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Prescrizione art. 1669 c.c.: no all’azione ex 2043

Una proprietaria agiva contro il direttore dei lavori per gravi difetti di costruzione. La domanda è stata respinta per prescrizione art. 1669 c.c. La Cassazione ha confermato che, se la fattispecie rientra nella norma speciale (art. 1669 c.c.), non è possibile “ripiegare” sull’azione generale di risarcimento (art. 2043 c.c.) una volta che la prima sia prescritta. La specialità della norma prevale.

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Difetti di Costruzione: la Prescrizione dell’Art. 1669 c.c. Blocca l’Azione Generale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto immobiliare: il rapporto tra la responsabilità speciale del costruttore per gravi difetti e l’azione generale di risarcimento del danno. La decisione chiarisce che la prescrizione art. 1669 c.c., una volta maturata, impedisce al danneggiato di ricorrere alla più generica azione prevista dall’art. 2043 c.c., in virtù del principio di specialità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla domanda di una proprietaria di un immobile che conveniva in giudizio il progettista e direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni dovuti a gravi vizi di costruzione. I giudici di primo e secondo grado respingevano la domanda, ritenendola prescritta.

Il Tribunale, infatti, aveva ricondotto la richiesta nell’alveo dell’art. 1669 c.c., che disciplina la responsabilità decennale dell’appaltatore per rovina e gravi difetti di immobili. Il termine per agire, in questo caso, è di un anno dalla scoperta del vizio. I giudici avevano individuato il momento della scoperta nella data di deposito di una consulenza tecnica in un procedimento penale (26 novembre 2002). Nonostante alcune lettere di messa in mora inviate nel 2003, l’atto di citazione era stato notificato solo il 12 maggio 2005, ben oltre l’anno previsto dalla legge. La Corte d’Appello confermava tale impostazione, rigettando il gravame.

La Prescrizione art. 1669 c.c. e il Principio di Specialità

La proprietaria decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la genericità con cui la controparte aveva sollevato l’eccezione di prescrizione e, soprattutto, la mancata applicazione dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), che prevede un termine di prescrizione più lungo. Secondo la ricorrente, una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. per intervenuta prescrizione, i giudici avrebbero dovuto valutare la sua domanda secondo le regole generali della responsabilità extracontrattuale.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo chiarimenti fondamentali. In primo luogo, ha ribadito che per sollevare validamente un’eccezione di prescrizione è sufficiente che la parte interessata deduca l’inerzia del titolare del diritto, senza necessità di specificare ogni singolo dato. Sarà poi il giudice a qualificare giuridicamente i fatti e ad applicare la norma corretta.

Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il rapporto tra l’art. 1669 c.c. e l’art. 2043 c.c. La Corte ha stabilito un principio netto: l’art. 1669 c.c. costituisce una norma speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 2043 c.c. Questo significa che la responsabilità per gravi difetti di costruzione trova la sua disciplina specifica ed esclusiva nell’art. 1669 c.c.

Di conseguenza, se una situazione concreta presenta tutti i presupposti per l’applicazione della norma speciale (come nel caso in esame), il danneggiato deve agire entro i termini perentori da essa previsti. Non è possibile, una volta che l’azione speciale si è prescritta, tentare di “recuperare” il diritto al risarcimento utilizzando l’azione generale. L’art. 2043 c.c., spiegano i giudici, può essere invocato solo nei casi in cui, sin dall’origine, manchino i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale. Permettere un “ritorno” alla norma generale dopo la scadenza del termine speciale significherebbe vanificare la scelta del legislatore di prevedere termini più brevi per questa specifica fattispecie.

Le Conclusioni

L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Chi subisce danni da gravi difetti costruttivi deve essere estremamente diligente nel rispettare i termini di denuncia e di azione previsti dall’art. 1669 c.c. (denuncia entro un anno dalla scoperta e azione legale entro un anno dalla denuncia). La scadenza di questi termini comporta la perdita definitiva del diritto al risarcimento, senza possibilità di appello alla più generica e più lunga prescrizione quinquennale dell’art. 2043 c.c. La specialità della norma prevale, imponendo un onere di tempestività a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Un’eccezione di prescrizione deve essere dettagliata per essere valida?
No. Secondo la Cassazione, è sufficiente che la parte alleghi il fatto costitutivo dell’eccezione, ovvero l’inerzia del titolare del diritto per il tempo previsto dalla legge. Non è necessario specificare nel dettaglio la norma applicabile, poiché spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti.

Se l’azione per gravi difetti (art. 1669 c.c.) è prescritta, posso chiedere il risarcimento con l’azione generale per fatto illecito (art. 2043 c.c.)?
No. La Corte ha chiarito che l’art. 1669 c.c. è una norma speciale. Se i presupposti per la sua applicazione erano presenti sin dall’inizio, non è possibile invocare la norma generale dell’art. 2043 c.c. solo perché l’azione specifica è ormai prescritta. L’azione generale è applicabile solo quando mancano fin dall’origine i presupposti della norma speciale.

Quando inizia a decorrere il termine di un anno per agire legalmente secondo l’art. 1669 c.c.?
Il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno in cui il danneggiato acquisisce un grado di conoscenza oggettiva e completa della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Nel caso di specie, tale momento è stato identificato con il deposito della consulenza tecnica in sede penale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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