Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 9958/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, al INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso quest’ultimo, della Funzione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
PETRILLO CARMELINA.
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 2112/2023, del TRIBUNALE DI BENEVENTO depositata in data 24/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Poste RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE propose rituale e tempestivo gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, che, accogliendo la domanda di NOME COGNOME di rimborso di due buoni postali, serie AA3, da lei sottoscritti il 28 marzo 2002, rispettivamente dell’importo di € 500,00 ed € 1 . 000,00, e disattendendo l’eccezione di prescrizione formulata dalla menzionata società, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in suo favore, di tali somme.
Costituitasi la COGNOME che contestò l’avverso appello, l’adito Tribunale di Benevento, con sentenza del 14/24 ottobre 2023, n. 2112, rigettò quell’impugnazione, affermando che la scadenza dei buoni postali della serie AA3, ai sensi dell’art. 8 del d.m. 29 marzo 2001, era fissata ‘ al termine del settimo anno successivo a quello di emissione ‘, per cui tale espressione non poteva essere interpretata come se fosse ‘ al termine del settimo anno successivo a quello della data di emissione ‘, come dedotto da RAGIONE_SOCIALE Ad avviso del tribunale, infatti, « Tale interpretazione confligge in modo invincibile con il contenuto testuale della norma, che non fa alcun riferimento alla data di emissione , ma fa riferimento preciso al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, dovendosi intendere l’anno come solare ».
Il giudice del gravame, dunque, ha ritenuto che, nella specie, i titoli, acquistati il 28 marzo 2002, erano scaduti il 31 dicembre 2009 e, pertanto, sarebbero stati utilmente incassabili fino al 31 dicembre 2019, cioè entro il termine decennale di prescriz ione stabilito dall’art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000.
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. NOME COGNOME non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del decreto del Ministero del Tesoro del 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. 17/10/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si ascrive al tribunale di avere interpretato erroneamente l’art. 8 del d.m. 17 ottobre 2021, ritenendo che il
termine di prescrizione decorresse dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza dei titoli, sebbene l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 avesse stabilito che i buoni postali si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo;
II) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si assume che la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato la data di scadenza del termine di prescrizione decennale dei buoni in questione, non tenendo in alcun conto quanto sancito dall’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003.
Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché aspetti distinti di una sostanziale unica censura, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che: ‘ I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta ‘. Giusta l’art. 10, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, inoltre, ‘ e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente ‘.
Tali disposizioni, pertanto, hanno rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi -anche se di precedenti emissioni ove non già prescritto il loro diritto rimborso -sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»).
2.1. Questa Corte, ancora recentemente ( cfr . Cass. 19 novembre 2024, n. 29662), ha ribadito, sulla questione oggetto del presente giudizio, il
principio secondo cui: « In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il “dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi) » ( cfr . nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n. 16459 del 2024).
3. La sentenza del Tribunale di Benevento oggi impugnata si rivela chiaramente in contrasto con tale principio, sicché l’odierno ricorso di Poste Italiane s.p.a. deve essere accolto e la sentenza suddetta va cassata, con rinvio della causa al menzionato tribunale, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, entrambi i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice monocratico, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile