Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13590 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto:
cessione azienda
AC – 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18879/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME , in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec EMAIL
EMAIL, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 870/20, pubblicata il 3 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva pronunciato il trasferimento coattivo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., dell’azienda bar a lui promessa in vendita dalla RAGIONE_SOCIALE, previo pagamento del residuo prezzo convenuto in euro 52.000,00.
RAGIONE_SOCIALE NOME ha resistito con controricorso e contestualmente proposto ricorso incidentale affidato a un motivo.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la domanda di risoluzione del contratto preliminare formulata dal COGNOME, fondata sulla scadenza del termine convenuto per la stipula del contratto definitivo entro e non oltre il 21 settembre 2012, non poteva trovare accoglimento, atteso che la lettera della socia COGNOME, datata 22 giugno 2012, era qualificabile come comunicazione del suo recesso dalla società, e non come richiesta di scioglimento della società medesima, con la
conseguenza che, alla data di scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, il socio superstite COGNOME aveva pieni poteri di rappresentanza societaria per intervenire nell’atto, che quindi ben poteva essere sottoscritto sia prima che entro il termine finale ivi previsto. Né alcun elemento poteva condurre a ritenere che il termine apposto per la stipulazione del contratto definitivo avesse natura essenziale, in assenza in ogni caso di alcuna prova di inadempimento del preliminare imputabile alla società; b) irrilevante era la circostanza che, alla data di scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, la società -per effetto del recesso della RAGIONE_SOCIALE -non avesse pluralità di soci, atteso che tale condizione non determina l’impossibilità di funzionamento dell’ente per effetto di tale circostanza che comporta soltanto la decorrenza del termine semestrale per la ricostituzione della pluralità dei soci, ai sensi dell’art. 2272 cod. civ. , solo alla cui infruttuosa scadenza consegue lo stato di scioglimento; tuttavia, nelle more del decorso del termine semestrale, il socio superstite è perfettamente in grado di rappresentare la società, che a ogni effetto di legge è perfettamente valida e funzionante, di talché nessun difetto di rappresentanza poteva nella specie rinvenirsi; c) nella sussistenza di una parziale soccombenza reciproca, sussistevano le condizioni per compensare nella misura del 50% le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso principale lamenta:
Primo motivo: «1) Violazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo
l’erroneità della sentenza impugnata per avere interpretato la comunicazione datata 22 giugno 2012 della signora COGNOME NOME, socia dell’RAGIONE_SOCIALE, quale atto di recesso per giusta causa e non come richiesta di scioglimento della società. Tale comunicazione di scioglimento doveva essere rettamente interpretata come causa e giustificazione della mancata sottoscrizione, in data 21 settembre 2012, del contratto definitivo di cessione di azienda con le conseguenti ricadute anche sulla coercibilità dell’obbligo a contrarre contenuto nel negozio preliminare.
Il motivo è inammissibile perché, ben lungi dall’argomentare quali siano i vizi del procedimento interpretativo adottato dalla Corte territoriale in relazione alla scrittura privata del 22 giugno 2012, oggetto di indagine, contiene in effetti una personale, quanto del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, interpretazione del contenuto della medesima. Non vi è nell’ illustrazione del motivo alcuna considerazione afferente al contenuto della pretesa violazione del canone interpretativo letterale (a fronte di una motivazione impugnata che fa leva anche sul dato letterale della scrittura, ove la COGNOME afferma di voler ‘ uscire dalla società’ ); né alcuna analoga dimostrazione di incongruenza si ritrova in relazione alla valutazione effettuata dalla Corte territoriale con riferimento al comportamento complessivo RAGIONE_SOCIALE parti, laddove si evidenzia che la volontà della socia COGNOME poteva evincersi anche dal suo comportamento pregresso e soprattutto successivo alla ridetta scrittura, e che per effetto della stessa la medesima socia è uscita dalla compagine sociale, onerando il socio superstite di liquidare la quota, senza che alcun procedimento liquidatorio sia mai stato
iniziato, dovendo quindi relegare l’ intestazione della scrittura, ove si riferisce di una ‘ richiesta di scioglimento immediato’ a una mera improprietà espressiva.
Una motivazione, quella resa dalla Corte territoriale, riconoscibile e ben superiore al minimo costituzionale, con cui la censura in esame non si confronta.
b. Secondo motivo: «2) Violazione degli artt. 2290, 2298 e 2258 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che l’iscrizione nel Registro RAGIONE_SOCIALE imprese del recesso per giusta causa della socia COGNOME – a voler considerare come tale la comunicazione della medesima datata 22 giugno 2012 – fosse sufficiente a conferire al signor COGNOME (socio superstite) pieni poteri di firma del contratto definitivo di cessione d’azienda, pur nella vigenza, alla data stabilita per la sottoscrizione del medesimo, di disposizione statutaria che conferiva i poteri di amministrazione straordinaria ad entrambi i soci in via congiunta.
Il motivo è infondato. La società in nome collettivo che veda venir meno la pluralità di soci, per conseguenza di tale evento non subisce nell’immediatezza alcuna conseguenza sulla sua operatività: l’unica conseguenza è che il socio superstite, entro i sei mesi dall’ evento (a mente del combinato disposto degli artt. 2308 e 2272 n. 4) cod. civ.), deve ricostituire la pluralità della compagine sociale. Peraltro , va rilevato che anche l’inutile decorso del ridetto termine non determina ipso iure l’interruzione dell’operatività della società, che per l’effetto non si estingue, bensì è considerata in stato di scioglimento ex lege (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 501 del 14/01/2016) con conseguente
prosecuzione dell’ attività sociale, sebbene in uno stato di necessaria liquidazione quanto alla valutazione prospettica dell’ attività medesima.
Da tanto consegue la correttezza della valutazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, laddove ha ritenuto il socio superstite COGNOME, sia prima che dopo la scadenza del termine apposto nella scrittura privata per la stipula del contratto definitivo, perfettamente legittimato a rappresentare la sua società, con conseguente insussistenza di alcuna impossibilità giuridica a stipulare il contratto definitivo entro la data di scadenza del termine apposto nel contratto preliminare. Va, sul punto, solo aggiunto che il venir meno della pluralità di soci rendeva invece ipso facto inapplicabile il regime di amministrazione congiuntiva previsto nello statuto, per l’ evidente ragione che, venuta meno la pluralità dei soci amministratori, parlare di amministrazione congiuntiva non ha senso alcuno.
Terzo motivo: « Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omessa valutazione di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di valutare le risultanze istruttorie aventi carattere decisivo che dimostravano l’essenzialità del termine previsto nel negozio preliminare per la stipula del contratto definitivo.
Il motivo è inammissibile perché (a pag. 17) appare affetto da un’intima contraddizione, laddove ammette espressamente che anche il COGNOME, a termine scaduto, abbia acconsentito a continuare le trattative per la stipula del contratto definitivo. Comportamento che è chiaramente incompatibile con l’asserita
natura essenziale del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, ipotesi nella quale il predetto avrebbe dovuto limitarsi a dedurre l’ essenzialità del termine e a farne constare l’inutile decorso, al fine di giovarsi dell’effetto automatico della risoluzione. Sotto concorrente aspetto, la censura tende inammissibilmente a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio valutativo RAGIONE_SOCIALE prove acquisite al processo, che non è consentito in questa fase quante volte, come nel caso di specie, la motivazione resa dal giudice del merito sia perfettamente intellegibile e ampiamente superiore al minimo costituzionale, ricordando che il giudice del merito è arbitro della selezione del materiale istruttorio, ed è il motivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che deve onerarsi di dimostrare la decisività dei fatti naturalisitici pretesamente omessi, dovendo anche ricordarsi sul punto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), come nella specie è esattamente avvenuto.
Quarto motivo « 4) Violazione dell’art. 1453 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che, anche ove il termine per la stipulazione del contratto definitivo non avesse natura essenziale, la rilevanza dell’inadempimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE determinava la risolubilità del negozio preliminare.
Il motivo è inammissibile, perché totalmente versato in fatto e tendente, ben lungi che a evidenziare la falsa applicazione dei principi che governano l’ inadempimento contrattuale, a far compiere a questa Corte un’ inammissibile rivalutazione dei fatti di causa; a tacere della circostanza che l’ esclusione di qualsivoglia inadempimento discende nella fattispecie in via logica dalla convalidazione della valutazione della Corte territoriale sul punto dell’ insussistenza di alcun impedimento per la società a stipulare il contratto definitivo con il ministero del suo unico socio superstite.
e. Quinto motivo «5) omessa motivazione ed omesso esame omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di motivare il rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente, avanzata dal COGNOME, e dell’inadempimento da parte della società all’obbligazione di trasferimento dell’azienda, nonché della volontà manifestata dal COGNOME di risolvere il negozio preliminare e per non aver tenuto conto della natura confessoria della dichiarazione del promittente venditore circa l’entità dell’incasso giornaliero assunto a criterio di quantificazione del danno da lucro cessante.
Il motivo è infondato nella parte in cui lamenta l’ omessa motivazione sulla domanda di risarcimento del danno, atteso che la Corte territoriale (a pag. 19-20, punto 5.8) ha espressamente respinto la domanda in questione, con motivazione perfettamente riconoscibile e ben superiore al minimo costituzionale; è inammissibile nella parte in cui pretende da
questa Corte un nuovo esame di merito dei relativi fatti dedotti, alcuni dei quali peraltro appaiono anche estranei alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata sicché -per sfuggire alla declaratoria di inammissibilità per novità -avrebbero imposto al ricorrente di indicare come, dove e quando le relative deduzioni siano state introdotte nella fase di merito e coltivate nei relativi gradi.
3. Il ricorso incidentale lamenta l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1^, nr. 5, c.p.c., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe aderito acriticamente a quanto esposto, ma non dimostrato dalla società appellante, con il decimo motivo dell’atto di appello, senza prendere in considerazione le difese svolte dell’appellato e determinando pertanto un’erronea valutazione di soccombenza reciproca in relazione al regime RAGIONE_SOCIALE spese, conseguentemente violando l’articolo 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1^, nr. 3, c.p.c. Il ricorso è infondato atteso che, in diritto, l’unico limite che il giudice del merito incontra in tema di regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite è di non poterle porre a carico della parte totalmente vittoriosa. Ogni altra valutazione sulla sussistenza di una reciproca soccombenza appartiene alla riserva di valutazione del merito, con il solo limite dell’ obbligo di fornire sul punto una motivazione congrua e riconoscibile come tale, nella specie del tutto osservato.
La soccombenza reciproca comporta la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente
incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al presente grado di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.