Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36339 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36339 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza n. 11924-2023 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 7647/2021 depositata il 21/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO (accoglimento del ricorso).
FATTI DI CAUSA
1 NOME COGNOME, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha proposto contro la ex convivente NOME una domanda di
rilascio COGNOME‘appartamento sito in INDIRIZZO di cui, con atto per AVV_NOTAIO Monti 15.5.2017, aveva trasferito la nuda proprietà alla COGNOME riservandosi il diritto di uso.
COGNOME, costituitasi nel giudizio, ha eccepito la pregiudizialità penale ai sensi COGNOME‘art. 75 cpc deducendo che il ricorrente aveva esercitato la medesima azione civile in sede penale.
Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 20.4.2023 ha accolto l’eccezione COGNOMEa convenuta e ha sospeso il giudizio civile di rilascio in attesa COGNOMEa definizione di quello penale ai sensi COGNOME‘art. 75 cpc, osservando che le parti avevano reciprocamente agito per gli stessi fatti anche in sede penale nell’ambito dei procedimenti nn. 5416/2022 RG GIP e 8222/2021 RG PM, con rispettive costituzioni di parte civile anteriori alla instaurazione del procedimento civile.
2 Contro l’ordinanza di sospensione il COGNOME ha proposto regolamento di competenza con due motivi, contrastati dalla COGNOME con ‘ controricorso ‘.
Il Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso e restituzione degli atti al Tribunale di Taranto.
In prossimità COGNOME‘adunanza il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 75 e 295 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc rilevando che l’unica costituzione di parte civile è riferita al procedimento n. 8222/21 e che le due fattispecie sono assolutamente diverse, perché il giudizio civile si fonda sul diritto di abitazione e tende al rilascio COGNOME‘immobile, mentre nel giudizio penale si discute del risarcimento danni da estorsione. Rileva inoltre che l’art. 75 cpc disciplina l’ipotesi COGNOME‘azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
Rileva inoltre che l’altro procedimento riguarda una denuncia per
maltrattamenti, priva di attinenza col diritto di abitazione oggetto del procedimento civile.
1.2 Col secondo motivo il COGNOME lamenta le stesse violazioni di legge in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc evidenziando la palese contraddittorietà dei motivi posti a base COGNOME‘ordinanza di sospensione e le conseguenze in relazione alla spedita trattazione del giudizio.
2 I due motivi, che si prestano ad esame unitario per la stretta connessione che li lega, sono fondati.
In disparte l’evidente differenza tra il presente giudizio civile di rilascio di immobile proposto dall’usuario COGNOME nei confronti COGNOMEa nuda proprietaria (NOME) e i procedimenti penali per estorsione (a carico COGNOMEa COGNOME) e per maltrattamenti (a carico del COGNOME), osserva la Corte che a norma COGNOME‘art. 75 terzo comma cpp (in tema di rapporti tra azione civile e azione penale) ‘ se l’azione è proposta in sede civile nei confronti COGNOME‘imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia COGNOMEa sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge ‘.
La citata norma, come è evidente dalla sua chiara formulazione, disciplina il caso COGNOME‘azione civile proposta ‘ dopo ‘ la costituzione di parte civile nel processo penale.
Ebbene, nel caso in esame, l’azione civile risulta proposta con ricorso ex art. 702 bis del 21.12.2021 (cfr. provvedimento impugnato) e quindi ben prima COGNOMEa costituzione di parte civile nel processo penale per estorsione prevista per il 18.11.2022 (cfr. avviso di fissazione udienza preliminare emesso il 26.9.2022).
Quanto al procedimento penale per maltrattamenti, è stato emesso solo avviso di conclusione COGNOMEe indagini (circostanza documentata).
Infine -ed il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione -non si ravvisa alcuna pregiudizialità tra una domanda di rilascio di immobile ex contractu e una costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni in procedimento penale per estorsione (consistente nell’avere la COGNOME costretto il COGNOME a liberare l’immobile sotto la minaccia di sporgere denunzia per atti persecutori).
In conclusione, non sussistendo le condizioni di cui all’art. 75 cpp per la sospensione del giudizio civile, l’ordinanza deve essere cassata in accoglimento del ricorso e le parti vanno rimesse al giudice civile per il prosieguo del giudizio di rilascio.
Per la riassunzione va fissato il termine di legge e la regolamentazione COGNOMEe spese del presente procedimento va rinviata all’esito del giudizio civile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato con termine di legge per la riassunzione e regolamentazione COGNOMEe spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 6.12.2023.