Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14720 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 613/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. cron. 6117/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 20/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 08.02.2018, ha respinto l’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avvocato NOME COGNOME per l’attività difensiva prestata in un giudizio penale in favore di COGNOME NOMECOGNOME ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rilevando d’ufficio la prescrizione decennale del credito.
Sull’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 interposta dal difensore, il Tribunale felsineo, nella contumacia del Ministero della Giustizia, ha confermato il rigetto dell’istanza di liquidazione sul rilievo ufficioso dell’assenza di prova delle condizioni reddituali della persona ammessa al beneficio, con assorbimento, in virtù del principio della ragione più liquida, della questione relativa alla prescrizione del credito.
In accoglimento del ricorso proposto dal COGNOME, questa Corte, con sentenza n. 36347/2021, ha cassato la suddetta decisione, siccome basata sul rilievo ufficioso di una questione mista di fatto e di diritto non sottoposta al contraddittorio delle parti, ed ha rinviato la causa al giudice di merito per un nuovo esame dell’opposizione.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del rinvio, con ordinanza n. cron. 6117/2022, depositata in data 20/05/2022, ha nuovamente respinto l’istanza di liquidazione del COGNOME, ritenendo infondato il motivo di opposizione tramite cui il professionista aveva dedotto la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del credito per l’attività difensiva prestata in favore di
soggetto ammesso al beneficio. Il giudice di merito ha osservato, a fondamento della propria decisione, che: a) l’esame dell’istanza di liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato integra una fase amministrativa non contenziosa; b) il giudice della liquidazione, nel vagliare la sussistenza dei presupposti del diritto al compenso del difensore, deve considerare anche le ragioni dell’Erario, quale portatore di superiori interessi pubblici; c) nella fase amministrativa, il giudice della liquidazione può dunque rilevare d’ufficio la prescrizione, attenendo quest’ultima al profilo della concreta esigibilità del credito, ‘ a tutela dei superiori interessi pubblici correlati all’erogazione di danaro pubblico ‘ (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato); d) nel caso di specie, la prescrizione decennale era già maturata quando, in data 09.01.2018, il COGNOME ha presentato l’istanza di liquidazione del compenso per l’attività prestata nel primo grado del giudizio presupposto, definito con sentenza emessa in data 24.10.2006.
Contro tale ordinanza l’avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrato da memoria, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è così rubricato: ‘ Nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, num. 3 c.p.c.: segnatamente violazione dell’art. 2938 c.c. per avere il Giudice rilevato d’ufficio la prescrizione non opposta ‘. Il ricorrente deduce che, in tema di compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice della liquidazione non opera in qualità di autorità
amministrativa, bensì come autorità giurisdizionale, ed è in tale veste tenuto ad applicare le ordinarie regole civilistiche, tra cui quella posta dall’art. 2938 c.c., che sancisce la non rilevabilità d’ufficio della prescrizione. Deduce, altresì, che nell a fattispecie, con l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 proposta dal COGNOME avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di liquidazione del compenso, era stato comunque introdotto un giudizio contenzioso, interamente devolutivo, nell’ ambito del quale il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto respingere la domanda di accertamento del credito professionale sulla base di un evento (la prescrizione estintiva) che il Ministero della Giustizia, rimasto contumace, non aveva eccepito.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella circostanza che l’istanza di liquidazione del compenso era stata presentata entro il decimo anno dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la causa presupposta.
Con il terzo motivo, nel denunziare la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 2225 e 2935 c.c., il COGNOME lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente fatto decorrere la prescrizione decennale del credito dalla data di definizione del primo grado del giudizio presupposto (per la cui attività il professionista aveva domandato la liquidazione del compenso), anziché dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, che aveva definito l’in tero giudizio.
Il primo motivo è fondato.
Va premesso che il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, non costituisce atto avente natura amministrativa: questa Corte ha invero ripetutamente affermato che il diritto del difensore al compenso per l’attività prestata in regime di gratuito patrocinio è un diritto soggettivo patrimoniale, non degradabile ad interesse legittimo (cfr. Cass. Sez. U. Ordinanza n. 7924 del 25/03/2025, Rv. 674157), per la cui tutela il professionista è titolare di un’autonoma legittimazione a proporre l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011, Rv. 618862). Il decreto che decide sull’istanza di liquidazione del compenso ha dunque natura decisoria e giurisdizionale ed è insuscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio, in quanto il giudice consuma il proprio potere decisionale nel momento in cui emette il provvedimento, che è destinato a divenire irretrattabile ove non opposto dalle parti nel termine di legge, essendo estraneo all’assetto del d.P.R. n. 115 del 2002 il conferimento all’autorità giudiziaria di un generale potere di autotutela, tipico, invece, dell’azione a mministrativa (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12795 del 06/06/2014, Rv. 631099; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1196 del 18/01/2017, Rv. 642564).
La natura giurisdizionale, e non meramente amministrativa, del decreto che decide in merito all’istanza di liquidazione del compenso implica, dunque, che la prescrizione del credito sia sottratta al rilievo ufficioso del giudice, dovendosi fare applicazione della regola di cui all’art. 2938 c.c.
Va pertanto ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo cui ‘ In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’estinzione per prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal debitore ‘ (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 3647 del 26/11/2008, dep. 27/01/2009, Rv. 243703).
A tal proposito, non assume rilievo che nella fase della liquidazione non si instauri alcun contraddittorio con la Pubblica Amministrazione, o che l’obbligazione a carico di quest’ultima rientri nel novero delle obbligazioni di diritto pubblico, come pure ha osservato il Tribunale di Bologna a fondamento dell’ordinanza impugnata: si è infatti chiarito che tali circostanze non incidono sulla regola posta dall’art. 2938 c.c., che rimette il rilievo della prescrizione al monopolio del debitore, il quale, sebbene inizialmente non sia partecipe del procedimento di liquidazione, è posto in condizione di sollevare l’eccezione tramite il rimedio dell’opposizione, una volta appunto che il decreto di liquidazione sia stato portato a sua conoscenza per l’esecuzione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10658 del 05/06/2020, non massimata).
Si è precisato, infatti, che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche le prescrizioni presuntive sono sottoposte al divieto del rilievo d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5959/1996), e che la natura pubblica del debitore non è idonea ad incidere su tale regola, dovendosi quindi ritenere erronea la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito, occorrendo altresì rilevare che quanto alla deducibilità dell’eccezione da parte del debitore, inizialmente non partecipe del procedimento di liquidazione, la
stessa sia assicurata tramite il rimedio dell’opposizione, una volta che il decreto di liquidazione sia stato portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione (Cass. Sez. 6, 14/11/2019, n. 29543, Rv. 656244 – 01).
Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, deve dunque concludersi che la prescrizione del credito non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio né dal giudice della liquidazione, né a fortiori dal giudice dell’opposizione (sulla natura contenziosa ed interamente devolutiva del giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cfr., ex plurimis , Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018; Cass. Civ. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5808 del 22/02/2022, entrambe non massimate).
È infatti pacifico che il Ministero della Giustizia, nella presente fattispecie processuale, è rimasto contumace nelle fasi di merito e non ha sollevato l’eccezione di prescrizione (cfr. pagg. 2 e 4 dell’ordinanza impugnata, nonché pag. 1 del controricorso ).
Ne consegue che il Tribunale di Bologna, investito, quale giudice del rinvio, dell’opposizione ex art. 170 proposta dal COGNOME, avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso fatto valere dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.
L’accoglimento della censura in esame determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, relativi all’individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio della causa per un nuovo esame del merito, oltre che per il
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione