Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27451 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27451 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12655-2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO NOME COGNOME;
– intimato – avverso il DECRETO N. 1619/2016 DEL TRIBUNALE DI URBINO, depositato l’8 /4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Urbino , con decreto dell’8/4/016, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza dell’11/12/2012, del credito risarcitorio preteso per l’inadempimento della società poi
fallita a due contratti stipulati nel 2006, con i quali le erano stati commissionati uno ‘ stampo gomito 50 ‘ e ‘ i disegni e gli stampi di canaline e griglie ‘.
1.2. Il tribunale ha ritenuto: a) che il contratto avente ad oggetto la realizzazione dello ‘ stampo gomito 50 ‘ doveva essere qualificato, in base al ‘ principio della prevalenza della materia sul lavoro’ , come una vendita e che, risalendo l’ultimo dei documenti di trasporto al 28/1/2008 e non essendovi prova di atti interruttivi da tale data al deposito della domanda di ammissione al passivo (marzo 2014), fosse fondata l’eccezione di prescrizione annuale dell’azione di garanzia, sollevata dal curatore ex art. 1495 u. comma c.c.; b) che il secondo contratto era invece da qualificare come appalto e che la responsabilità della fallita andava ricondotta nell’ambito dell’art. 1661 c.c., stanti le richieste di modifiche inviate da RAGIONE_SOCIALE all’appaltatrice; che, in ogni caso, l’azione per vizi, pur se inquadrata nella disciplina prevista dall’art. 1667 c.c., risultava prescritta , come eccepito dall’opposto, per il decorso di oltre due anni dalla consegna del materiale, risalente al 2008.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE (già s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), con ricorso notificato lunedì 9/5/2016, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto.
1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., censura il decreto impugnato per aver il tribunale qualificato come vendita il primo dei due contratti stipulati con la fallita, in ragione dell’asserita prevalenza della materia sul lavoro, con una motivazione meramente apparente.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1495 c.c., censura il decreto impugnato per aver il tribunale accolto l’eccezione di prescrizione annuale dell’azione ex art. 1495 c.c. proposta dal curatore senza considerare che il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del vizio e dunque, nella specie, non poteva farsi coincidere con la data di ultima consegna dello stampo, avvenuta il 28/1/2008, dopo la quale il bene, in precedenza restituito alla RAGIONE_SOCIALE per l’eliminazione dei vizi, era comunque risultato inservibile.
2.3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo: il tribunale, lì dove ha ritenuto che il contratto avente ad oggetto lo ‘stampo gomito 50’ dovesse essere qualificato come vendita in ragione del mero rilievo ‘ della prevalenza della materia sul lavoro ‘ è incorso, con ogni evidenza, nel vizio di motivazione apparente denunciato, in quanto non ha in alcun modo indicato il fatto (o i fatti) dal(i) quale(i) ha tratto il proprio apodittico convincimento, rendendo in tal modo non percepibile il fondamento della decisione.
2.4. Col terzo motivo la ricorrente lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’omesso esame dell’eccezione d’ interruzione della prescrizione o l’omesso rilievo dell’interruzione della prescrizione, lamenta che il tribunale abbia ritenuto prescritta l’azione per vizi concernente il secondo contratto, pur se qualificata ai sensi de ll’art. 1667 c.c., stante il decorso di oltre due anni dalla consegna del materiale, senza tener conto che: i) come dedotto nel ricorso ex art. 98 l. fall. e non contestato dal Fallimento, il termine di decorrenza della prescrizione era stato
interrotto dall’opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta tempestivamente avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 17/10/2009 dalla società poi fallita per ottenere il pagamento del prezzo dei disegni e degli stampi commissionati ; ii) nell’atto di opposizione essa aveva eccepito l’inadempimento contrattuale dell ‘appaltatrice, chiedendone in via riconvenzionale la condanna al risarcimento dei danni; iii) il giudizio di opposizione, iscritto presso lo stesso Tribunale di Urbino con rg. 1465/2009, era stato dichiarato interrotto a seguito del fallimento dell’opposta .
2.5. Con il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c. , per aver il tribunale erroneamente affermato che il termine di prescrizione era iniziato a decorrere dalla consegna degli stampi e non dalla scoperta dei vizi.
2.6. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta infine la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., in quanto la prova dell’esatto adempimento del contratto incombeva sul curatore, che non l’aveva fornita.
2.7. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli ultimi due, essendo indubitabile che il termine di prescrizione biennale dell’azione ex art. 1667 c.c. sia stato interrotto, ai sensi dell’art. 2943 c.c., dalla proposizione dell’opposizione al decreto ing iuntivo notificato all’odierna ricorrente dalla società poi fallita , con il quale sono stati contestati i vizi e difetti dei beni a questa commissionati ed è stato richiesto anche il risarcimento dei danni.
2.8. All’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Urbino in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Urbino che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024.