Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3536 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24341/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo
rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in BOLOGNA INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO,
-intimata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO n.2488/2022 depositata il 15.7.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 2.5.2014 il direttore responsabile del settimanale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, riceveva una e.mail dal giornalista freelance NOME COGNOME, con cui il ricorrente era venuto in contatto tramite un comune conoscente di nome ‘NOMENOME, e.mail con la quale il COGNOME proponeva di scrivere un articolo per il settimanale riguardante NOME NOMEdetto NOME
COGNOME, all’epoca vicepresidente di RAGIONE_SOCIALE con delega alla legalità. Nella e.mail il COGNOME evidenziava che testimoni di nozze nel 1980 al matrimonio di NOME COGNOME erano stati due soggetti indicati come mafiosi di grosso calibro, COGNOME NOME ed COGNOME NOME (notizia già pubblicata in precedenza il 29.4.2014 sul periodico ‘I Siciliani giovani’ a firma RAGIONE_SOCIALE‘anonimo NOME), quest’ultimo entrato in RAGIONE_SOCIALE nel 1996, e riferiva di non meglio specificati rapporti fin troppo stretti con procuratori generali e procuratori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE anche in carica ed aggiunti.
Il COGNOME, effettuate le necessarie verifiche, riteneva di non dare corso alla pubblicazione, avendo appreso da materiale ufficiale ed istituzionale, che il COGNOME era al centro di manovre anche RAGIONE_SOCIALEche finalizzate a screditarlo, e dava comunicazione telefonica al COGNOME di tale sua determinazione.
Nell’autunno del 2014, durante un incontro con il COGNOME, che dal giugno di quell’anno risultava indagato, come poi precisato nel marzo 2016 dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Caltanissetta, il COGNOME aveva deciso di riferire per sommi capi l’accaduto al COGNOME, ritenuto indicativo del rischio di pubblicazione di notizie pesanti a carico del COGNOME, senza riferire il nome del giornalista che si era a lui rivolto per la pubblicazione, né quello del comune conoscente che li aveva messi in contatto.
Il 9.2.2015 il quotidiano ‘La RAGIONE_SOCIALE‘ rendeva noto che a carico del COGNOME erano in corso indagini per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ed il 12.2.2015 il COGNOME pubblicava il suo primo articolo sul settimanale ‘Centonove’, nel quale inseriva le stesse notizie sul COGNOME RAGIONE_SOCIALEe quali aveva proposto al COGNOME la pubblicazione su ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il 2.5.2014.
Il 16.3.2015, il giorno prima di quello in cui al Presidente ed al direttore di RAGIONE_SOCIALE era stato recapitato un anonimo che citava il COGNOME come soggetto in contatto con ambienti
mafiosi, dagli stessi ingaggiato per distribuire carte e documenti sottratti a RAGIONE_SOCIALE per danneggiare il sistema di legalità, il COGNOME, che ormai sapeva di essere indagato, aveva scritto al COGNOME affinché gli confermasse per iscritto quanto dettogli a voce nell’autunno 2014, per aiutarlo a ricostruire nei limiti e modi ritenuti opportuni la genesi RAGIONE_SOCIALEa ricevuta sollecitazione a pubblicare notizie nei confronti del COGNOME.
Il 17.3.2015 il COGNOME rispondendo alla richiesta per iscritto, confermava di avere ricevuto a maggio 2014 da un giornalista freelance di Caltanissetta (del quale non faceva il nome), che lo aveva contattato dopo che un vecchio amico, casualmente rincontrato dopo 30 anni su Facebook avente un ruolo istituzionale (del quale non faceva il nome), gli aveva telefonato, una segnalazione finalizzata alla pubblicazione sul periodico ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nella quale venivano elencate in modo insinuante e suggestivo alcune circostanze riguardanti il COGNOME (oltre alla notizia sui testimoni di nozze, quella sui problemi giudiziari a Genova del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia, quella RAGIONE_SOCIALE‘ingresso di COGNOME NOME in RAGIONE_SOCIALE con due società, quella RAGIONE_SOCIALE‘arresto per mafia di COGNOME NOME nel 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘indicazione da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso di COGNOME NOME quale presidente dei giovani di RAGIONE_SOCIALE), ritenute animate dalla volontà di danneggiare la reputazione del COGNOME, e certamente perseguibili penalmente per diffamazione a mezzo stampa in caso di pubblicazione per l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe prove a sostegno, e terminava invocando il principio di riservatezza per evitare il rischio di diffamare terze persone e chiedendo di concordare eventuali utilizzi esterni alla loro corrispondenza.
Avendo il COGNOME appreso dai documenti acquisiti dal Tribunale del riesame di Caltanissetta relativi al processo per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla corruzione ed all’accesso abusivo a sistema informatico a carico del COGNOME (condannato
dal GUP del Tribunale di Caltanissetta a 14 anni di reclusione, pena poi ridotta in secondo grado), che quest’ultimo aveva dichiarato di avere appreso dal COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘invio al medesimo del dossier a suo carico nel maggio 2014 da parte del COGNOME, come poi confermato per iscritto con la lettera del 17.3.2015, il COGNOME medesimo presentava un esposto disciplinare contro il COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con delibera del 4.12.2018 contestava, quindi, al COGNOME la violazione degli articoli 2, nn. 2 e 3, e 9 n. 5 del TU dei doveri del giornalista, in relazione all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa L. 3.2.1963 n.69, ‘ per avere reso noto al signor NOME COGNOME di aver ricevuto, da parte del giornalista NOME COGNOME, un dossier riguardante la sua persona, accompagnato dalla proposta di pubblicazione su RAGIONE_SOCIALE, in tal modo contravvenendo ai doveri di lealtà, colleganza e rispetto del segreto professionale. In epoca successiva al 2 maggio 2014 ‘.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, comprensiva anche RAGIONE_SOCIALE‘audizione del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, pur escludendo che il predetto avesse fatto il nome del giornalista che gli aveva inviato il dossier sul COGNOME per la pubblicazione e del comune amico con funzione istituzionale che aveva favorito il contatto, infliggeva al ricorrente, per aver questi consentito al COGNOME con la lettera del 17.3.2015 di avere conferma RAGIONE_SOCIALE‘identificazione nel COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE‘invio del dossier al direttore di RAGIONE_SOCIALE, in violazione dei doveri dei doveri di riservatezza, colleganza e del segreto professionale, la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura.
Tale sanzione, a seguito del reclamo del COGNOME, veniva confermata dal RAGIONE_SOCIALE con la decisione n. 27/2020, che in particolare evidenziava che l’identificabilità del COGNOME da parte del COGNOME quale autore RAGIONE_SOCIALE‘invio al direttore di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del dossier relativo al
COGNOME, derivava dall’identità esistente tra le notizie contenute nella lettera del 17.3.2015 del COGNOME e quelle riportate nel primo articolo a firma del COGNOME sul settimanale ‘Centonove’ del 12.2.2015.
A seguito di ricorso del COGNOME, contrastato dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 14/19.10.2021 respingeva il ricorso, confermando la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura.
Contro tale ordinanza proponeva appello il COGNOME, contrastato dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, e previa acquisizione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta Procura Generale, la Corte d’Appello di Milano sezione specializzata, con la sentenza n. 2488/2022 del 30.3/15.7.2022 confermava l’ordinanza impugnata e condannava il COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di secondo grado in favore degli appellati.
Contro tale sentenza, non notificata, NOME COGNOME ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE ed alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano il 23.10.2022, affidandosi ad un unico motivo, e chiedendo in via gradata di dichiarare prescritta per decorrenza del termine massimo l’azione disciplinare.
Resistono il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE con separati controricorsi.
Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c., mentre la Procura Generale non ha depositato conclusioni scritte.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 30.1.2024.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo fatto valere il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, individuato nell’avvenuta pubblicazione in data 12.2.2015 da parte di NOME COGNOME sul settimanale ‘Centonove’, RAGIONE_SOCIALEe stesse notizie sulla persona di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEe quali aveva proposto al COGNOME la pubblicazione su ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il 2.5.2014, ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione degli articoli 111 comma 6° RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. per avere la Corte d’Appello travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese in sede di audizione il 29.1.2019 dal COGNOME, che non aveva riconosciuto che quanto da lui scritto nella lettera del 17.3.2015 poteva rendere già all’epoca facilmente identificabili i protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda (ossia il COGNOME ed il personaggio con incarico istituzionale che lo aveva messo in contatto col COGNOME), avendo egli rapportato l’agevole conoscibilità di quei soggetti al riferimento da lui fatto ad un freelance di Caltanissetta e ad una persona conosciuta trenta anni prima a Caltanissetta con un ruolo istituzionale, solo nell’agosto 2018, quando già il COGNOME era stato interrogato dall’autorità giudiziaria di Caltanissetta.
In particolare il COGNOME invoca l’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in quanto ritiene che dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione effettuata il 12.2.2015 da NOME COGNOME sul settimanale ‘Centonove’ di quelle stesse notizie sul conto di NOME COGNOME, che il COGNOME gli aveva inviato tramite la e.mail del 2.5.2014 ai fini RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione su ‘RAGIONE_SOCIALE‘, l’impugnata sentenza avrebbe dovuto trarre come conseguenza che quando il 17.3.2015 egli aveva comunicato per lettera al COGNOME, pur senza fare il nome del giornalista che gliele aveva comunicate, le notizie
in questione, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa già compiuta loro pubblicazione da parte del COGNOME, non esisteva più alcuna ragione di mantenere il riserbo sulla fonte e sul contenuto di quelle notizie, che ormai erano state rese note dalla fonte stessa, per cui andava esclusa qualsivoglia violazione da parte sua dei doveri di riservatezza, di colleganza e del segreto professionale.
Da ultimo, ed in via gradata, il ricorrente invoca la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, maturata il 17.9.2022, dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per effetto del decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 69/1963, decorrente dal 17.3.2015, data RAGIONE_SOCIALEa lettera oggetto di contestazione.
Preliminare rispetto all’esame RAGIONE_SOCIALEa doglianza relativa alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed al travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e RAGIONE_SOCIALEa sua decisività, risulta quello RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘illecito disciplinare per decorrenza del termine massimo di conclusione del giudizio disciplinare.
La circostanza che il ricorrente abbia solo in via gradata invocato la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, non esime la Corte dalla necessità di affrontare prima di ogni altra la relativa questione, sia in quanto la maturazione di tale prescrizione risulta preclusiva rispetto all’esame di qualsivoglia altra questione di merito per il suo carattere preliminare, sia in quanto non è intervenuta una formale rinuncia a tale prescrizione da parte del ricorrente.
Va poi considerato che gli illeciti disciplinari, previsti a tutela di una determinata categoria professionale e non di tutti i consociati, non essendo soggetti al principio di tassativa codificazione preventiva RAGIONE_SOCIALEe condotte sanzionate e di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa legge successiva più favorevole, non essendo soggetti ad amnistia, o indulto, a differenza RAGIONE_SOCIALEe pene accessorie, e non essendo quindi assimilabili ai reati benché anche per essi sia previsto l’esercizio di una potestà punitiva, non possono assoggettarsi analogicamente all’art. 157
comma 7° c.p.p., che solo per i reati consente all’imputato personalmente di rinunciare in modo espresso alla prescrizione, riconoscendo la meritevolezza del suo interesse ad ottenere un’assoluzione nel merito rispetto all’imputazione per la particolare gravità RAGIONE_SOCIALEa sanzione penale, non esistendo una norma analoga per le sanzioni disciplinari.
Va a questo punto riaffermato il principio di diritto enunziato da Cass. sez. un. 4.7.2002 n. 9694 (vedi nello stesso senso Cass. 31.1.2023 n. 2816), secondo cui, nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALEa professione di giornalista di cui alla L. 3.2.1963 n.69, nel quale il procedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE) e l’altra giurisdizionale (che ha inizio con l’impugnazione davanti al Tribunale, ormai ad iniziativa del solo interessato RAGIONE_SOCIALEa detta deliberazione), la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, disciplinata dall’art. 58 RAGIONE_SOCIALEa citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi RAGIONE_SOCIALE‘ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest’ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all’interessato; discolpe presentate per iscritto dall’incolpato) nominati al comma 3°, senza tuttavia che (ai sensi del comma 4° RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola RAGIONE_SOCIALEa interruzione con effetto permanente dettata dall’art. 2945 cod. civ., comma 2°; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve
essere rilevata e dichiarata anche d’ufficio (si vedano anche Cass. 15.1.2007 n. 643; Cass. 17.10.2003, n. 15550).
L’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare può essere sollevata, come nel caso in esame, per la prima volta con il ricorso per cassazione, sempre che il relativo esame non comporti indagini fattuali (Cass. 31.1.2023 n. 2816; arg. da Cass. sez. un. 9.10.2013, n.22956; Cass. sez. un. 11.3.2004, n. 5038).
Nella specie, il termine massimo per la conclusione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di sette anni e sei mesi previsto dall’art. 58 RAGIONE_SOCIALEa L. 3.2.1963 n. 69, decorrente, come richiesto dal ricorrente, dalla lettera inviata dal COGNOME ad NOME COGNOME del 17.3.2015, ultimo atto RAGIONE_SOCIALEa condotta oggetto di contestazione disciplinare, in mancanza di processi penali a carico del giornalista sanzionato, è scaduto il 17.9.2022, data successiva alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare fa ritenere assorbito il motivo di ricorso relativo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. ed al travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, in quanto l’improseguibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare per decorrenza del termine massimo di prescrizione preclude, come sopra anticipato, l’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni di merito.
La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare (vedi in tal senso con riferimento alla categoria professionale dei notai, per i quali ugualmente non si applica l’art. 2945 comma 2° cod. civ. Cass. 14.3.2013 n. 6487; Cass. 28.3.2006 n. 7088).
Il verificarsi di una causa estintiva RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare legato al mero decorso del tempo e non alla fondatezza, o meno RAGIONE_SOCIALEa stessa, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, pronunciando sul ricorso di NOME COGNOME, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2024