Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20175 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9651/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE E CONC PREV, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
–
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
DELL’NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, DI COGNOME NOME, COGNOMERAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 188/2024 depositata il 12/02/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.G. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e gli avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15/12/2021, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo ha adito il Tribunale di Bari affinché fosse accertata e dichiarata l’intervenuta prescrizione dei diritti di credito già individuati nella proposta concordataria e vantati dai rispettivi creditori atteso che, dalla data di deposito della proposta concordataria, avvenuto il 3.7.2007, e, comunque, anche nei dieci anni decorrenti dal 15/5/2008, data di deposito del decreto di omologazione, nessun creditore aveva interrotto la detta prescrizione.
La società debitrice ha quindi chiesto il pagamento in suo favore delle somme indebitamente percepite dai creditori, ove già chiusa la fase di liquidazione, o in favore del liquidatore, ove tale fase fosse ancora in corso di svolgimento.
Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso.
La Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado osservando che ‘ il momento di decorrenza della prescrizione è individuato dagli artt. 168, comma 1, e 184 legge fallimentare, i quali, partendo dal presupposto di tutelare la par condicio creditorum anche nella fase di esecuzione del concordato omologato, obbligano il creditore a rispettare la tempistica legata alla liquidazione dell’attivo, secondo quanto previsto dal piano e dai
relativi riparti. L’obbligatorietà imposta ai creditori anteriori opera, non solo con riferimento agli effetti modificativi dei rapporti obbligatori previsti nel piano omologato, ma anche con riferimento agli effetti dilatori e alle modalità di soddisfazione nello stesso previsti; questi limiti all’esercizio del diritto, inteso come effettiva possibilità di soddisfazione, rendono pertanto il credito inesigibile. Ne deriva che, in applicazione del dettato dell’art. 2935 c.c. la prescrizione estintiva, invocata dall’appellante, non può maturare’. In sostanza, ad avviso del giudice d’appello, ‘ se il credito non è esigibile e non può essere fatto valere, in forza dell’impedimento rappresentato dalle citate norme della legge fallimentare, la prescrizione non potrà iniziare a decorrere, ed eventualmente anche una messa in mora della debitrice non avrebbe alcun rilievo ai fini interruttivi di una prescrizione. Del tutto correttamente e condivisibilmente il Giudice di prime cure ha affermato che il termine per la riscossione dei crediti concorsuali non può farsi decorrere dal deposito del decreto di omologazione, come sostenuto invece anche in questa sede, dalla RAGIONE_SOCIALE, ma soltanto da quando il credito diventerà effettivamente esigibile, segnatamente dalla esecutività del progetto di riparto che ne prevede il pagamento, ovvero decorsi 15 giorni dalla comunicazione del progetto ai creditori, rimanendo nel frattempo sospeso’.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Hanno resistito in giudizio NOME COGNOME già titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, creditori concordatari. La ricorrente e i predetti creditori, costituitisi in giudizio, hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È stata dedotta la violazione degli artt. 2935, 29, 2942, 2941, 2942, 2943, 2944 c.c. anche in riferimento all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 55, 169, 94, 168, 180, 184 L.F.
Espone, in primo luogo, la ricorrente che la corretta interpretazione dell’art. 168 L.F. porta a riconoscere che il decorso della prescrizione dei crediti non è legalmente impedito dal divieto imposto ai creditori di soddisfare le proprie ragioni sui beni del debitore sino all’acquisita definitività del decreto di omologa. Al di fuori dell’ipotesi in cui i creditori abbiano avviato azioni esecutive e cautelari, la prescrizione in pendenza di procedura esecutiva continua a decorrere secondo la disciplina generale contenuta nel codice civile.
Assume, inoltre, la ricorrente che la sentenza di omologazione del concordato non può assurgere a causa legale di sospensione del corso della prescrizione, in difetto di specifica previsione normativa. In particolare, la domanda di omologazione svolge, infatti, una funzione di regolare la crisi dell’impresa, sulla base di una proposta approvata dalla maggioranza dei creditori, senza che vi si possa individuare un riconoscimento dei debiti.
Si duole, altresì, la ricorrente che la Corte d’Appello ha omesso di considerare che il decreto di omologazione non rientra né tra gli atti che possano interrompere il corso della prescrizione, né tra le cause di sospensione del suo decorso, né, peraltro, l’inesigibilità del credito nella fase esecutiva del concordato impedisce la decorrenza della prescrizione, non essendo tale inesigibilità reale. I creditori anteriori possono, infatti, ben esercitare il loro diritto anche in pendenza della fase esecutiva del concordato omologato con esecuzione individuale e/o collettiva in danno del debitore concordatario inadempiente e non hanno necessità di attendere la predisposizione dell’ultimo piano di riparto.
Infine, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato l’art. 2935 c.c., atteso che l’art. 184 L.F., pur disponendo l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori, non dispone la sospensione del decorso della prescrizione dei diritti di credito vantati dai predetti creditori, i quali non sono privati della facoltà di far valere il proprio credito, e non solo per il loro accertamento, ma anche, come detto, con l’esecuzione individuale e/o collettiva in danno del debitore concordatario inadempiente. Dunque, il creditore concordatario non è tenuto ad attendere l’ultimo dei piani di riparto predisposti dal liquidatore per conseguire la certificazione dell’inadempienza del debitore concordatario. Se, infatti, il credito fosse effettivamente inesigibile per effetto dell’obbligatorietà del concordato per tutti creditori anteriori, l’inesigibilità non sarebbe compatibile con il diritto del creditore di instare, omisso medio, per la dichiarazione di fallimento, come riconosciuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4696/2022.
Il ricorso presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Ritiene questo Collegio che nella disciplina del decorso della prescrizione dei crediti anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, in base all’originaria versione dell’art. 184 L.F., applicabile, nel caso di specie, ratione temporis (l’attuale, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella L. 134/2012, prevede come scansione temporale la pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L.F.), occorre nettamente distinguere tra la fase anteomologa e quella post-omologa.
Con riferimento alla fase che ha inizio con l’apertura della procedura, la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti, e quindi esigibili, ed inizia a decorrere, a
norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 L.F., per quei crediti che, ante procedura, non erano ancora scaduti.
Va osservato che non incide sul corso della prescrizione dei crediti anteriori al concordato il divieto, imposto ai creditori anteriori dall’art. 168 comma 1° L.F., di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Tale divieto esiste anche nella procedura fallimentare ed è previsto dall’art. 51 L.F., ma non incide sulla prescrizione, tanto è vero che, a norma dell’art. 94 L.F., l’effetto interruttivo della prescrizione è collegato solo alla presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento, che produce gli effetti della domanda giudiziale a norma degli artt. 2943 e 2945 c.c.
Non influisce sul corso della prescrizione neppure il disposto dell’art. 168 comma 2° L.F. secondo cui ‘le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese’.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. n. 20889/2019; Cass. 34437/2021) che il legislatore, con l’art. 168 comma 2° legge fall., ha inteso introdurre nella legge fallimentare, per le azioni esecutive e cautelari già intraprese al momento della pubblicazione della domanda di concordato, una deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 2943 cod. civ., collegando alle stesse azioni non già il normale l’effetto interruttivo disciplinato dalla norma codicistica, bensì quello di sospensione della prescrizione dei crediti azionati dai loro titolari.
Ne consegue che non è in alcun modo ipotizzabile alcuna sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari. Pertanto, nel caso in cui al momento dell’apertura del concordato colui che invoca l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 comma 2° legge fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell’istituto della sospensione della prescrizione.
Dunque, nella fase ante-omologa, non si verifica alcuna interruzione o sospensione (se non nel circoscritto caso di cui all’art. 168 comma 2° L.F.) della prescrizione dei crediti anteriori al concordato e l’ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.
Per quanto concerne il periodo post-omologa, deve distinguersi il concordato con cessione dei beni dal concordato ordinario.
Con riferimento al primo istituto, i creditori hanno diritto di essere pagati secondo modalità e tempi del piano di riparto predisposti dal liquidatore, dopo che il piano diventa esecutivo.
Nel concordato ordinario, i crediti vanno soddisfatti in base all’analitica indicazione – necessaria come elemento di specificità del piano anche ai fini del giudizio di fattibilità giuridica – di modalità e tempi di adempimento contenuti nella proposta, ex art. 161/e, che devono essere ragionevolmente contenuti (cfr. Cass. n. 21175/2018, vedi recentemente, Cass. n. 9453/2025).
In tutti i casi, l’obbligatorietà del concordato nei confronti dei creditori anteriori, a norma dell’art. 184 L.F., vincola questi ultimi al rispetto delle modalità e termini rispettivamente previsti nel piano di riparto o nella proposta, non potendo prima della scadenza di tali termini essere preteso il pagamento dei rispettivi crediti. Deve, pertanto, darsi continuità all’orientamento recentemente espresso da questa Corte con la sentenza n. 35960/2022, la quale ha attribuito rilevanza centrale, nella disciplina della prescrizione dei crediti preesistenti al concordato, all’art. 184 L.F., che sancisce il principio dell’obbligatorietà del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori. Nella predetta sentenza è stato evidenziato che tra gli effetti del concordato omologato ‘ rientra senz’altro quello che incide in senso dilatorio sul
soddisfacimento della pretesa, rendendo temporaneamente inesigibile un credito non soggetto, in precedenza, a condizione o a termine. Come è stato sottolineato da questa Corte, l’art. 184 cit., nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema (Cass. 12 gennaio 2007, n. 578)’.
L’omologa del concordato determina, ex art. 184 L.F, una modifica ex lege del regime giuridico dei crediti anteriori alla procedura (il cui soddisfacimento è soggetto al rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel piano di riparto e nella proposta) dando luogo ad un una situazione di temporanea inesigibilità di tali crediti che è pienamente assimilabile a quella che le parti possono convenzionalmente stabilire con la pattuizione di un pactum de non petendo.
Né la circostanza che anche durante la fase post omologa del concordato i creditori anteriori possano promuovere davanti al giudice ordinario giudizi di cognizione tesi all’accertamento dei propri crediti, ove contestati nel quantum, incide sul profilo di inesigibilità del loro credito, atteso il vincolo al rispetto delle modalità e dei tempi previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto.
Ciò equivale a dire che l’intervenuta omologazione del concordato preventivo proprio perché determina un mutamento del regime di esigibilità dei singoli crediti (in conseguenza della rimodulazione dei termini stabiliti per il loro pagamento) introduce una causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto, che incide sulla disciplina della prescrizione dei crediti medesimi, implicando, in particolare, la sospensione del corso della prescrizione.
Questa Corte ha, in proposito, più volte affermato (cfr. Cass. n. 1947/2018; Cass. n. 1200/2022) il principio secondo cui ‘Nel caso in cui il termine di adempimento dell’obbligazione sia stabilito, per
esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta’.
Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, solo la scadenza del termine di adempimento previsto nella proposta o nel piano di riparto, facendo venir meno la situazione di temporanea inesigibilità del credito, ridetermina la decorrenza della prescrizione, perché solo in quel momento il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
Non è ostativa all’applicazione di tale norma la circostanza che la stessa, apparentemente, disciplini una prescrizione che ‘ comincia a decorrere ‘. Questo Collegio condivide l’opinione espressa nella citata Cass. n. 35960/2022, secondo cui la norma in oggetto prende in considerazione non solo gli ostacoli che si frappongono ab initio all’esercizio del diritto, ma anche quelli che intervengono quando la prescrizione abbia già iniziato a decorrere.
Classico esempio di ostacolo giuridico all’esercizio del diritto che sopravviene quando la prescrizione ha già cominciato a decorrere è dato dal pactum de non petendo .
Si tratta di un negozio che interviene in un momento successivo all’instaurazione del rapporto contrattuale, che pur non dando luogo alla novazione dell’obbligazione originaria (trattandosi di modifica accessoria, ai sensi dell’art. 1231 c.c.), incide in modo sostanziale, per effetto della rimodulazione del termine di adempimento, sull’esigibilità del credito. Le parti, in sostanza, determinano (in tal caso convenzionalmente) una situazione di inesigibilità del credito attraverso la pattuizione di un termine prima della scadenza del quale la pretesa non può essere azionata.
Giova dire che questa Corte ha affermato (cfr. Cass. n. 10887/1995 ; vedi anche Cass. n. 1776/1979 e Cass. n.
8606/2006) che ” Il pactum de non petendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall’art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso’.
In sostanza, può considerarsi orientamento diffuso che, in presenza di un ostacolo giuridico all’esercizio del diritto, quale il pactum de non petendo concluso tra creditore e debitore, la prescrizione ‘comincia a decorrere’ allo scadere del termine fissato col patto stesso, il che vuol dire che per un termine che aveva già iniziato a decorrere prima dell’intervento di tale patto la situazione di temporanea inesigibilità del credito provocata dallo stesso patto determina una parentesi nella decorrenza della prescrizione, e quindi una sospensione.
Essendo la situazione temporanea di inesigibilità del credito che le parti possono stabilire con la pattuizione di un pactum de non petendo pienamente assimilabile a quella determinata dall’intervenuta omologa del concordato (in virtù questa volta della vincolatività del concordato nei confronti di tutti i creditori, a norma dell’art. 184 L.F.), possono qui estendersi le conclusioni sopra illustrate, in tema di decorso della prescrizione, compresa quella per cui non vi è una violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, previsto dall’art. 1936 c.c. Tale rilievo consente di confutare pure l’obiezione della ricorrente secondo cui, con l’interpretazione della Corte d’Appello, verrebbe a configurarsi arbitrariamente una causa di sospensione della prescrizione non codificata, in assenza dei presupposti previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. (che tengono conto, rispettivamente, dei rapporti tra le parti e della condizione del titolare), e, come tale, inapplicabile al concordato preventivo (vedi pagg. 11 e 22 del ricorso). La critica della ricorrente non considera che, nella fase
post-omologa del concordato, la sospensione della prescrizione non è che l’effetto legale della situazione di inesigibilità del credito -vincolante ex art. 184 L.F. nei confronti di tutti creditori anteriori determinata dall’apposizione di nuovi tempi di pagamento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, che rimane operante fino alla scadenza di tali termini allorché il credito torna ad essere esigibile.
Va dunque confermato, nelle sue linee fondamentali, l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 35960/2022, la quale si è posta nella prospettiva fisiologica che la fase post omologa del concordato approdi al riparto dei crediti. In tale eventualità, il singolo creditore dovrà rispettare i tempi legati alla liquidazione dell’attivo, senza poter pretendere in alcun modo il soddisfacimento immediato del proprio credito, seppur nella parte falcidiata a seguito dell’omologa del concordato.
5. Ove, invece, emerga con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili, di talché lo stato di insolvenza persiste nonostante la ristrutturazione del debito attuata con l’omologa del concordato, il singolo creditore può, del resto, agire per la risoluzione del concordato, facendo così valere il proprio diritto a norma dell’art. 2935 c.c., e pure, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. la sentenza n. 4696/2022), presentare, anche a prescindere dall’iniziativa di risoluzione del concordato, e quindi ‘omisso medio’, un’istanza di fallimento o anche promuovere un’azione esecutiva individuale. Tale iniziativa può essere intrapresa al ricorrere delle sopra evidenziate condizioni ostative all’esecuzione del concordato, così come approvato ed omologato, e non per il solo fatto che -come, invece, affermato, nel caso di specie, dalla ricorrente dopo l’omologa del concordato è venuto meno, sotto il profilo processuale, il divieto imposto dall’art. 168 L.F. ai creditori di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
Si tratta di una conseguenza insita in quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata: ‘ E’ pur vero che l’omologa fa cessare il vincolo processuale all’azione esecutiva individuale fermo però restando il limite sostanziale derivante dall’esdebitazione e dall’obbligatorietà dell’accordo per tutti i creditori anteriori’ .
Dunque, i creditori anteriori sono legittimati a promuovere azioni esecutive individuali o presentare istanze di fallimento nella fase post-omologa solo quando, scaduti i termini indicati nella proposta per il soddisfacimento dei singoli crediti, si apprezzi, come ‘fatto sopravvenuto’ autonomamente rilevante, l’insolvenza derivante dalla mancata esecuzione dell’accordo concordatario e del mancato pagamento dei crediti, seppur nella misura falcidiata.
Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto:
‘L’omologa del concordato, vincolando, a norma dell’art. 184 L.F., tutti i creditori anteriori all’osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti ed integra una causa giuridica ostativa all’ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, in vero, la possibilità del creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima della scadenza dei termini, ove si manifesti con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili’.
La ricostruzione giuridica della ricorrente, secondo cui l’omologa del concordato non renderebbe inesigibili i crediti vantati dai creditori anteriori e non impedirebbe il decorso della prescrizione (con la conseguenza che, nel caso di specie, i diritti di tutti i creditori individuati nella proposta concordataria, sarebbero irrimediabilmente tutti i prescritti, per effetto del decorso del termine di dieci anni dal deposito del decreto di omologazione,
avvenuto il 15.5.2008) si pone in contrasto col citato principio, e quindi non può trovare consenso.
D’altronde, la ricorrente afferma la sua tesi solo in astratto e contraddittoriamente, avendo espressamente affermato (vedi pag. 11 del ricorso) che la presente azione era stata proposta al fine di impedire che il liquidatore della procedura concordataria desse corso al pagamento delle somme ricavate dalla liquidazione, e così implicitamente ha ammesso che la fase esecutiva del concordato era approdata o stava approdando al riparto dei crediti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione dell’evoluzione solo recente dell’indirizzo giurisprudenziale evocato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 12.6.2025