Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9541/2023 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 428/2023 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata in data 1/02/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 1/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 1/02/2023, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’accertamento del proprio diritto a riscattare il fondo rustico confinante con quello degli attori acquistato dalla COGNOME in violazione del diritto di prelazione agraria di quelli;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli originari attori non avessero fornito una prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di riscatto rivendicato, non avendo adeguatamente dimostrato il ricorso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi al riguardo previsti dalla legge;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. artt. 342, 345 e 346 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente deciso d’ufficio sull’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli odierni ricorrenti, muovendosi oltre i limiti segnati dai contenuti dell’appello proposto dalla controparte;
il motivo è infondato.
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia chiaramente evidenziato (cfr. pag. 5 e segg. della sentenza impugnata) l’avvenuta contestazione, da parte della COGNOME, del ricorso, in capo alle controparti, dei requisiti prescritti dalla legge in tema di riscatto agrario;
tale circostanza -anche alla luce dei poteri interpretativi che appartengono al giudice di merito ai fini della ricostruzione dei contenuti degli atti di parte -vale ad escludere in radice la fondatezza dell’affermazione degli odierni istanti circa la mancata deduzione, ad opera della COGNOME in sede di appello, della sussistenza di tutti i presupposti indispensabili per il riconoscimento del diritto di prelazione rivendicato dagli originari attori;
ciò posto, deve escludersi che, una volta posto in contestazione il positivo riconoscimento del diritto di prelazione operato dal giudice di primo grado in favore della controparte, il giudice d’appello non abbia il potere di riesaminare le prove al fine di individuare l’effettivo assolvimento, da parte dell’attore, degli oneri probatori che sullo stesso incombono ai fini del positivo riconoscimento del proprio diritto soggettivo;
proprio tale esame risulta essere stato conAVV_NOTAIOo in sede di gravame dalla corte d’appello, avendo quest’ultima proceduto, secondo la rituale sollecitazione provenuta dall’appellante, al controllo dell’effettivo assolvimento, da parte degli originari attori, dei relativi oneri probatori (circa il ricorso dei presupposti indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto originariamente rivendicato), giungendo alla conclusione, nell’esercizio della propria discrezionalità interpretativa, che tale assolvimento non vi fosse stato;
da tali premesse discende l’accertamento della radicale infondatezza della censura in esame;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello travalicato i limiti dei propri poteri, ponendo in discussione la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione degli odierni istanti, già adeguatamente verificati dal primo giudice e mai legittimamente messi in discussione dall’inconsistente appello promosso dalla controparte, fondando la propria decisione sulla base di considerazioni perplesse, stravaganti e contraddittorie, tali da travisare il merito della vicenda e le risultanze istruttorie complessivamente acquisite al giudizio;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
osserva il Collegio come la doglianza in esame debba ritenersi infondata nella parte in cui torna a contestare il superamento, da parte del giudice d’appello, dei limiti relativi ai propri poteri di valutazione dei presupposti concernenti il valido esercizio del diritto di prelazione da parte degli originari attori, valendo al riguardo le medesime considerazioni già esposte in relazione al primo motivo di impugnazione;
parimenti priva di fondamento deve ritenersi la censura in esame nella misura in cui la si intenda alla stregua di una contestazione del carattere meramente apparente della motivazione, potendo trarsi agevolmente, dall’esame della complessiva articolazione argomentativa contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, i tratti dell’ iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire, in modo pienamente coerente e comprensibile, alla decisione assunta;
da ultimo, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile nella parte in cui contesta le modalità attraverso le quali il giudice d’appello ha interpretato e ricostruito i contenuti delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, trattandosi di una doglianza destinata a investire la Corte di cassazione di un compito -quello di ripercorrere i termini della discrezionalità dei giudici del merito in ordine alla valutazione dei fatti e delle prove -di per sé estraneo alle attribuzioni del giudice di legittimità;
con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 8 e 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590, dell’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 e ‘dei documenti depositati e neppure letti’ (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5, c.p.c.), per avere la corte territoriale ‘stravolto la legge e la costante giurisprudenza’, sovvertendo il contenuto degli elementi di prova forniti e analiticamente richiamati in ricorso in ordine all’effettivo possesso, da parte degli odierni istanti, dei requisiti oggettivi e soggettivi funzionali all’esercizio del loro diritto di prelazione;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la censura in esame (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;
in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della
fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della
legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
quanto al preteso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., è appena il caso di sottolineare come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);
pertanto, dovendo ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l ‘ odierna doglianza dei ricorrenti deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di
adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;
con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente condannato i ricorrenti all’integrale rimborso delle spese di lite, nonostante l’accoglimento solo parziale delle argomentazioni avanzate in sede d’appello dalla controparte;
il motivo è inammissibile.
osserva il Collegio come, ai fini della decisione in esame, sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 4/08/2017, Rv. 645187 -01; Sez. 3, Sentenza n. 406 del l’ 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti;
in particolare -quanto all’omessa compensazione delle spese -varrà richiamare il principio costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza
che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01);
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione