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Prescrizione concordato preventivo: la Cassazione chiarisce

Una società in liquidazione e in concordato preventivo ha agito in giudizio per far dichiarare la prescrizione dei crediti vantati nei suoi confronti. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo un importante principio sulla prescrizione nel concordato preventivo. La Corte ha chiarito che, dopo l’omologazione del concordato, si verifica una sospensione della prescrizione per tutti i crediti anteriori. Questo perché l’omologazione rende i crediti temporaneamente inesigibili, in attesa che vengano rispettate le modalità e i tempi di pagamento previsti dal piano. Tale inesigibilità costituisce un impedimento giuridico all’esercizio del diritto che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., sospende il decorso del termine di prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento fissati nel piano concordatario.

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Prescrizione Concordato Preventivo: Stop ai Termini Dopo l’Omologa

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per le procedure concorsuali: la prescrizione nel concordato preventivo. La decisione chiarisce definitivamente se e quando il decorso dei termini di prescrizione si arresta per i crediti sorti prima dell’apertura della procedura. La Corte ha stabilito che l’omologazione del piano concordatario determina una sospensione della prescrizione fino a quando i crediti non tornano ad essere esigibili secondo le nuove scadenze previste.

I Fatti del Caso

Una società immobiliare in liquidazione, ammessa alla procedura di concordato preventivo, si rivolgeva al Tribunale per ottenere una sentenza che accertasse l’avvenuta prescrizione di numerosi crediti vantati nei suoi confronti da diversi soggetti. La richiesta si basava sull’idea che, nonostante la procedura concorsuale, il tempo per la prescrizione dei debiti fosse continuato a decorrere.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello respingevano la domanda della società. I giudici di merito sostenevano che un ostacolo fondamentale all’accertamento della prescrizione fosse rappresentato dal principio contenuto nell’articolo 2935 del codice civile, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel contesto del concordato omologato, i diritti dei creditori non potevano essere pienamente esercitati.

Contro la decisione d’appello, la società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e sostenendo che, in assenza di una norma specifica, la prescrizione avrebbe dovuto continuare a decorrere anche durante la procedura.

La Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le sentenze dei gradi precedenti e cogliendo l’occasione per enunciare un principio di diritto di notevole importanza pratica.

I giudici hanno operato una distinzione fondamentale tra due fasi della procedura di concordato:
1. Fase ante-omologa: Il periodo che va dalla presentazione della domanda di concordato fino al decreto di omologazione. In questa fase, la prescrizione continua a decorrere. La legge non prevede una sospensione generalizzata e i creditori possono ancora compiere atti interruttivi.
2. Fase post-omologa: Il periodo successivo al decreto con cui il tribunale approva il concordato, rendendolo vincolante per tutti i creditori. In questa fase, la situazione cambia radicalmente.

La Corte ha stabilito che l’omologazione del concordato, imponendo a tutti i creditori anteriori nuove modalità e tempistiche di pagamento, rende i loro crediti temporaneamente inesigibili. Questa inesigibilità rappresenta un impedimento giuridico all’esercizio del diritto di credito, che, ai sensi dell’art. 2935 c.c., causa la sospensione del decorso della prescrizione.

L’impatto dell’omologa sulla prescrizione concordato preventivo

La sentenza chiarisce che l’effetto vincolante del concordato omologato (art. 184 Legge Fallimentare) non si limita a modificare l’ammontare dei crediti (la cosiddetta falcidia), ma ne rimodula anche i termini di pagamento. Di conseguenza, un creditore non può esigere il pagamento prima delle scadenze fissate nel piano.

Questa situazione è stata assimilata dalla Corte a un pactum de non petendo (patto di non chiedere) imposto ex lege. Così come un accordo privato che posticipa la scadenza di un debito sospende la prescrizione, allo stesso modo l’omologazione del concordato introduce una causa giuridica ostativa all’esercizio del diritto, con il medesimo effetto sospensivo. La prescrizione, quindi, rimane sospesa e riprenderà a decorrere solo quando, secondo il piano, il credito tornerà ad essere esigibile.

Le motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che sarebbe incongruo far decorrere la prescrizione a danno dei creditori proprio nel periodo in cui essi sono legalmente obbligati ad attendere l’esecuzione del piano concordatario da parte del liquidatore. L’omologazione crea una situazione di temporanea “quiescenza” del diritto di credito, in cui il titolare non ha la possibilità di agire per il soddisfacimento immediato.

Questo non significa che il creditore sia privo di tutele. La Corte ha infatti precisato che, qualora diventi evidente che il piano omologato è inattuabile e lo stato di insolvenza persiste, il creditore può agire per la risoluzione del concordato o per la dichiarazione di fallimento, facendo così valere nuovamente il proprio diritto. Tuttavia, in una situazione fisiologica di esecuzione del piano, la prescrizione è sospesa.

Le conclusioni

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale, offrendo certezza giuridica sia ai debitori che ai creditori coinvolti in procedure di concordato preventivo. Il principio enunciato è chiaro: l’omologazione del concordato introduce una causa legale di sospensione della prescrizione, che dura per tutto il tempo necessario all’adempimento del piano. La prescrizione riprenderà il suo corso solo alla scadenza dei termini di pagamento previsti, quando il creditore potrà nuovamente esigere la prestazione dovuta.

La prescrizione dei crediti si sospende durante un concordato preventivo?
Sì, ma solo dopo il decreto di omologazione. La Corte di Cassazione ha chiarito che nella fase precedente all’omologa la prescrizione continua a decorrere, mentre nella fase successiva, l’obbligatorietà del piano rende i crediti inesigibili e questo determina la sospensione della prescrizione fino alle nuove scadenze di pagamento.

Perché l’omologazione del concordato sospende la prescrizione?
Perché l’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori, i quali sono obbligati a rispettare le nuove scadenze di pagamento in esso previste. Ciò crea una situazione di temporanea inesigibilità del credito, che costituisce un impedimento giuridico all’esercizio del diritto. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione non decorre se il diritto non può essere fatto valere, determinando così una sospensione.

Un creditore può fare qualcosa se il piano di concordato omologato non viene rispettato?
Sì. La sentenza precisa che, sebbene la prescrizione sia sospesa durante la normale esecuzione del piano, il creditore non è privo di tutele. Qualora emerga con evidenza che le modalità di pagamento previste nel piano sono inattuabili, il singolo creditore può agire per la risoluzione del concordato o presentare un’istanza di fallimento, facendo così valere il proprio diritto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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