Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25164 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18590 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.P_IVA.v.a./cP_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del l’AVV_NOTAIO, rappresenta to e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 352 dei 18.5/13.6.2020,
udita la relazione nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 93 l.fall. la ‘ RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Palermo.
Esponeva che aveva stipulato con la società poi fallita due contratti di affiliazione commerciale, registrati in data 29.5.2017 e 27.10.2017, e che a parziale pagamento dei debiti assunti la ‘RAGIONE_SOCIALE le aveva rimesso in data 10.10.2018 due assegni bancari, entrambi di importo pari ad euro 20.000,00, ambedue rimasti insoluti (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Esponeva che avverso il decreto ingiuntivo n. 25021/2018 per la somma di euro 40.000,00, oltre accessori, emesso -su suo ricorso e sulla scorta degli assegni – dal Tribunale di Roma la debitrice aveva proposto opposizione, opposizione interrotta a seguito del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE e poi proseguita innanzi al Tribunale di Roma – dal curatore fallimentare, onde dar seguito alla domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti che l’opponente in bonis aveva esperito – per asserito inadempimento di controparte.
Chiedeva dunque l’ammissione al passivo per gli importi di euro 44.406,03, con interessi successivi , come da precetto intimato sulla scorta dell’ingiunzione di pagamento, di euro 1.523,50, per spese dell’infruttuoso pignoramento mobiliare, e di euro 1.735,00, oltre accessori, per spese e competenze legali re lative alla procedura prefallimentare promossa in danno della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso principale, pag. 3) .
Il giu dice delegato denegava l’ammissione come da parere d el curatore, il quale aveva eccepito che ‘l’efficacia esecutiva degli assegni è limitata ad un periodo di sei mesi dalla loro emissione’ (così ricorso principale, pag. 6) .
La ‘ DBD ‘ proponev a opposizione ‘.
Resisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Adduceva che il giudice delegato aveva correttamente opinato per l’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare , viepiù che la data apposta sugli assegni non corrispondeva a quella -precedente -di effettiva emissione, sicché i titoli erano nulli.
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO dei 18.5/13.6.2020 il Tribunale di Palermo rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.
Evidenziava dapprima il tribunale che l’ordine di esibizione delle scritture contabili -di cui si era formulata istanza -era del tutto superfluo a motivo del l’inapplicabilità al curatore degli artt. 2709 e 2710 cod. civ.
Evidenziava poi che l’azione cartolare correlata agli assegni bancari all’uopo emessi doveva reputarsi senz ‘altro prescritta (cfr. decreto impugnato, pag. 6) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi -di cui il terzo ed il quinto in forma duplice articolati la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso e, in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale condizionato; in ogni caso con il favore delle spese. Il curatore ha dato att o dell’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115/2002.
La ricorrente ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
Il curatore controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2938 cod. civ. e dell’art. 99, 6° co. e 7° co., l.fall.
Deduce in primo luogo che la dichiarazione resa nel corso de ll’ adunanza dell’11.10.2019 dal curatore ‘il richiamo all’efficacia esecutiva dei titoli di credito non è fondato, in quanto omette di considerare che l’efficacia esecutiva degli assegni è limitata ad un periodo di sei mesi dalla loro emissione’ non è idonea ai fini della rituale proposizione dell’eccezione di prescrizione (cfr. ricorso principale, pag. 11) .
Deduce invero che la dichiarazione del curatore non reca né specificazione del dies a quo e del dies ad quem né esplicitazione della volontà di avvalersi dell’effetto correlato al decorso del tempo (cfr. ricorso principale, pag. 11) .
Deduce in secondo luogo che in sede di opposizione il curatore si è costituito tardivamente, sicché l’organo concorsuale era decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. ricorso principale, pag. 12) .
Il primo motivo del ricorso principale va respinto.
Va ribadito che la prescrizione – nei termini surriferiti dell’azione cartolare era stata ‘ già dedotta in sede di verifica ‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 3; ricorso, pag. 11) .
Va rimarcato che la ragione di censura in primo luogo veicolata dal mezzo in disamina non rinviene alcun riflesso nel corpo del decreto impugnato.
Su tale scorta inevitabile è il riferimento all’elaborazione di questa Corte.
In nanzitutto, all’insegnamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo
allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di ‘autosufficienza’, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804) .
Ebbene, la ricorrente principale non ha assolto né l’uno né l’altro degli oneri surriferiti. Per giunta, l ‘ illustrazione dei motivi di opposizione ex art. 98 l.fall. cui la ‘DBD’ ha fatto luogo in ricorso (cfr. pagg. 6 -7) , non fornisce alcun riscontro della contestazione in ordine alla formulazione dell’eccezione di prescrizione.
Dipoi , all’insegnamento secondo cui n el giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, che comporti l’allargamento della materia del contendere – con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni – oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante da un giudicato interno (cfr. Cass. 12.8.2004, n. 15673; Cass. 25.10.2017, n. 25319) .
In questi termini la ragione di censura in disamina veicola una ‘ quaestio facti ‘ che comporta senza dubbio la dilatazione in questa sede della materia del contendere (cfr. Cass. sez. lav. 12.4.1983, n. 2593, secondo cui l’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso proprio e deve perciò essere sollevata dalla parte chiaramente, sebbene senza necessità di formule sacramentali e senza riferimento a precisi dati normativi, essendo sufficiente che dall ‘ atto risulti la volontà della parte stessa di avvalersene, mentre resta affidato al giudice del merito l’accertamento circa l’effettiva proposizione, con indagine di fatto che è sottratta alla censura di legittimità se congruamente e correttamente motivata) .
La ragione di censura è dunque ‘nuova’ ed il relativo vaglio è precluso.
La ragione di censura in secondo luogo veicolata dal mezzo in disamina si correla a profili di doglianza formulati con il terzo motivo di ricorso.
Pertanto, ai rilievi da svolgere in sede di delibazione segnatamente del secondo profilo di censura veicolato dal terzo mezzo di impugnazione senz’altro si rimanda.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 55 e 75 r.d. n. 1736/1933 e dell’art. 642 cod. proc . civ. anche in relazione all’art. 2948 cod. civ.
Premette che il tribunale ha reputato prescritta l’azione cartolare, tra l’ altro, alla stregua del l’a ssunto per cui ‘ha senz’altro valenza significativa, innanzitutto, il fatto stesso che parte opponente abbia agito, in separata sede, col (…) ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che tanto sarebbe stato del tutto superfluo ove gli assegni avessero avuto efficacia esecutiva’ (così decreto impugnato, pag. 6) .
Indi deduce che il surriferito assunto è del tutto ingiustificato, siccome il portatore dell’assegno bancario, che pur ha efficacia di titolo esecutivo, ha interesse a richiedere l’ingiunzione, onde disporre di un titolo idoneo ai fini de ll’iscrizione dell’ipoteca (cfr. ricorso principale, pag. 13) .
Deduce, per altro verso, che sono valse ad interrompere la prescrizione la presentazione all’incasso degli assegni, avvenuta in data 23.10.2018, la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, avvenuta in data 10.1.2019, il tentativo di pignoramento mobiliare, il deposito in data 2.4.2019 del ricorso per la dichiarazione di fallimento e l’inoltro in data 2.8.2019 della domanda di ammissione al passivo (cfr. ricorso principale, pag. 14) .
Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.
Il suindicato passaggio motivazionale è stato dal tribunale formulato ad abundantiam .
In tal guisa la ricorrente principale non ha interesse a censurarlo.
Propriamente, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘ad abundantiam’ , e pertanto non costituente ‘ ratio decidendi ‘ della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).
Le ragioni di doglianza veicolate per altro verso dal mezzo in disamina non si correlano alla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
Il tribunale ha evidentemente ritenuto -giacché ha assunto, sulla scorta della ‘ e-mail del 29 .11.2017 (…) si riferisce ad assegni da incassare’ (così decreto impugnato, pag. 7) , che i titoli erano ‘stati emessi all’inizio del rapporto contrattuale di franchising tra maggio e agosto del 2017’ (così decreto impugnato, pag. 7) -che il termine semestrale di prescrizione dell’azione cartolare fosse giunto a compimento tra la fine del 2017 ed i primi mesi del 2018.
Ebbene, gli asseriti eventi interruttivi sono tutti, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente principale, cronologicamente successivi.
15. Con il terzo motivo la ricorrente principale den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 55 e 75 r.d. n. 1736/1933 e dell’art. 99, 6° co. e 7° co., l.fall. nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111 Cost., il vizio di motivazione apparente e incomprensibile.
Deduce in primo luogo che è oscura la motivazione alla cui stregua il tribunale ha opinato per l’intervenuta prescrizione (cfr. ricorso principale, pag. 15) .
Deduce in secondo luogo che la curatela si è costituita in sede di opposizione tardivamente, due giorni prima dell’udienza, sicché a motivo dell’intervenuta decadenza ‘i l fatto relativo all’asserita emissione degli assegni in una data diversa da quella riportata sui titoli stessi, o vuoi pure privi di data, non è mai stato validamente e tempestivamente dedotto nel giudizio e (…) Tribunale , (…) anche di ufficio, avrebbe dovuto rilevarne la tardività’ (così ricorso principale, pagg. 16 – 17) .
Deduce in terzo luogo che ha errato il tribunale ad attribuire valenza dirimente alla comunicazione di posta elettronica datata 29.11.2017, ove non vi è alcuna indicazione specifica (cfr. ricorso principale, pag. 17) ; che ha errato il tribunale a reputare comprovata in chiave evidentemente presuntiva l ‘asserit a fittizietà della data -10.10.2018 -riportata su entrambi gli assegni (cfr. ricorso principale, pag. 17) ; che ha errato il tribunale a ritenere che il testo della ‘ mail ‘ del 29.11.2017 consentisse di inferire che gli assegni nella stessa comunicazione menzionati fossero quelli datati 10.10.2018 (cfr. ricorso principale, pag. 19) ; che al riguardo non si è al cospetto di un indizio grave e preciso, viepiù che elementi di segno diverso, tra cui l’elenco dei creditori della fallita, de pongono per la sussistenza del credito (cfr. ricorso, pag. 19) .
Il terzo motivo del ricorso principale parimenti va respinto.
Si rimarca, in ordine al primo profilo di censura, che nessuna forma di anomalia rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si scorge nei passaggi motivazionali in virtù dei quali il tribunale ha opinato per l’intervenuta prescrizione dell’azione cartolare.
Segnatamente, con riferimento all’anomalia della motivazione ‘apparente’ (che si configura allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) , il tribunale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, id est le ragioni, ancorate peraltro alla ‘ mail ‘ del 29.11.2017, alla stregua delle quali il termine di prescrizione dell’azione cartolare dovesse considerarsi giunto a compimento.
18. Si reitera, in ordine al secondo profilo di censura, che la prescrizione, correlata evidentemente all’emissione degli assegni (‘all’inizio del rapporto contrattuale di franchising tra maggio e agosto del 2017 ‘ : così decreto impugnato, pag. 7) in data antecedente a quella figurante apposta sui titoli, era stata dal curatore eccepita nel corso della verifica del passivo ed il giudice delegato a veva denegato l’ammissione al passivo, appunto, in accoglimento dell’eccezione dell’organo gestorio.
Il pregiudiziale profilo dell’antecedente rispetto all’apparente data di emissione dei titoli ed il conseguente effetto estintivo dell’azionata pretesa creditoria (cartolare) , dunque, si erano già radicati all’ esito della verifica del passivo, sicché a tal proposito il curatore, in sede di opposizione, non aveva da sollevare eccezioni nelle forme rituali, pena l’eventuale decadenza, bensì aveva, al più, da svolgere mere difese a fronte degli avversi motivi ex art. 98 l.fall.
19. Si rappresenta, in ordine al terzo profilo di censura, che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di
legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia moti vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante) .
Ovviamente, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del Giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234; Cass. (ord.) 25.9.2023, n. 27266; Cass. 11.5.2007, n. 10847, secondo cui spetta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento ‘di fatto’ che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo).
Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 52 e 99, 6° co. e 7° co., l.fall. nonché dell’art. 1988 cod. civ.
Premette che il tribunale ha reputato che agli assegni non poteva essere attribuito valore di promessa di pagamento, siccome ‘il rapporto fondamentale sotteso ai titoli è al momento sub iudice ed oggetto di diverse contestazioni, sicché non può ritenersi configurata la presunzione iuris tantum ‘ (così decreto impugnato, pag. 8) .
Indi deduce che siffatta affermazione viola la regola dell’esclusività del la verifica del passivo, giusta la quale le ragioni dei creditori del fallito vanno acclarate in sede di accertamento del passivo fallimentare.
Deduce dunque che non ha alcun rilievo il diverso, ancorché connesso, e pendente giudizio nell’ambito del quale la curatela ha atteso alla riassunzione della opposizione all’ingiunzione proposta dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in bonis , opposizione con la quale la RAGIONE_SOCIALE poi fallita aveva esperito domanda riconvenzionale (cfr. ricorso principale, pag. 23) .
Il quarto motivo del ricorso principale analogamente va respinto.
Propriamente il mezzo in disamina non si confronta, non si correla alla ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
Il tribunale ha dapprima premesso l ‘insegnamento di questo Giudice secondo cui l’assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell ‘ art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l ‘ azione cartolare non possa essere più esperita per l ‘ intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione ‘ iuris tantum ‘ dell ‘ esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della
promessa di pagamento dispensato dall ‘ onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. 29.9.2011, n. 19929; Cass. 8.2.2006, n. 2811) .
Indi -il tribunale – ha ritenuto, nel quadro di tale insegnamento, che la presunzione ‘ iuris tantum ‘ di esistenza del rapporto fondamentale non potesse nella specie configurarsi, cioè che dovesse nella specie reputarsi ‘ superata ‘ alla luce delle contestazioni, evidentemente all’uopo delibate, mosse dalla curatela fallimentare nel connesso giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma.
Il tribunale ha dunque atteso ad una valutazione ‘di merito’ , all’insegna della quale ha reputato ‘vinta’ la presunzione.
E tale riscontro ‘in fatto’ la ricorrente principale propriamente non ha censurato, giacché con il mezzo in disamina, appunto, ha ancorato la sua doglianza all’asserito ‘ error in iudicando ‘ correlato alla previsione del 2° co. dell’art. 52 l.fall. ovvero al rilievo per cui ‘avrebbe dovuto essere il Tribunale fallimentare ad assumere la decisione sulle (non) contestazioni della curatela e non far dipendere il proprio apprezzamento dalla pendenza dinanzi al altro Giudice di un altro giudizio’ (così ricorso, pag. 22) , decisione che, viceversa, il tribunale ha assunto.
23. Un ‘ ulteriore duplice notazione si impone.
Per un verso, con il motivo in disamina per nulla si censura la motivazione ‘ spesa ‘ in parte qua dal tribunale.
Quindi, il profilo della congruenza ed esaustività della motivazione a tal riguardo non può che esulare dalla valutazione demandata a questa Corte.
Per altro verso, per nulla si giustifica l’ulteriore profilo di doglianza secondo cui ‘le asserite contestazioni non entrate nel giudizio ,
in virtù della tardività della costituzione della curatela fallimentare’ (così ricorso, pag. 20) .
In verità, la stessa ricorrente ha dato atto che di già in sede di accertamento del passivo, recte in sede di predisposizione del progetto di stato passivo, il curatore si era espresso in senso contrario – indicazione poi recepita dal giudice delegato all’ammissione del credito de quo agitur , ‘essendo (…) le somme contestate’ (così ricorso, pagg. 5 -6) .
Perciò, il complesso delle contestazioni costituiva allegazione (ex art. 2728, 2° co., ultima parte, cod. civ.) già ‘calata’ nell’accertamento del passivo sin dal suo antecedente ed ineludibile sviluppo procedimentale, cosicché non esplica valenza alcuna la circostanza per cui in sede di opposizione allo stato passivo la curatela si sia costituita tardivamente.
In sede di opposizione, difatti, la curatela non aveva da attendere ex novo all’allegazione, aveva unicamente da r ibadire -in guisa di mera difesa -l’allegazione già operata.
C on il quinto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 89 l.fall. e dell’art. 210 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia.
Deduce che ha errato il tribunale a respingere la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. di esibizione delle scritture contabili, affinché si procedesse al riscontro mercé le medesime scritture del credito azionato; che le scritture contabili del fallito costituiscono uno strumento imprescindibile ai fini della ricostruzione della situazione debitoria (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce inoltre che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla sollecitata esibizione dell’elenco, avente indubbia valenza confessoria, dei propri creditori che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva allegato al ricorso proposto ai fini della propria dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 26) .
Il quinto motivo del ricorso principale è propriamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome il tribunale si è uniformato alla giurisprudenza di questo Giudice.
26. Al riguardo, appunto, non può che ribadirsi l’elaborazione di quest a Corte. Ovvero, da un canto, l’insegnamento a tenor del quale a l curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui -è il caso de quo – non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute (cfr. Cass. (ord.) 4.12.2020, n. 27902; Cass. 7.7.2015, n. 14054) .
Ovvero, d’altro canto, l’insegnamento a tenor del quale il provvedimento di cui all ‘ art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass. (ord.) 3.11.2021, n. 31251; Cass. Sez. lav. 23.2.2010, n. 4375; Cass. 2.2.2006, n. 2262) .
Evidentemente, alla luce di tal ultima indicazione giurisprudenziale, non assume rilevanza l’omessa pronuncia in ordine all’elenco dei creditori.
Va soggiunto che il mancato riscontro da parte del giudice delegato al fallimento della richiesta ex art. 90 l.fall. di accesso alle scritture contabili della fallita non è propriamente né deducibile né censurabile in questa sede.
C on l’unico motivo il ricorrente incidentale condizionato denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ . l’omesso esame di fatto decisivo.
Premette che, a seguito del riscontro dell’effettiva data di emissione degli assegni, ha nella propria memoria difensiva invocato la declaratoria di nullità dei titoli in quanto emessi privi di data (cfr. ricorso incidentale, pag. 26) .
Indi deduce che il tribunale ha omesso ‘totalmente di considerare il tema de lla postdatazione degli assegni e della conseguente nullità originaria’ (così ricorso incidentale, pag. 27) .
Evidentemente il rigetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale, espressamente esperito in via subordinata.
In dipendenza del rigetto del ricorso principale la ricorrente principale va condannata al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Si è premesso che il curatore ha dato atto dell’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato ex art 144 d.P.R. n. 115/2002. Il pagamento, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, va pertanto eseguito a favore dello Stato.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugn azione ai sensi dell’art. 13, 1 ° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare allo Stato le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte