Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24455/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentato e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.c..; RAGIONE_SOCIALEp.a.; COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE.n.c.; RAGIONE_SOCIALEONLUS; COGNOME NOME; SOCIETA’ NOME COGNOME E COGNOME RAGIONE_SOCIALEr.l.; RAGIONE_SOCIALE.p.a.; COOP RAGIONE_SOCIALE. a r.l.; RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALEn.c.; RAGIONE_SOCIALEn.c.; COGNOME NOME COGNOME
TRASPORTI DI COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE. IN LIQUIDAZIONE; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese d all’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrenti-
-nonché-
DITTA TRASPORTI PESANTI DI RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE (GIÀ DAIMLER AG); RAGIONE_SOCIALE (PUBL); RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE.; RAGIONE_SOCIALE N.V.; RAGIONE_SOCIALE; SCANIA AB; SCANIA CV A; RAGIONE_SOCIALE (GIÀ MAN SE); RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE); RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappres. p.t;
-intimati-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.c..; RAGIONE_SOCIALEp.a.; COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE.n.c.; RAGIONE_SOCIALEONLUS; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE‘ NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEr.l.; RAGIONE_SOCIALE.p.a.; COOP RAGIONE_SOCIALE. a r.l.; RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALEn.c.; RAGIONE_SOCIALEn.c.; COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE.. IN LIQUIDAZIONE; COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE NOMERAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappresentate e difese dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in att i;
-ricorrenti incidentali-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; SCANIA AB; SCANIA CV A; SCANIA RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE); RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE); RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
-resistenti al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 2874/2023 della Corte d’Appello di Milano pubblicata, e notificata a Iveco, in data 10 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2025 dal Cons. rel., dott. COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE., RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALEc, Cooperativa sociale p.g. Frassati di produzione e lavoro scs -onlus, COGNOME Andrea; Societa’ emiliana COGNOME RAGIONE_SOCIALE affini- RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PalmoRAGIONE_SOCIALE.lli COGNOME RAGIONE_SOCIALEn.c., RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Giuseppe, Sanlorenzo RAGIONE_SOCIALE di Sanlorenzo Luigi e c. s.n.c.. in liquidazione, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE., COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE– quale gruppo di acquirenti di autocarri- conveniva la RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale delle imprese di Milano chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta
per l’illecita maggiorazione del prezzo d’acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 beni grazie alla formazione di un cartello, da parte delle case costruttrici, tra gennaio 107 e gennaio 2011, accertata dalla Commissione UE, con decisione del 19.7.2016, per euro 6.685.000,00 circa, in violazione della normativa antitrust, e di condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti.
RAGIONE_SOCIALE chiamava in causa le altre case costruttrici.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale rigettav a l’eccezione di prescrizione quinquennale (decorrente dall’adozione del p rovvedimento della Commissione).
Con sentenza del 10.10.2023 la Corte territoriale rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE, per mancata prova della ragionevole percezione del danno ingiusto in epoca anteriore usando l’ordinaria diligen za, in quanto erano generici sia il comunicato stampa della Commissione di avvio delle indagini, che gli articoli di stampa, da cui l’impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle parti ritenute danneggianti, peraltro implicanti meri sospetti non idonei a fondare un’azione giudiziaria.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello, con unico motivo, illustrato da memoria. Parte controricorrente resiste con controricorso, formulando ricorso incidentale, illustrati da memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 2935 e 2947, cc, lam entando che la Corte d’appello ha omesso la valutazione riguardante la conoscibilità degli eventi dannosi cagionati da Iveco e le parti chiamate in causa per l ‘asserita illecita maggiorazione del prezzo d’acquisto (in quanto comprensivo di illecito sovraprezzo) di 233 autocarri, grazie alla formazione di un cartello, sulla base del criterio della diligenza media esigibile dall’agente -modello- cui era riferibile parte attrice- avendo essa indag ato solo sulla prova dell’effettiva conoscenza, ritenendo che la
percezione degli effetti della condotta anticompetitiva, relativamente all’aumento del prezzo degli autocarri acquistati, non fosse sufficiente per far decorrere la prescrizione, essendo necessaria la coscienza dell’ingiustizia del danno correlata al momento nel quale il soggetto interessato fosse stato ragionevolmente ed adeguatamente informato che tale aumento si poneva quale conseguenza dell’illecito anticoncorrenziale.
La rico rrente assume altresì che la Corte d’appello ha omesso di considerare che il termine di prescrizione potesse decorrere dalla notizia dell’inizio delle indagini sull’illecito, attraverso i vari mezzi di comunicazione citati, dai quali era desumibile la percezione dell’ingiustizia del danno in questione.
L’unico motivo del ricorso incidentale ha ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in relazione al fatto che i ricorsi esaminati erano due (uno presentato da COGNOME e l’altro da Iveco) , non riuniti, sebbene la stessa Iveco avesse richiesto la riunione dei giudizi.
Il motivo del ricorso principale è inammissibile.
Va premesso che in tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione, ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto (Cass, n. 1923/25) e che il “dies a quo” dal quale inizia a decorrere la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno causato dalla violazione della normativa antitrust nei confronti dell’impresa concorrente, operante nel medesimo settore di quella dominante, è suscettibile di coincidere, non con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, ma con quella di avvio della relativa istruttoria, ben potendosi presumere che l’impresa danneggiata osservi e vigili, secondo l’ordinaria diligenza, sulle
condotte delle altre imprese miranti ad escluderla dalla competizione nello stesso mercato di riferimento (Cass. n. 30783/22).
Nel caso concreto, la censura non coglie la ratio decidendi , la quale non è limitata alla conoscenza effettiva, ma riguarda anche la conoscibilità esigibile.
Al riguardo, la Corte d’appello , affermando che dalla genericità delle fonti informative derivavano sia l’impossibilità di ricondurre la notizia del cartello alla sfera di conoscenza delle danneggianti, sia l’implicazione di meri sospetti, ha inteso escludere non solo la conoscenza effettiva, ma anche quella esigibile in base alla diligenza media. La censura resta pertanto estranea alla ratio decidendi .
Trattasi, peraltro, di conclusione coerente alle caratteristiche del danno da illecito anticoncorrenziale.
In particolare, è stato ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine non rileva il momento in cui l’agente compie l’illecito o quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass., n. 5232/2024, in particolare il punto 1.4. relativa alla medesima vicenda di cui al presente giudizio; il principio è stato ribadito di recente dalla Corte di giustizia: si è evidenziato, per la precisione, proprio con riferimento all’illecito concorrenziale accertato dalla Commissione il 19 luglio 2016, di cui si dibatte, che i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non possano iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale
violazione, nonché dell’identità dell’autore della stessa – Corte giust. UE 22 giugno 2022, C-267/20, cit., 61).
Il ricorso incidentale è tardivo, in relazione al termine breve di impugnazione.
Giova rilevare che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., n. 33733/2023; n. 15220/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge , con attribuzione all’avv. NOME COGNOME quale procuratore antistatario.
Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME