Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18947/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1092/2019 depositata il 01/04/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2000, la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) , esponendo: a) di avere acquistato dalla convenuta, in data 29.12.1998, per il prezzo di vecchie Lire 144.000.000 (iva inclusa), una macchina utensile (fresatrice universale) prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE; ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ; b) che il macchinario era stato consegnato in data 15.1.1999 e che da subito aveva presentato vari difetti di funzionamento, tempestivamente denunciati con fax diretto alla RAGIONE_SOCIALE dell’8.04.1999, inoltrato anche alla RAGIONE_SOCIALE il 16.4.1999; c) che erano stati eseguiti interventi di riparazione, anche da parte della stessa ditta produttrice, i quali, tuttavia, non erano risultati idonei alla eliminazione dei vizi.
1.1. L’attrice acquirente chiedeva che, accertato l’inadempimento della venditrice all’obbligo di garanzia, la stessa fosse condannata all’adempimento con l’eliminazione dei vizi e che, stabilito il minor valore effettivo del bene, venisse ridotto il prezzo dello stesso, con «condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra l’importo percepito ed il minor prezzo da corrispondersi alla luce dell’effettivo valore della fresatrice», con revoca, pertanto, del
decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta per il pagamento dell’ultima rata del prezzo.
1.2. In data 11.09.2000 la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta produttrice del macchinario, per essere dalla stessa manlevata, nell’ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall ‘ attrice nei suoi confronti; sosteneva, inoltre, che, in base agli accordi contrattuali, era stata pattuita la garanzia di buon funzionamento del macchinario (art. 8), con esclusione della garanzia per i vizi, da ciò derivandone che la RAGIONE_SOCIALE poteva esercitare solo l’azione volta ad ottenere l’esatto adempimento, mentre era da escludere la possibilità di esercizio della azione per la riduzione del prezzo ( quanti minoris ).
1.3. Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti formulate. In particolare, eccepiva sia la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, dal momento che nessuna contestazione era stata formalmente e ritualmente sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE; sia la prescrizione ex artt. 1495 cod. civ. perché l’azione era stata esercitata oltre un anno dalla consegna.
1.4. Espletata C.T.U., il Tribunale di Parma, con sentenza n. 241/05, revocava l’opposto decreto ingiuntivo, accertando l’inadempimento della venditrice RAGIONE_SOCIALE in ordine alla garanzia per i vizi della fresatrice, di cui riduceva il prezzo del 30% condannando la medesima a pagare all ‘acquirente la somma di € . 15.803,58, oltre accessori e spese; condannava, inoltre, la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE da ogni pregiudizio conseguente la suddetta condanna. Giudicava improponibile la domanda diretta all’eliminazione dei vizi.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE. Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE formulando appello incidentale condizionato finalizzato ad ottenere, tra l’altro, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione dell’opposizione di COGNOME al decreto ingiuntivo, nonché la condanna della stessa alla ripetizione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Anche la COGNOME si costituiva, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli.
2.1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1151/2012 del 21.08.2012, rigettava il gravame confermando integralmente la pronuncia di primo grado, sulla base (per quanto nella presente sede ancora rileva) delle seguenti considerazioni: era risultato ampiamente provato che la RAGIONE_SOCIALE avesse ricevuto, con il fax inoltratole dalla COGNOME in data 08.04.1999, dettagliata e tempestiva notizia dei vizi lamentati dall’acquirente finale; poiché le denunce dei vizi della macchina, pur provenendo direttamente dall’acquirente COGNOME, erano state inviate per conoscenza anche alla RAGIONE_SOCIALE, doveva ritenersi che la prima si fosse rivolta alla RAGIONE_SOCIALE su indicazione della RAGIONE_SOCIALE e che, quindi, nel denunciare i difetti, avesse agito anche per conto di questa; in ogni caso, nella fattispecie, l’esistenza di una tempestiva denuncia e di un tempestivo esercizio dell’azione di garanzia non era necessaria in conseguenza del riconoscimento dei vizi operato dalla RAGIONE_SOCIALE con fax del 02.06.1999, a sua volta inviato sia alla COGNOME che alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva determinato l’insorgenza di un’obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella di garanzia, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’art. 1495 cod. civ. e soggetta, invece, soltanto alla prescrizione ordinaria decennale; il C.T.U. aveva escluso che i difetti segnalati fossero in qualche modo riferibili alle modifiche apportate alla macchina utensile dopo l’acquisto e a richiesta della RAGIONE_SOCIALE.
