Prescrizione Azione Disciplinare: Termine Massimo di 7 Anni e Mezzo
Con una recente sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un chiarimento fondamentale sulla prescrizione azione disciplinare per gli avvocati, stabilendo un limite temporale massimo e invalicabile. Questa decisione segna un punto di svolta rispetto al passato, allineando la disciplina forense a principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo, più vicini al sistema penalistico che a quello civilistico tradizionale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un avvocato per due distinti episodi di presunta violazione del codice deontologico, risalenti rispettivamente al 2015 e al 2016. Dopo le decisioni degli organi disciplinari territoriali e del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il caso è approdato dinanzi alla Corte di Cassazione. Il punto cruciale del ricorso verteva sulla presunta estinzione dell’azione disciplinare per decorso dei termini di prescrizione.
La Decisione delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Di conseguenza, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha stabilito che, al momento della decisione, il termine massimo di sette anni e sei mesi era ampiamente trascorso per entrambi gli illeciti contestati, rendendo l’azione disciplinare non più perseguibile.
Le Motivazioni: la nuova disciplina sulla prescrizione azione disciplinare
Il cuore della sentenza risiede nell’interpretazione dell’articolo 56 della legge n. 247/2012, che ha riformato l’ordinamento professionale forense. Le Sezioni Unite hanno evidenziato una novità cruciale introdotta da questa legge.
Mentre in passato, secondo un’impostazione di natura civilistica, ogni atto interruttivo faceva decorrere un nuovo e intero termine di prescrizione (di cinque anni), la nuova normativa ha introdotto un limite massimo. Il termine base di prescrizione è di sei anni, ma, anche in presenza di atti interruttivi o periodi di sospensione, non può essere prolungato di oltre un quarto. Questo porta il termine complessivo e invalicabile a sette anni e mezzo.
La Corte ha specificato che questa modifica avvicina il sistema disciplinare forense a criteri di natura penalistica, dove esiste un termine massimo di prescrizione per garantire la certezza del diritto e impedire che un professionista resti soggetto a un procedimento disciplinare a tempo indeterminato.
Applicando questo principio al caso concreto, i giudici hanno calcolato che:
1. Per l’illecito del 13/5/2015, il termine massimo era già scaduto al momento della delibera del CNF (14/9/2023).
2. Per l’illecito del 5/9/2016, la prescrizione si è maturata il 5/3/2024, prima ancora della notifica del ricorso per cassazione.
Infine, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: la prescrizione azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che non richieda nuove indagini sui fatti.
Le Conclusioni
Questa pronuncia delle Sezioni Unite ha un’importanza pratica notevole. Offre una garanzia di certezza giuridica per tutti gli avvocati, stabilendo un orizzonte temporale definito per la durata dei procedimenti disciplinari. La fissazione di un termine massimo di sette anni e mezzo impedisce che l’azione disciplinare possa protrarsi indefinitamente, tutelando il diritto del professionista a vedere definita la propria posizione in un tempo ragionevole. La decisione consolida l’evoluzione dell’ordinamento forense verso un modello che bilancia l’esigenza di sanzionare le condotte deontologicamente scorrette con il principio fondamentale della certezza del diritto.
Qual è il termine massimo di prescrizione per un’azione disciplinare contro un avvocato?
Secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, il termine massimo, comprensivo di interruzioni e sospensioni, non può superare i sette anni e mezzo dalla data di commissione dell’illecito.
Come funziona l’interruzione della prescrizione nel nuovo ordinamento forense?
L’interruzione (ad esempio, con la comunicazione dell’illecito) fa decorrere un nuovo termine, ma l’azione disciplinare si estingue comunque una volta trascorso il termine massimo complessivo di sette anni e mezzo, a differenza del sistema precedente che non prevedeva un limite finale.
La prescrizione può essere dichiarata dal giudice anche se non richiesta dall’avvocato?
Sì, la Corte ha confermato che la prescrizione dell’azione disciplinare è ‘rilevabile d’ufficio’, il che significa che il giudice può e deve dichiararla in ogni fase del processo non appena ne constata il compimento, senza bisogno di una specifica richiesta da parte dell’interessato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6549 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 6549 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
cui alla seconda, del 5/9/2016.
L’art. 56, co. 3, della l. n. 247 del 31 dicembre 2012 dispone: <>.
Queste Sezioni unite hanno già avuto modo di osservare che <> (sent. n. 32634/2022).
Non è dubbio che entrambi gli illeciti hanno natura istantanea, poiché l’offesa si è consumata col fatto stesso dell’esternazione delle frasi censurate.
Di conseguenza, il termine di sette anni e sei mesi risulta ampiamente trascorso. L’azione disciplinare relativa al primo degli episodi contestati, risalente al 13/5/2015, era già prescritta al tempo del deposito della sentenza del C.N.F. in data 13/4/2024 (ma, comunque, già lo era al momento della deliberazione del 14/9/2023). L’azione disciplinare relativa al secondo episodio, risalente al 5/9/2016, si è prescritta il 5/3/2024, prima della notifica del ricorso per cassazione (5/4/2024).
Infine, va soggiunto che la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (S.U., n. 36204, 28/12/2023, Rv. 669891 -01).
Assorbita, pertanto, nel resto la doglianza, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
La sopravvenuta maturazione della prescrizione giustifica la declaratoria d’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di