizio; iii ) non fosse onere di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. provare l’effettivo
saldo passivo del conto alla data di ogni singola rimessa solutoria; iv ) che avessero rilevanza probatoria e giuridica i cd. saldi banca (cioè i saldi risultanti dagli estratti conto bancari), pur se contestati dal cliente fin dalla citazione, e il limite del fido risultante dagli stessi estratti conto, in quanto posti a fond amento dell’ipotesi della c.t.u. accolta nella decisione di appello impugnata.
2.1. Pure questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
Invero, giova premettere che, come sancito da Cass. n. 26897 del 2024 ( cfr . pag. 7-9 della relativa motivazione), è onere del correntista « ‘allegare’ i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all’esistenza di un ‘pagamento’ e alla natura ‘indebita’ dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l’indicazione dell’esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l’istituto di credito che, con venuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l’onere di ‘allegare’ solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l ‘allegazione con l’indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell’onere di allegazione -distinto concettualmente dall’onere della prova attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione -‘il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice
valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente’ (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo l’onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell’accordato, non può che gravare sul correntista stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l’affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti ».
L’impugnata decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua , assolutamente coerente con tali principi (riaffermati anche dalla più recente Cass. n. 9203 del 2025. Cfr . in motivazione), che il Collegio condivide ed intende ribadire, né le odierne argomentazioni della ricorrente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli.
2.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i ) la regola dell’onere probatorio viene in rilievo in mancanza di accertamento positivo delle circostanze rilevanti, mentre, nel caso di specie, non residuano fatti ignoti di cui onerare sfavorevolmente una delle parti. Un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche
quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato; ii ) costituisce consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde , vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità ( cfr . Cass. nn. 22290 e 10293 del 2023; Cass 20621 del 2021); iii ) RAGIONE_SOCIALE incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, -come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 35006 del 2024 e Cass. n. 35041 del 2022 ( cfr . le rispettive motivazioni) -un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( cfr . Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito
maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse ( cfr . Cass. 24434 del 2016); iv ) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. e multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii ) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, « Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere
la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) ».
Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 5 del d.m. n. 55/2014 e 12 c.p.c., violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, con l’allegata tabell a; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza », contesta la sentenza impugnata nella parte in cui: i ) ha parzialmente compensato le spese di lite a favore della cliente correntista per entrambi i gradi di giudizio ed anche nella fase cautelare del giudizio davanti al tribunale monocratico, nonostante tutte le domande principali di merito e cautelare dell ‘attrice in primo grado, odierna ricorrente, siano state accolte integralmente; ii ) ha determinato il valore della causa sul rapporto obbligatorio sub iudice solo su una parte della contestazione e non sull’intera contestazione del rapporto di conto corrente; iii ) ha nuovamente liquidato le spese del sub procedimento cautelare avanti al tribunale monocratico al di sotto dei parametri minimi, assumendosi che, su quest’ultimo punto, la motivazione è omessa in toto.
3.1. Anche questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile.
Giova ricordare, invero, che: i ) l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ( cfr . Cass. n. 13229 del 2011); ii ) il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole ( cfr., e multis , Cass. nn. 30539 e 30851 del 2023; Cass. n. 9785 del 2022; Cass. n. 13356 del 2021; Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000); iii ) la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all’esame.
3.2. A ciò va soltanto aggiunto che la modalità di individuazione dello scaglione di riferimento utilizzabile per il calcolo delle spese di lite, come compiuta dalla corte lagunare, si rivela affatto condivisibile, sicché la censura assume, in parte qua, carattere meramente ipotetico.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre
« spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME