Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 2932 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO–NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 563/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, emessa il 23/11/2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede il rigetto del ricorso con l’affermazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo.
Fatti di causa
Il Tribunale di Perugia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, in ordine alla domanda con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 245.019,39 EUR a titolo di premio per il rinvenimento di reperti archeologici di una domus romana nei locali seminterrati del Palazzo del Cardinale di Assisi.
La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE società, confermando il difetto di giurisdizione. Ha motivato richiamando i principi dettati da queste Sezioni Unite con le sentenze n. 1347 del 1989, n. 11796 del 2005 e n. 5353 del 2011. Ha osservato che, per quanto in effetti il Presidente del Tribunale di Perugia avesse, su ricorso RAGIONE_SOCIALE medesima società ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, terzo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, nominato un tecnico per stabilire il valore dei RAGIONE_SOCIALE rinvenuti, il procedimento amministrativo afferente alla determinazione del premio non poteva considerarsi concluso. Difatti, eseguita la stima dei RAGIONE_SOCIALE da parte del tecnico incaricato in caso di disaccordo del privato rispetto alla determinazione ministeriale, sarebbe stato nella facoltà RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione determinare comunque l’entità effettiva de l premio in misura non superiore alla metà del valore RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate (art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004); e sarebbe stato ancora nella facoltà RAGIONE_SOCIALE amministrazione scegliere la giusta modalità compensativa, tra il pagamento del premio in denaro, il rilascio di parte RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate, oppure (a richiesta) il credito d’imposta. Pertanto, in caso di determinazione non accettata del premio, come nella fattispecie concreta in cui RAGIONE_SOCIALE , per l’appunto, non aveva accettato l’importo offerto dall’amministrazione di 94.738,63 EUR , al privato doveva attribuirsi la sola facoltà di adire il giudice amministrativo onde tutelare la situazione di interesse legittimo alla correttezza del procedimento funzionale alla determinazione del premio stesso.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha replicato con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
I. Con l’unico mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 93 del d. lgs. n. 42 del 2004, 1 e 5 cod. proc. civ., 7 cod. proc. amm., 107 e 111 Cost.
Assume che la corte d’appello , facendo riferimento a principi giurisprudenziali affermati in relazione al testo normativo antecedente al d.lgs. n. 42 del 2004, avrebbe erroneamente riferito la fattispecie a una condizione di interesse legittimo, anziché di diritto soggettivo. In particolare, non avrebbe considerato che il d.lgs. n. 42 del 2004 ha modificato radicalmente la procedura relativa al premio di rinvenimento, esprimendo, per la stima dei RAGIONE_SOCIALE rinvenuti, non un procedimento amministrativo innanzi a un’apposita commissione ministeriale, sebbene un procedimento specifico dinanzi al presidente del tribunale ordinario; cosa che integrerebbe la volontà legislativa nel senso ‘ di distogliere dalla discrezionalità di una commissione RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione la determinazione del valore dei RAGIONE_SOCIALE rinvenuti ‘ .
II. – Il ricorso non è fondato.
È necessario ricostruire il profilo normativo.
III. – La l. 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela RAGIONE_SOCIALE cose d’interesse artistico o storico, disciplinava all’art. 44 i ritrovamenti e le scoperte nel seguente modo: (i) ‘ le cose ritrovate appartengono allo Stato ‘, (ii) ‘ al proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore RAGIONE_SOCIALE cose stesse ‘, (iii) ‘ in caso di disaccordo il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale ‘ , con spese anticipate dal proprietario. IV. – Nella vigenza RAGIONE_SOCIALE legge n. 1089 del 1939 questa Corte ha costantemente affermato che, fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘offerta formulata dalla P.A. o a seguito RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte RAGIONE_SOCIALE commissione di cui al secondo comma del ripetuto art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è da considerare titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all’esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene a
esistenza; pertanto, ove il privato contesti l’entità del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, del procedimento di nomina RAGIONE_SOCIALE commissione di cui all’art. 44, la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. Sez. U n. 5353-11).
V. L’assunto era coerente col procedimento destinato a culminare con la determinazione del premio da parte RAGIONE_SOCIALE‘apposita commissione.
Invero si giustificava l’a ffermazione per cui, in pendenza del procedimento volto alla suddetta determinazione del premio, la posizione del privato ritrovatore è da qualificare (appunto) come di interesse legittimo, per poi tramutarsi in diritto soggettivo ‘ solo al momento RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del provvedimento conclusivo ‘ con cui l’amministrazione determina il premio definitivo (v. Cass. Sez. U n. 11796-05, Cass. Sez. U n. 1347-89).
VI. – Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del paesaggio ( hinc solo Codice), ha predisposto (artt. 90 e seg.) una disciplina parzialmente diversa e più dettagliata per il caso di scoperte fortuite di cose rientranti nel novero dei ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (art. 10) .
Tale disciplina è incentrata sul duplice obbligo del rinveniente (a) di denuncia – entro ventiquattro ore – al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e (b) di conservazione temporanea dei trovati nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento.
Secondo l’art. 91 le cose indicate nell’art. 10, ‘ da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile ‘ .
In questa più articolata prospettiva il Codice conferma che il rinveniente può ottenere un premio per il ritrovamento, mediante una procedura (artt. 92 e 93) scandita nel modo che segue:
(i) il RAGIONE_SOCIALE corrisponde un premio non superiore al quarto del valore RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate: (a) al proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile dove è avvenuto il ritrovamento; (b) al concessionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di ricerca, qualora l’RAGIONE_SOCIALE medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; (c) allo scopritore fortuito che abbia ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90;
(ii) il proprietario RAGIONE_SOCIALE‘immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’art. 89 ovvero sia scopritore RAGIONE_SOCIALE cosa, ha diritto a un premio non superiore alla metà del valore RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate;
(iii) il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate, e in luogo del premio l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanze.
VII. – Ora, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del premio spettante agli aventi titolo, l’art. 93 stabilisce che i l RAGIONE_SOCIALE provveda alla determinazione previa stima RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate, e che, se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva, il ‘ valore RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate ‘ (non ‘ il premio ‘ come nel vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 RAGIONE_SOCIALE l. del 1939) è determinato da un terzo; il quale terzo è designato concordemente dalle parti ovvero, in caso di ulteriore disaccordo o in caso di sua mancata accettazione, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate; la determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
VIII. – Il dato normativo si distingue, quindi, in effetti, dalla precedente visione RAGIONE_SOCIALE l. n. 1089 del 1939, ma la distinzione non influisce sul risultato interpretativo.
Difatti la l. n. 1089 del 1939 stabiliva che la determinazione del premio fosse demandata a ll’apposita commissione di cui al secondo comma del l’allora art. 44. N ell’art. 9 3 del l’attuale Codice è stata sostanzialmente trasfusa la procedura prevista dall’art. 44 RAGIONE_SOCIALE l. n. 1089 del 1939 , con tre specificità: (a) la sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘organo chiamato a lla stima, (b) l’oggetto di tale stima (non più il premio ma semplicemente il valore dei RAGIONE_SOCIALE in caso di disaccordo), (c) la rimessione alla discrezionalità amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del premio secondo il flessibile parametro di legge sulla base del valore di stima.
IX. – Il principio a suo tempo affermato da questa Corte mantiene dunque la sua validità ancorché in un ambiente normativo parzialmente diverso. Nel senso che anche nel vigore del Codice dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è mantenuta un’ampia discrezionalità amministrativa, la quale peraltro è associata alla stessa determinazione del premio.
Da questo punto di vista la menzionata visione ermeneutica esce addirittura rafforzata, perché mentre nella vigenza RAGIONE_SOCIALE l. del 1939 la condizione di interesse legittimo rimaneva tale fino alla alternativa (a) del l’ accettazione RAGIONE_SOCIALE somma offerta ovvero (b) RAGIONE_SOCIALE determinazione del ‘ premio ‘ , in caso di disaccordo, da parte RAGIONE_SOCIALE commissione peritale, con conseguente elevazione
RAGIONE_SOCIALE situazione al rango di diritto soggettivo una volta così determinato ‘ il premio ‘ , oggi, nella vigenza del Codice, in base alla specificità del procedimento di cui all’art. 93 la suddetta elevazione richiede che il procedimento amministrativo si sia concluso con la scelta definitiva, comunque rimessa alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, di determinare essa il premio in base alla percentuale accordabile non superiore al quarto o -secondo i casi – alla metà del valore RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate.
Stimato che sia tale valore dalla stessa amministrazione ovvero dal tecnico incaricato, la condizione soggettiva del privato si mantiene nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘ interesse legittimo fino a che il procedimento non si sia concluso con la determinazione finale, salvo lo scioglimento RAGIONE_SOCIALE consequenziale alternativa tra la corresponsione in denaro oppure il rilascio di parte RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate. X. -In altre parole, si verte pur sempre in materia di interessi legittimi dinanzi alla mantenuta potestà discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di determinare il premio e di optare tra la corresponsione in denaro e il rilascio al privato di una parte RAGIONE_SOCIALE cose ritrovate, così come d’altronde era stato puntualizzato originariamente da Cass. Sez. U n. 1347-89, indipendentemente dal fatto che il valore RAGIONE_SOCIALE cose risulti (in caso di disaccordo) rimesso, per garanzia di trasparenza e terzietà, alla valutazione di un tecnico nominato dal presidente del tribunale ordinario.
XI. -Il ricorso è rigettato.
Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La novità RAGIONE_SOCIALE questione nel contesto normativo di cui s’è detto giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili, addì 14