3. La sentenza n. 1151/2012 della Corte d’Appello di Bologna veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE dinanzi a questa Corte, che -con sentenza n. 6583 del 14.03.2017 – accoglieva il gravame e rinviava la causa al medesimo giudice, sostenendo che, avendo la Corte d’Appel lo accolto la sola domanda di riduzione del prezzo (poiché a sua volta il Tribunale di Parma aveva ritenuto improponibile la domanda diretta all’eliminazione dei vizi: statuizione non contestata, e quindi passata in giudicato) la relativa azione si sarebbe prescritta, in quanto, a séguito del fax datato 02.06.1999 (avente valenza interruttiva della prescrizione), la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE a titolo di garanzia è avvenuta con atto notificato solo l’11.09.2000. Ciò in quanto, precisava questa Corte, con riferimento all’ actio quanti minoris elevata dall’originaria attrice COGNOME, il riconoscimento cosiddetto operoso da parte di NOME (avvenuto con il menzionato fax del 02.06.1999, con il quale la società riconosceva i vizi e si impegnava a riparare il bene) non determina l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale, ma solo l’interruzione di quella annuale.
La citata decisione richiama espressamente i principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (Cass. 13/11/2012, n. 19702), in forza dei quali questa Corte aveva tenuto separata la disciplina delle azioni edilizie (artt. 1492, 1493 e 1494 cod. civ.), che competono per legge al compratore e per le quali è specificamente stabilita la prescrizione annuale, ex art. 1495 cod. civ., dalla diversa obbligazione di facere che il venditore assume impegnandosi ad eliminare i vizi della cosa, soggetta invece al termine di prescrizione decennale: ove, infatti, questa non dia luogo – per espresso accordo delle parti – all’estinzione per novazione della garanzia per vizi apprestata dagli artt. 1490 e ss. cod. civ., a questa essa si affianca, rimanendo ad essa esterna, sicché non vi è spazio per ritenere che
possa influire sulla sua disciplina trasformando da annuale in decennale il termine di prescrizione previsto dall’art. 1495 cod. civ., peraltro insuscettibile di modificazioni per volontà delle parti, stante il divieto sancito dall’art. 2936 cod. civ.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1092/2019, qui impugnata -in parziale riforma della sentenza n. 241/2005 del Tribunale di Bologna -per quel che qui ancora rileva, così decideva:
rigettava la domanda di garanzia e manleva formulata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME: in ossequio alla pronuncia della cassazione con rinvio, la Corte felsinea attribuiva al fax del 02.09.1999 valenza di riconoscimento cosiddetto operoso con effetto interruttivo della prescrizione annuale ex art. 1495 cod. civ. della domanda di riduzione del prezzo. RAGIONE_SOCIALE notificava in data 11.09.2000 l’atto di chiamata in causa di NOME nei cui confronti formulava domanda di manleva e invocava la garanzia del venditore; detta azione era, però, già perenta, in quanto la chiamata in causa di NOME è avvenuta oltre un anno dopo quell’unico atto di interruzione del relativo termine prescrizionale, identificato anche dalla Suprema Corte con accertamento qui vincolante nel fax del 02.06.1999 inviato da NOME;
confermava la condanna di NOME alla restituzione in favore di NOME delle somme da quest’ultima corrisposte in forza dell ‘esecuzione delle sentenze n. 241/2005 del Tribunale di Parma e n. 1151/2012 della Corte d’Appello di Bologna. Aggiungeva la Corte distrettuale che la documentazione prodotta da NOME dimostra che NOME aveva agito per ottenere coattivamente il pagamento di quanto dovuto in forza dei titoli predetti;
condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento integrale delle spese di lite in favore di NOME e di NOME del primo e secondo grado di giudizio, del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
La sentenza veniva impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE, e il ricorso affidato a tre motivi.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti costituite depositavano memoria.
Restava intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente relativa al fatto che i numeri 3) e 5 ) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. siano invocati insieme: la mescolanza eterogena dei profili in relazione ai quali la censura è sollevata non determina alcuna sanzione di inammissibilità, allorquando, come nel caso che ci occupa, la loro formulazione permette di cogliere con chiarezza le doglianze articolate ( ex multis , di recente: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 -02. In senso conforme: Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021, Rv. 663171 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01), che, pertanto, non possono dirsi prospettate «in modo indistinto e arruffato».
Tanto premesso, è possibile esaminare i motivi di ricorso.
Con il primo motivo si deduce non corretta applicazione in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. del principio di diritto desumibile della sentenza della Suprema Corte n. 6583/17, afferente all’asserita prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1495 cod. civ., in collegamento con gli artt. 1490 e 1491 cod. civ., in relazione all’art.
360 comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente, la Suprema Corte – nella pronuncia richiamata – non ha affermato che il fax del 02.06.1999 costituiva «l’unico atto interruttivo del relativo termine prescrizionale», come invece ha dedotto la Corte d’Appello, avendo il giudice di legittimità semplicemente enunciato un principio generale in virtù del quale, pur in presenza di un riconoscimento dei vizi, la prescrizione deve intendersi annuale, e non decennale, quando si agisce per la riduzione del prezzo, ove la garanzia sia autonoma e non comporti novazione delle garanzie esistenti. Nel caso di specie, espone la ricorrente, accade che tra le risultanze documentali si possono individuare altri idonei atti interruttivi della prescrizione: più precisamente, la ricorrente fa riferimento alla produzione in giudizio, mai contestata, del fax del 28.10.1999 indirizzato anche a NOME (doc. 13 del fascicolo di primo grado della parte RAGIONE_SOCIALE), ove l’acquirente ribadiva che i problemi della fresatrice non erano affatto risolti: documento che, dunque, avrebbe identica valenza interruttiva del precedente fax del 02.06.1999.
2.1. Il motivo è inammissibile. Come peraltro rilevato nel controricorso (p. 13), la doglianza cela, dietro le sembianze della violazione di legge, un’inammissibile istanza di riproposizione e revisione valutativa del materiale probatorio. La ricorrente, infatti, richiama un documento (un fax del 28.10 1999) che non risulta ignorato dalla giudice di seconde cure, il quale fa espresso riferimento ad una «fitta corrispondenza» tra le parti (v. sentenza impugnata, p. 3 penultimo rigo). Orbene: ferma restando la non decisività del contenuto del fax (riportato in ricorso nella sua parte ritenuta essenziale: v. p. 15, 1° capoverso), come tale inidoneo a veicolare un’intimazione con effetti interruttivi della prescrizione (Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 279 del 04/01/2024, Rv. 669655 – 01); in ogni caso, pure ai sensi dell’art. 360 n. 5) cod. proc. civ., non è consentito sindacare in sede di legittimità quanto apprezzato e accertato dal giudice del merito riguardo alle acquisite emergenze istruttorie, la cui valutazione e selezione compete esclusivamente allo stesso giudice di merito, essendo possibile soltanto denunciare l’omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare, quindi, il contenuto delle relative valutazioni ovvero il c.d. ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 389 cod. proc. civ. con riferimento alla domanda di «ripetizione» formulata da RAGIONE_SOCIALE in connessione con l’art. 164 cod. proc. civ. e gli artt. 2697 e 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Con due diverse censure la ricorrente si duole, innanzitutto, dell’omessa pronuncia da parte del giudice di seconde cure in merito alla nullità, eccepita da RAGIONE_SOCIALE, dell’atto introduttivo del giudizio di rinvio proposto da NOME ex art. 392 cod. proc. civ., stante l’incertezza del suo oggetto: NOME, infatti, non specificava i versamenti effettuati dei quali richiedeva la ripetizione, depositando telematicamente una serie di documenti all’antivigilia dell’udienza di prima comparizione nel giudizio di riassunzione e, dal canto suo, il giudice del rinvio si limitava ad una semplice condanna generica alla restituzione dei versamenti in favore di NOME. Con una seconda doglianza la ricorrente deduce che i richiamati versamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE siano stati erroneamente ricondotti all’esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado annullate, mentre -precisa la ricorrente -essi seguono all’esecuzione dell’unico titolo azionato, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 2490/2005 opposto, dichiarato
provvisoriamente esecutivo in corso di opposizione, passato in giudicato per mancata impugnazione della sentenza di rigetto dell’opposizione resa dal Tribunale di Parma. Del resto – conclude la ricorrente -le sentenze annullate avrebbero potuto costituire eventuale titolo esecutivo solo per le spese liquidate a titolo di soccombenza, che peraltro mai sono state rimborsate ad RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili evidenziati:
3.1.1. I versamenti effettuati da RAGIONE_SOCIALE per tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da ogni esborso non seguono all’esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 2490/2005 emesso in funzione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di primo grado n. 241/2005 del Tribunale di Parma, confermata dalla sentenza n. 1151/2012 emessa dalla C orte d’ Appello di Bologna, bensì seguono quest’ultima sentenza, che rappresenta il titolo esecutivo all’esito del giudizio di appello : l’art. 389 cod. proc. civ., infatti, è disposizione che riguarda sia l’esecuzione spontanea che quella coatta, e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata come a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d’appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018, Rv. 649347 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9245 del 20/05/2020, Rv. 657686 – 01).
Nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE è tenuta a restituire le somme corrisposte dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di manleva, a séguito del venir meno del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, dapprima confermata in sede di gravame con pronuncia (n. 1151/2012) della Corte d’Appello di Bologn a a sua volta successivamente cassata da questa Corte con sentenza n. 6583/2017.
3.1.2. La Corte d’Appello indica de relato i versamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE oggetto di restituzione, precisati nei documenti da quest’ultima versati in atti nel giudizio di rinvio: orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati desumibili da atti e documenti ritualmente acquisiti nel processo e non contestati dall’altra parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11066 del 02/07/2012, Rv. 622929 -01, richiamata nel controricorso; confermata di recente da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1619 del 16/01/2024, Rv. 669823 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10806 del 05/06/2020, Rv. 658033 – 02). Inconferente è, dunque, il riferimento a principi ribaditi da questa Corte su questione diversa, ossia in tema di mezzi di prova nuovi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15232 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6145 del 2022, riportata in memoria da COGNOME, ove appunto trova conferma l’interpretazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla novella del 2009, che consente la produzione in appello di prove, anche documentali, indispensabili ma non prodotte per causa non imputabile alle parti e, purché però siano comunque specificamente indicate, a pena di decadenza, nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado in contestualità con l’iscrizione a ruolo ).
Nel caso di specie, la somma versata da RAGIONE_SOCIALE è stata prodotta in giudizio e non contestata da RAGIONE_SOCIALE, che si è limitata a censurare la ritualità e l’ammissibilità dei documenti attestanti i versamenti per la complessiva somma di € . 62.718.19 a favore di RAGIONE_SOCIALE; ritualità sulla quale la pronuncia impugnata si è pronunciata con un rigetto implicito (v. dispositivo della sentenza p 4, 6° capoverso; p. 5, 1° capoverso).
3.1.3. E’ del tutto generica l’affermazione contenuta nel mezzo di gravame con la quale la ricorrente sostiene che le spese di lite non furono mai corrisposte ad RAGIONE_SOCIALE: sotto tale profilo il mezzo è inammissibile. RAGIONE_SOCIALE, del resto, sul punto ha fatto valere la sua pretesa in sede di opposizione all’esecuzione : è utile precisare che in tale contesto , con sentenza n. 2054 del 2022, la Corte d’Appello di Bologna, riformando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto -come argomentato supra , punto 3.1.1. -che la cassazione della pronuncia della Corte d’Appello n. 1151/2012 -a conferma della sentenza del Tribunale di Parma n. 241/2005, la quale a sua volta all’epoca aveva legittimato l’emissione del decreto ingiuntivo in favore di RAGIONE_SOCIALE – estende automaticamente i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata, ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. Pertanto, conclude il giudice dell’opposizione all’esecuzione, la sentenza n. 1092/2019 della Corte d’Appello di Bologna ha efficacia immediatamente esecutiva, e l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettata.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ. Per ciò che riguarda la condanna alle spese delle varie fasi in favore della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe errato la Corte d’Appello nell’escludere l’ipotesi di compensazione
anche parziale fra le due parti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente la compensazione delle spese legali anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, comprendendo in esse il caso di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. Espone la ricorrente a tal proposito che la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna n. 1151/2012 aveva posto a sostegno delle tesi un diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 7301 del 2010. La Corte di legittimità ha, invece, deciso sulla base di un insegnamento delle Sezioni Unite successivo (Cass. n. 19702 del 13.11.2012) rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna censurata (n. 1151 del 21.08.2012). In ogni caso, insiste la ricorrente, anche a prescindere dalla soccombenza di NOME nella fase di riassunzione (per essere stata rigettata la sua richiesta di rivalutazione monetaria), si è in presenza di una questione per lo meno dubbia, con ogni relativa conseguenza.
4.1. Il motivo è infondato. L’art. 92, comma 2, vigente ratione temporis (all’epoca della riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio) così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Dalla lettera della disposizione («può» compensare le spese tra le parti) si evince con chiarezza che si tratta di una scelta lasciata al giudice del merito, che questi potrà esercitare ricorrendo le condizioni tassative previste dalla legge.
Nel caso che ci occupa, anche a voler considerare che vi sia stato un mutamento giurisprudenziale dovuto alla correzione interpretativa
contenuta nella pronuncia di questa Corte n. 19702/2012 in tema di distinzione della disciplina delle azioni edilizie dalla diversa obbligazione di facere che il venditore assume impegnandosi ad eliminare i vizi della cosa, tanto non basta a sindacare la scelta della Corte felsinea, che ha ritenuto di escludere la compensazione, nonostante in astratto ricorresse una condizione normativa per accordarla, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del mancato ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, con distrazione delle spese a favore dei difensori anticipatari della RAGIONE_SOCIALE che ne hanno fatto richiesta.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda