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Prelazione societaria: no al riscatto nelle S.r.l.

Un socio di una S.r.l. ha agito in giudizio dopo che un altro socio ha ceduto le proprie quote a un terzo, violando la clausola di prelazione statutaria. Il socio pretermesso chiedeva di poter riscattare le quote dall’acquirente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: la prelazione societaria prevista dallo statuto di una S.r.l. ha natura meramente obbligatoria e non reale. Di conseguenza, la sua violazione non conferisce al socio il diritto di riscatto, ma solo la possibilità di chiedere il risarcimento del danno e di considerare la cessione inefficace nei confronti della società.

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Prelazione societaria: No al Riscatto delle Quote in S.r.l. secondo la Cassazione

La gestione delle quote in una società a responsabilità limitata (S.r.l.) è spesso regolata da clausole statutarie per mantenere un equilibrio tra i soci. Una delle più comuni è il patto di prelazione, che garantisce ai soci esistenti il diritto di essere preferiti a terzi in caso di vendita di partecipazioni. Ma cosa succede se questo patto viene violato? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di prelazione societaria, escludendo la possibilità per il socio pretermesso di ‘riscattare’ le quote dal nuovo acquirente.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dalla decisione di un socio di una S.r.l. di cedere le proprie quote a un soggetto estraneo alla compagine sociale. Tale operazione è avvenuta in violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società, che imponeva al socio venditore di offrire preventivamente le quote agli altri soci, a parità di condizioni.

Un altro socio, vedendosi privato del suo diritto di preferenza, ha avviato un’azione legale. La sua richiesta non era limitata a un risarcimento del danno, ma mirava a ottenere il trasferimento coattivo delle quote dall’acquirente, esercitando un cosiddetto ‘diritto di riscatto’, come se la prelazione avesse un’efficacia ‘reale’ e fosse quindi opponibile al terzo acquirente. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto la sua domanda, spingendolo a ricorrere in Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito e consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. I giudici hanno chiarito che la violazione di una clausola di prelazione statutaria in una S.r.l. non legittima il socio pretermesso a esercitare il diritto di riscatto nei confronti del terzo acquirente.

Le Motivazioni: La Distinzione tra Prelazione Legale e Prelazione Societaria Convenzionale

Il fulcro della motivazione risiede nella netta distinzione tra la prelazione legale e la prelazione convenzionale (o statutaria). La Corte ha spiegato che il diritto di riscatto (o retratto) non è un rimedio di carattere generale, ma una forma di tutela specifica prevista dalla legge solo in determinate ipotesi tassative (ad esempio, la prelazione ereditaria ai sensi dell’art. 732 c.c.). In questi casi, la prelazione ha efficacia reale: il diritto è opponibile a tutti, inclusi i terzi acquirenti, e la sua violazione consente al titolare di recuperare il bene.

Al contrario, la prelazione societaria inserita in uno statuto di S.r.l. ha una natura puramente convenzionale. Essa scaturisce da un accordo tra i soci e, pertanto, ha efficacia obbligatoria: vincola solo le parti (i soci), ma non i terzi. La sua violazione costituisce un inadempimento contrattuale da parte del socio venditore.

Le conseguenze, quindi, si limitano al rapporto tra i soci e la società:
1. Inefficacia relativa: La cessione delle quote è inefficace (inopponibile) nei confronti della società e degli altri soci. Ciò significa che la società può rifiutarsi di iscrivere il nuovo acquirente nel libro soci.
2. Risarcimento del danno: Il socio pretermesso può chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del socio venditore.

La Corte ha sottolineato che estendere per analogia il rimedio del riscatto alla prelazione convenzionale sarebbe contrario al principio generale della libera trasferibilità delle quote sociali (art. 2479 c.c.), che può essere limitato ma non soppresso con rimedi non previsti dalla legge. L’obbligo derivante dal patto di prelazione si sostanzia in una mera denuntiatio, ovvero l’obbligo di comunicare l’intenzione di vendere, senza che ciò crei un diritto ‘perfetto’ del socio a vedersi trasferita la proprietà delle quote.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Soci di S.r.l.

Questa pronuncia conferma che i soci di una S.r.l. non possono fare affidamento sul riscatto per tutelare il proprio diritto di prelazione. La clausola statutaria rappresenta un forte vincolo interno alla compagine sociale, ma non offre una protezione ‘reale’ contro gli atti compiuti con terzi.

Per i soci, la tutela più efficace rimane quella risarcitoria, unita al potere della società di rifiutare l’ingresso del nuovo socio non gradito. La decisione rafforza la certezza del diritto e dei traffici giuridici, chiarendo che gli effetti di un accordo societario, per quanto vincolante, restano confinati alla sfera dei suoi sottoscrittori, salvo diversa e specifica previsione di legge.

Se un socio di S.r.l. vende le sue quote violando il patto di prelazione previsto dallo statuto, gli altri soci possono riscattarle dal compratore?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la violazione di una clausola di prelazione statutaria non conferisce agli altri soci il diritto di riscatto. Questo rimedio non è previsto per la prelazione di natura convenzionale.

Qual è la differenza tra una prelazione con efficacia reale e una con efficacia obbligatoria?
La prelazione con efficacia reale (prevista dalla legge, es. ereditaria) è opponibile a tutti e, in caso di violazione, consente di riscattare il bene dal terzo acquirente. Quella con efficacia obbligatoria (prevista da un contratto o statuto) vincola solo le parti; la sua violazione dà diritto solo al risarcimento del danno e non permette di agire contro il terzo.

Quali tutele hanno i soci di S.r.l. quando viene violato il loro diritto di prelazione?
I soci illecitamente pretermessi hanno due principali forme di tutela: possono chiedere il risarcimento del danno al socio che ha venduto le quote e possono far valere l’inefficacia della cessione nei confronti della società, la quale può rifiutare di iscrivere l’acquirente nel libro soci.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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