Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14972 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13164/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA. INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 129/2018 depositata il 23/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 15/03/2010, la RAGIONE_SOCIALE conveniva avanti il Tribunale di Verona NOME COGNOME, assumendo che il contratto di compravendita stipulato in data 11/03/2009 avente ad oggetto il fondo rustico sito in San Pietro in Cariano intercorso tra la medesima, in qualità di acquirente, e NOME COGNOME, in qualità di venditore, sarebbe stato stipulato in violazione della prelazione legale spettante alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 99/04, dall’art. 8 L. 590/65 e dall’art. 7
L. 817/71. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’esclusiva proprietà in capo all’attrice dei beni alienati dal COGNOME.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME, contestando la domanda attorea sul presupposto che il contratto di affitto agrario era intercorso esclusivamente tra il venditore e NOME e NOME COGNOME in proprio e assumendo che il proprietario aveva effettuato la denuntiatio agli affittuari, i quali avevano dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione, ma si erano resi inadempienti successivamente all’obbligazione del pagamento del prezzo. Otteneva di chiamare in causa NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, chiedendo, nel caso di accoglimento delle domande della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la condanna dei chiamati a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli. Si costituiva in giudizio NOME COGNOME che eccepiva in via preliminare la carenza di titolarità della RAGIONE_SOCIALE attrice, non essendo questa subentrata a NOME e NOME COGNOME, con i quali il rapporto di locazione era sorto e assumeva la validità della effettuata denuntiatio .
Con sentenza n. 450/16 il Tribunale di Verona rigettava le domande di parte attrice, la quale proponeva appello, ritenendo configurati, nella specie, tutti i presupposti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto di riscatto del fondo.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre rimanevano contumaci NOME e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 129/2018 la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello, confermando integralmente l’impugnata sentenza.
In particolare, la Corte distrettuale ha osservato:
che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era costituita e iscritta nel registro delle imprese in data antecedente alla stipula del contratto di affitto tra NOME e NOME COGNOME da una parte e la dante causa di
NOME COGNOME dall’altra, senza che nel contratto fosse stata fatta menzione della predetta RAGIONE_SOCIALE;
che non era mai stato speso il nome della RAGIONE_SOCIALE e del suo rappresentante durante la durata del contratto di affitto, né era stato reso noto che l’attività RAGIONE_SOCIALE venisse esercitata a mezzo della stessa RAGIONE_SOCIALE; anzi per due volte in data 04/03/2000 e 27/10/2001 i COGNOME, sempre personalmente in qualità di affittuari, avevano proceduto a rettifiche dell’accordo sottoscritto nel 1998 senza fare riferimento alla RAGIONE_SOCIALE;
che non era mai stata portata a conoscenza della concedente una presunta cessione del contratto dalle persone fisiche alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non emerge nessun atto da cui trarre la prova che tale cessione si sia verificata e sia stata resa nota alla concedente o al suo avente causa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con separati controricorsi NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza, tutte le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 8 L. n. 590/65, ritenendo che – poiché nei pregressi giudizi di merito è stato dato per ammesso l’effettivo insediamento sul fondo controverso da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente -la denuntiatio strumentale all’esercizio del la prelazione non può produrre effetto se rivolta, come nel caso di specie, a chi non ne aveva diritto.
2.Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 L. n. 203/82.
Sostiene l’istante che la Corte di appello di Venezia avrebbe errato a non avere ritenuto che il subentro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’effettiva conduzione e coltivazione del fondo ai sensi dell’art. 21 L. 203/1982 sia fatto idoneo a comportare l’acquisizione della qualifica di affittuario a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello di essere legittimo destinatario del diritto di prelazione in caso di vendita.
La norma invocata prevede infatti, per il concedente a conoscenza dell’intervenuta modifica della posizione di affittuario, il potere di dare corso alle azioni di nullità e di risoluzione nel termine perentorio di quattro mesi a decorrere dal momento dell’avvenuta conoscenza della modificazione; situazione che non si è verificata nel caso di specie posto che il COGNOME è rimasto totalmente inerte, così da confermare l’avvenuto subentro ope legis della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agli originari affittuari persone fisiche.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 8 L. n. 590/65.
Sul presupposto che la difesa degli attuali controricorrenti non ha mai espressamente contestato l’effettivo insediamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul fondo controverso, la coltivazione del fondo da parte della medesima o la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 8 L. n. 590/65 e d. lgs. n. 99/2004, la Corte d’appello veneta avrebbe dovuto riscontrare il subentro della RAGIONE_SOCIALE nel contratto di affitto, in conseguenza della presenza effettiva sul fondo.
4. – Il ricorso è infondato.
5. -Tratto comune ai motivi di ricorso -a dispetto della diversità delle norme via via indicate nella loro rubrica -è la lamentela circa il mancato riconoscimento da parte del giudice del merito del subentro ope legis nel contratto di affitto agrario della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; fatto, quest ‘ultim o, che secondo la ricorrente sarebbe non contestato in giudizio.
6.Il primo mezzo di ricorso (ma, per vero, analoghi rilievi possono essere formulati anche ai due restanti motivi) non coglie la ratio della decisione, la quale aveva già precisato che non si controverte sull’esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dalla RAGIONE_SOCIALE per il subentro nella conduzione del fondo, bensì sulla titolarità della stessa ad esercitare una prelazione che è già stata fatta valere senza alcuna riserva dalle persone fisiche socie della RAGIONE_SOCIALE e titolari del contratto di affitto, poi decadute a causa del mancato versamento del prezzo.
La sentenza di appello è molto chiara al riguardo, là dove afferma che ‘ l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado non risulta in alcun modo scalfito dai motivi di appello, che hanno tentato di spostare le ragioni di accoglimento della domanda su un piano totalmente diverso – quello dell’esistenza dei requisiti di legge in capo alla RAGIONE_SOCIALE impugnante – ma del tutto irrilevante ai fini della decisione ‘, nell’evidente intento di ‘ recuperare, attraverso un’artificiosa costruzione giuridica, un diritto la cui attuazione non è stata possibile solo a causa di una loro (id est, di NOME e NOME COGNOME ) omissione’ .
Non sussiste dunque alcuna violazione dell’art. 8 della L. n. 590/65, il quale contempla, in caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo, il diritto di prelazione dell’affittuario che ‘ coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire
mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia ‘.
È ampiamente dimostrato in sentenza che i fratelli COGNOME hanno tenuto un comportamento che escludeva ogni forma di subentro della RAGIONE_SOCIALE nel contratto di affitto, e dunque anche nell’esercizio della prelazione, facendo venire meno il presupposto invocato dalla pretesa subentrante, ossi a l’esistenza di una cessione, che certamente non si può realizzare contro il volere del soggetto identificato quale cedente.
Né a superare tale assorbente rilievo può valere la deduzione della controricorrente che la denuntiatio inviata a soggetto non effettivamente insediato sul fondo non rappresenta impedimento all’esercizio del diritto di prelazione in capo all’effettivo conduttore e coltivatore diretto del fondo, anche a prescindere dalla conoscenza o meno di detta circostanza da parte del concedente.
Infatti, se è vero -come si legge nella impugnata sentenza – che l’art. 48 L. n. 203/1982 prevede la possibilità di successione nel rapporto anche in assenza del consenso del concedente, tale norma presuppone per giurisprudenza costante la necessaria indispensabile comunicazione al proprietario avente ad oggetto ‘la variazione, estensione, cessione del contratto di affitto’, non sussistendo alcun onere per il concedente di verificare periodicamente le modalità con cui l’affittuario adempie al proprio obbligo di condurre con la dovuta diligenza il fondo, così come di accertare le modalità organizzative con cui l’affittuario esercita tale attività (per l’assenza del concedente d ell’onere di dovere verificare se tra l’affittuario e ‘ i suoi familiari si
sia eventualmente instaurato un rapporto di impresa familiare ‘: Cass. 1099/2006).
9.Neppure può essere invocata nel caso di specie la violazione dell’art. 21 L. n. 203/1982, posta a fondamento del secondo motivo di ricorso , posto che il proprietario non avrebbe dato corso alle azioni di nullità o di risoluzione del subaffitto della subconcessione nel termine perentorio di quattro mesi a decorrere dal momento dell’avvenuta conoscenza di tale passaggio, come previsto da tale norma, avendo la Corte di merito riscontrato che non risulta che al proprietario COGNOME sia stato comunicato il subentro di un diverso soggetto giuridico nel contratto di affitto, posto che nessuna prova della comunicazione di questa cessione è stata fornita in giudizio.
Le deduzioni della ricorrente si scontrano con la lapidaria motivazione della Corte di strettuale sul punto: ‘… non si comprende come, in assenza della comunicazione della cessione del contratto o di fatti concludenti comprovanti tale cessione e la conoscenza della stessa da parte della concedente, potesse pretendersi che quest’ultimo al suo avente causa dovessero effettuare la denuntiatio ad un soggetto estraneo al rapporto contrattuale, per poi trovarsi esposti questa volta a ragione all’eccezione di aver omesso la comunicazione di legge nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati a riceverla ‘.
10.Il terzo motivo fa ancora leva sulla mancata contestazione del subentro nel contratto di affitto agrario, ma le risultanze processuali appaiono differenti.
Sostengono entrambi i controricorrenti che nei due gradi di giudizio già svolti non risulta in alcun modo che sia stato riconosciuto il subentro della RAGIONE_SOCIALE nella conduzione del fondo. Ed infatti, nella stessa sentenza si legge che il giudice del primo
grado, di fronte al motivo di appello volto a sostenere che nei due anni precedenti la vendita il fondo era coltivato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva anche corrisposto i canoni di affitto e che appariva irrilevante che la parte proprietaria fosse a conoscenza dello schema organizzativo a mezzo del quale la conduttrice aveva esercitato l’ attività di coltivazione, ha ritenuto ‘ che non fosse fondata la tesi relativa al subentro della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai singoli soci persone fisiche COGNOME NOME e NOME nel contratto di affitto ‘ , tenuto conto della ‘ inequivoca volontà di riferire gli effetti del contratto alle persone fisiche, espressamente qualificatesi siccome affittuari, negando la possibilità che gli effetti del contratto potessero riflettersi sulle RAGIONE_SOCIALE anche in assenza di qualsiasi dichiarazione in tal senso ‘ .
Le motivazioni della sentenza di prime cure sono state condivise in toto dalla Corte distrettuale, la quale ha rimarcato tutti i comportamenti tenuti dai fratelli COGNOME incompatibili con la volontà di cedere il contratto, sia al momento della stipulazione del contratto di affitto, visto che la RAGIONE_SOCIALE già era costituita, sia all’atto della modifica del contratto e per ben due occasioni, sia all’atto della ricezione della denuntiatio , ritenuta valida ed idonea ad esercitare (in proprio) il diritto di prelazione, dato che gli stessi si sono qualificati espressamente all’epoca come affittuari del fondo.
In altri termini, il fondamentale impedimento a riconoscere il subentro della RAGIONE_SOCIALE nel contratto di affitto de quo è da ravvisarsi nello stesso contegno assunto proprio dagli affittuari e soci della RAGIONE_SOCIALE, volto ad affermare la loro esclusiva titolarità del rapporto di affittanza, sicché non giova alla RAGIONE_SOCIALE ricorrente dolersi della (neppure riscontrata) mancata contestazione degli odierni controricorrenti.
Orbene, non risulta dalla sentenza impugnata che i comportamenti dei fratelli COGNOME (sui quali verteva il giudizio, diretto
-si ripete ad accertare se l’esercizio della prelazione spettasse ad un soggetto qualificatosi come cessionario del contratto, in presenza dell’esercizio ‘già consumato’ del medesimo diritto da parte del supposto cedente) siano stati contestati dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, tanto che il precedente di questa Corte citato in ricorso (Cass. n. 12517/16) non risulta congruente nel caso de quo .
Da tutto ciò consegue l’infondatezza delle censure avanzate sia in ordine all’art. 2697 c.c., posto che non risultano impropriamente ribaltati gli oneri probatori, sia riguardo all’art. 115 c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di quest’ultima norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (tra le molte cfr. Cass. 20867/20). Non è certamente questo il caso di specie. Per di più, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente neppure ha indicato quali mezzi di prova sarebbero stati utilizzati in violazione del principio di disponibilità delle prove, così inosservando anche il principio di autosufficienza del ricorso.
Della supposta violazione dell’art. 8 L. n. 590/65 si è già detto supra , al punto 6.
11.Ciò affermato e precisato, resta ancora da esaminare la richiesta di condanna per lite temeraria della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, avanzata dalla controricorrente NOME COGNOME ai sensi dell’ art. 96 comma 3° c.p.c.
Secondo quest’ultima il comportamento processuale della RAGIONE_SOCIALE istante – ancor più con l’instaurazione del presente procedimento di legittimità -risulta lontano dai canoni di lealtà e probità che informano l’intero comportamento processuale ai sensi dell’art. 88 c.p.c. Tale comportamento, palesemente contrario alla buona fede
contrattuale, sarebbe stato posto in essere dagli affittuari dei fondi in esame nonché soci di parte appellante anche per ottenere l’ulteriore, immediato e non secondario vantaggio di potere continuare ad occupare i terreni fino all’esito della presente causa.
Tutto ciò configura, per la controricorrente, l’abuso dello strumento processuale ai fini dilatori e sulla base di motivi palesemente infondati: si riscontra infatti l’ipotesi dell’abuso del processo a fronte dell’esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale che segna il limite oltre che la ragione dell’attribuzione al suo titolare della potestas agendi , come riconosciuto anche da precedenti di questo Giudice.
Ritiene il Collegio che la domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla resistente nel controricorso possa essere disattesa, anche se ammissibile in questa fase di giudizio e tempestivamente proposta (Cass., Sez. 2, ord. 30/10/2018, n. 27715). Come ha già affermato questa Corte ( ex plurimus , Cass., Sez. 1, sent. 28/05/2007, n. 14789), ai fini della responsabilità aggravata di cui all’ art. 96 comma terzo c.p.c., avente natura squisitamente sanzionatoria, il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.
Tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame, in cui la proposizione del ricorso per cassazione rimane comunque nei limiti di un uso non anomalo dello strumento processuale o di un uso dello stesso strumentale a fini diversi da quello della tutela del diritto fatto valere. Né può dirsi che i tempi del ricorso per cassazione e del suo
esito, in quanto proposto da soggetto diverso dai soci della RAGIONE_SOCIALE, possano essere stati ‘sfruttati’ da questi ultimi.
La stessa decisione impugnata, alla quale era stata rivolta analoga richiesta, aveva riconosciuto che ‘ il giudizio di appello promosso dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur essendo privo di fondamento, non risulta essere stato proposto con uno scopo meramente dilatorio ‘.
12.In conclusione, disattesa la domanda per lite temeraria, il ricorso va rigettato, regolando di conseguenza, come in dispositivo e in base alla soccombenza, le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si può dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater de l d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il giorno 21/04/2023.
La Presidente
COGNOME NOME COGNOME