Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3344/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE che l’avvocato COGNOME(CODICE_FISCALE rappresenta e difende, con domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
NOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1192/2020 depositata il 25/6/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, Unicredit S.p.A., con atto di citazione del 21 novembre 2012, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME proponeva davanti al Tribunale di Bari domanda ex articolo 2901 c.c., avente ad oggetto la costituzione da parte della COGNOME di un fondo patrimoniale il 3 dicembre 2007 nonché l’alienazione di parte di questo il 23 dicembre 2008 al COGNOME; ciò in relazione ad un credito per cui l’attrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e del quale NOME COGNOME aveva assunto la fideiussione. I convenuti si costituivano, resistendo. La causa veniva trasferita presso la sede distaccata di Rutigliano; successivamente, con comparsa del 24 marzo 2014 effettuava intervento adesivo indipendente rispetto all’attrice Banca Popolare di Bari soc. coop. per azioni, vantando un proprio credito. Con sentenza del 15 settembre 2016 il Tribunale disattendeva ogni domanda.
Unicredit proponeva appello; si costituivano l’Angiuli e il COGNOME, resistendo; si costituiva pure Banca Popolare di Bari.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 25 giugno 2020, accoglieva il gravame e quindi l’azione revocatoria esercitata da
Unicredit per entrambi gli atti; dichiarava invece ‘inammissibile’ l’intervento di Banca Popolare di Bari.
Precisamente, nella motivazione il giudice d’appello ha dichiarato ‘fondata l’eccezione prescrittiva ritualmente e tempestivamente proposta dai convenuti in primo grado atteso che l’intervento proposto dalla Banca Popolare di Bari doveva qualificarsi adesivoautonomo … con la conseguenza che il fatto costitutivo del credito del predetto interventore, essendo distinto ed autonomo da quello dell’attore, avrebbe dovuto essere tutelato giudizialmente entro i termini di legge previste dall’art. 2903 c.c., ovvero nel termine di cinque anni decorrenti dalle rispettive trascrizioni dei due atti dispositivi’; da ciò ha dedotto che il termine prescrizionale nei confronti dell’interventore si era consumato il 20 dicembre 2012 per il primo atto (istituzione del fondo) e il 23 dicembre 2013 per il secondo (alienazione al Pagone di due degli immobili inseriti nel fondo).
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, composto di quattro motivi e in seguito illustrato anche da memoria, chiedendo in via principale di cassare la sentenza impugnata senza rinvio e decidere nel merito a suo favore, solo in subordine chiedendo di cassare con rinvio.
Si sono difesi con un unico controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 360, primo comma, n.5 e 132, secondo comma, n.2 c.p.c. ‘laddove la Corte d’appello di Bari non ha sostituito la RAGIONE_SOCIALE alla Banca Popolare di Bari’.
1.1 POP NPLS 2018 si sarebbe costituita in giudizio con ‘comparsa di sostituzione’ del 4 maggio 2020; e nella fattispecie sarebbe
applicabile l’articolo 58 TUB per cui, in caso di cessione in blocco di crediti bancari, è sufficiente pubblicare la cessione sulla Gazzetta Ufficiale per comunicarlo al debitore ceduto, pubblicazione avvenuta e depositata agli atti. In tal modo l’attuale ricorrente avrebbe dimostrato la successione.
1.2 Il motivo è privo di interesse e quindi inammissibile, dal momento che, proprio per la successione, la pronuncia vale anche nei confronti dell’attuale ricorrente, pienamente legittimata a impugnarla (cfr. articolo 111, ultimo comma, c.p.c.).
Con il secondo motivo si denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. e 2903 c.c.’ quanto alla prescrizione.
2.1 Il giudice d’appello ha ritenuto decorso il termine quinquennale dalle trascrizioni rispettive dei due atti dispositivi, così che sarebbe stata maturata la prescrizione il 20 dicembre 2012 per il primo atto e il 23 dicembre 2013 per il secondo, ai sensi dell’articolo 2903 c.c. Pertanto, ‘essendosi la Banca costituita nel giudizio di primo grado in data 03/04/14’, a quell’epoca la prescrizione sarebbe già stata consumata.
Si oppone che ciò ‘è privo di fondamento giuridico’: il fatto costitutivo da cui avrebbe dovuto decorrere la prescrizione non sarebbe stato identificabile ‘con l’atto medesimo’, bensì ‘dal giorno in cui il predetto atto diveniva opponibile a terzi, ovvero con la sua pubblicità determinata dalla annotazione effettuata a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi disponenti’. Infatti l’articolo 2903 c.c., stabilendo che l’azione pauliana si prescrive a cinque anni dall’atto, ‘deve essere interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi’. E dalla ‘documentazione prodotta in primo grado’ non emergerebbe l”estratto dell’atto di matrimonio con la prescritta annotazione a margine’, vale a dire l”unico documento idoneo a supportare la sollevata eccezione’ di COGNOME e COGNOME.
Inoltre nel giudizio di primo grado questi ultimi ‘hanno alla prima udienza successiva all’intervento della Banca Popolare di Bari sollevato solo contestazioni generiche nulla opponendo in tema di prescrizione dell’intervento’, per cui ‘detta eccezione è stata sollevata tardivamente e in maniera del tutto generica nella comparsa conclusionale’, mentre avrebbe dovuto proporsi nella prima udienza utile del 10 aprile 2014.
2.2 Il motivo è composto di due submotivi.
2.2.1 Proprio la parte finale, invero, contiene un primo submotivo: vi si asserisce che l’eccezione sia stata proposta ‘tardivamente e in maniera del tutto generica nella comparsa conclusionale’. Ciò perché alla prima udienza successiva all’intervento della dante causa dell’attuale ricorrente NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero ‘sollevato solo contestazioni generiche’.
Così conformato, il primo submotivo patisce esso stesso, con evidenza, una natura generica: non viene spiegato che cosa effettivamente avrebbe costituito le sole ‘contestazioni generiche’ di NOME COGNOME e NOME COGNOME L’assenza di spiegazione ricorre tanto nel motivo, quanto nella premessa del ricorso, dove, ricostruendo la vicenda processuale, si dà atto della ‘comparsa di intervento adesivo dipendente, depositata in cancelleria in data 03/04/2014’ con cui la dante causa si sarebbe ‘costituita nel giudizio di primo grado avviato dal Unicredit’ (ricorso, pagina 10), senza nulla indicare a proposito della ‘reazione’ delle altre parti a questo intervento.
Ne consegue che non può dirsi inficiata la decisione della corte barese, che ha espressamente qualificato l’eccezione de qua come ‘ritualmente e tempestivamente proposta dai convenuti in primo grado’. Il primo submotivo risulta infatti inammissibile per la sua sostanza generica.
2.2.2 Il secondo submotivo propone una interpretazione dell’articolo 2903 c.c. che sarebbe specifica per l’ipotesi in cui l’atto
di cui si chiede l’inefficacia ex articolo 2901 c.c. è costituito dalla istituzione di un fondo patrimoniale: in tal caso, infatti, secondo la ricorrente, il dies a quo del termine prescrizionale non sarebbe l’atto in sé, bensì dovrebbe essere l’iscrizione della sua effettuazione sull’atto del matrimonio dei coniugi che lo hanno posto in essere.
Anche in questo secondo submotivo la ricorrente, per così dire, ignora quello che era stato avvenuto, e quindi anche quello che la dante causa aveva effettuato, nel giudizio di merito. Presenta, infatti, tale questione di diritto – e ne attinge fondamento, a suo avviso, da S.U. 21658/2009 – senza indicare se e quando sarebbe stata introdotta, come replica all’eccezione prescrizionale di controparte, prima del ricorso in esame. Si è dunque dinanzi ad un novum , che rende inammissibile il submotivo.
Tutto il motivo, in conclusione, patisce inammissibilità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 360, primo comma, nn. 3-5, e 100 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo della controversia, contrasto tra affermazioni inconciliabili, contraddittorietà e/o manifesta illogicità del percorso argomentativo del giudice d’appello nella richiesta dichiarazione di inefficacia dell’atto del 23 dicembre 2008, trascritto il 24 dicembre.
3.1 Si attinge dalla sentenza impugnata il seguente passo della parte finale della motivazione: ‘Asserisce … la difesa dell’appellata Banca Popolare di Bari che l’atto dispositivo del dicembre del 2007, ovvero la costituzione del fondo patrimoniale … fosse stato già revocato … L’intervento proposto quindi, sulla scorta di tale ulteriore allegazione difensiva, avrebbe, nel corso del giudizio, perso il fondamentale rapporto di un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., con le conseguenze di legge in ordine alla sua stessa ammissibilità’.
Si obietta, ampiamente argomentando, che l’interesse ad agire della dante causa e ora della ricorrente ‘era ed è più che fondato’.
3.2 Il motivo, ictu oculi , è del tutto irrilevante, in quanto quel che si è accertato in ordine alla maturata prescrizione assorbe con totale evidenza il suo contenuto.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 360, primo comma, n.3, e 132, secondo comma, n.5 ( sic ) c.p.c., per ‘assenza e/o carenza’ motivazionale, contrasto tra affermazioni inconciliabili, contraddittorietà e manifesta illogicità del percorso argomentativo quanto alla condanna alle spese di lite.
4.1 Si afferma che la sentenza impugnata ‘è palesemente illegittima per i motivi di impugnazione su innanzi articolati, per cui va riformata anche la statuizione sulla condanna al pagamento delle competenze difensive a carico della Banca Popolare di Bari’; inoltre, avendo il giudice di secondo grado dato atto della inefficacia ‘nei confronti della Banca’ della costituzione del fondo patrimoniale, si sarebbe ‘dovuto quantomeno compensare le spese’.
4.2 Si tratta, nella prima parte, di un motivo assolutamente privo di consistenza del genere talora qualificato ‘non motivo’ – laddove si dichiara illegittima la condanna alle spese di lite per i motivi proposti nel presente ricorso.
Nella seconda parte, si sostiene sinteticamente che si sarebbe ‘dovuto quantomeno compensare le spese’: qui vi è una evidente infondatezza, poiché la dante causa della ricorrente è rimasta in piena soccombenza; e comunque, anche se vi fosse stata una soccombenza solo parziale – come tenta di prospettare, pur in modo conciso ma non criptico, la ricorrente -, il giudice non è obbligato dalla legge ad effettuare una compensazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente alla parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025