Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8955 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8955 Anno 2024
AVV_NOTAIO: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
L. B.
L.L
RAGIONE_SOCIALE le
sul ricorso n.
RAGIONE_SOCIALE
omissis RAGIONE_SOCIALE r.g. proposto da:
NOMEF. COGNOME L.G.
RAGIONE_SOCIALE
LI
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
I. I
L.A.
L.C.
L.E.
, tutti rappresentati e difesi, in forza di procure speciali
RAGIONE_SOCIALE
l e
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale omissis
Numero sezionale 1385/2024
Numero di raccolta generale 6955/2024
Data pubblicazione 0004/2024
allegate in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e
intimati –
e
RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
omissis
RAGIONE_SOCIALE intimata –
avverso RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE sentenza, n. RAGIONE_SOCIALE cron. RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI omissis ornissis pubblicata il giorno omissis udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
L.L. le
I) e da lui si rese padre, tra gli
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ministeriale del registrato alla Corte dei conti il successivo
omissis omissis
fu riconosciuto il titolo di nobile dei marchesi di con il quale lo stesso
omissis
A.A.
ed i suoi figli
(nato a omissis il
SRAGIONE_SOCIALE.
omissis omissis il
I RAGIONE_SOCIALE
omissis
NOME (nato a
) e
1), RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
I
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
1(nata a omissis il omissis lomissisliii
RAGIONE_SOCIALE
(nato h furono iscritti alla paginal] del
omissis RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
volume XXVIII del custodito presso l’Archivio
omissis
Centrale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Roma. In particolare, e per quel che rileva in questo giudizio, dalle nozze tra il predetto
con nacquero,
NOME.
A.A.
come si è già anticipato: 1
SRAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE
i sposa to alornissil il coni RAGIONE_SOCIALE
e da
RAGIONE_SOCIALE
essi
RAGIONE_SOCIALE
gli
RAGIONE_SOCIALE
attori omissis
i RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
(odierni
RAGIONE_SOCIALE
ricorrenti)
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
L. F.
e RAGIONE_SOCIALE
NOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
, RAGIONE_SOCIALE
sposato,
RAGIONE_SOCIALE
2)
RAGIONE_SOCIALE
NOME.NOME.
RAGIONE_SOCIALE
con RAGIONE_SOCIALE
I, RAGIONE_SOCIALE
omissis RAGIONE_SOCIALE
il I RAGIONE_SOCIALE
nacquero i figliFn da cui
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
padre di
3) RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
L.N. led RAGIONE_SOCIALE
e,
Sul pacifico presupposto che, nella specie, si vertesse in
NOMECOGNOME
L.M.
ipotesi di un titolo nobiliare concesso (il
RAGIONE_SOCIALE
) precedentemente al 28
omissis RAGIONE_SOCIALE
ottobre 1922 e riconosciuto
(ili
RAGIONE_SOCIALE
omissis RAGIONE_SOCIALE
b prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE
Costituzione, gli attori conclusero nei termini sopra riportati, in forza del disposto del
comma 2 RAGIONE_SOCIALE XIV Disposizione transitoria e finale RAGIONE_SOCIALE Costituzione,
RAGIONE_SOCIALE
per come interpretata dalla Corte Costituzionale
con la sentenza dell’8 luglio 1967, n. 101, ed in applicazione dei principi
in
RAGIONE_SOCIALE
essa RAGIONE_SOCIALE
affermati
RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE
ribaditi
RAGIONE_SOCIALE
dalla
RAGIONE_SOCIALE
giurisprudenza
RAGIONE_SOCIALE
di legittimità e dalla dottrina
successivamente formatasi in materia.
1.1. Si costituì in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale, dopo avere osservato che, «secondo quanto rappresentato dal RAGIONE_SOCIALE, hanno pieno diritto di aggiungere al cognome il predicato ” omissis “, secondo quanto disposto dalla XIV disposizione finale RAGIONE_SOCIALE Costituzione, una volta dimostrata, nella presente sede, la discen dal primo titolare del marchesato COGNOME‘I omissis [.> concluse per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attrice, se fondata e provata.
1.2. Trattenuta la causa in decisione, la stessa, poi, fu rimessa sul ruolo istruttorio, con ordinanza del omissis per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., nei confronti degli altri discendenti di NOME.
(destinatario del provvedimento di riconoscimento del omissis
1.3. Si costituivano, allora, i chiamati’ omissis i alcuni dei quali aderirono al domande degli attori, facendole proprie e chiedendo la cognomizzazione del predicato
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omissis
” a beneficio di tutti i discendenti di
I
RAGIONE_SOCIALE.ARAGIONE_SOCIALE rn e 0443412024
evidenziando la necessità di salvaguardare, anche in tal modo, l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE famiglia.
1.4. Con sentenza del RAGIONE_SOCIALE omissis RAGIONE_SOCIALE , l’adito tribunale respinse la domanda, invocando i princìpi desumibili dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 101 del 26 giugno 1967. Ritenne che gli attori non avevano provato l’anteriorità RAGIONE_SOCIALE concessione del titolo rispetto al 28 ottobre 1922, né avevano allegato e dimostrato la specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiare con il predicato omissis nonché la circostanza che tale predicato fosse proiezione sociale RAGIONE_SOCIALE propria personalità ed identità familiare ed il rischio d confusione che la mancata modifica avrebbe potuto pubblicamente ingenerare.
2, Il gravame promosso contro questa decisione da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
fu rigettato dall’adita
Corte di
RAGIONE_SOCIALE
appello
RAGIONE_SOCIALE
di
RAGIONE_SOCIALE
ornissis
RAGIONE_SOCIALE
con sentenza del
del
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
omissis
dei resa nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE attrici),
RAGIONE_SOCIALE
(che chiese nuovamente con RAGIONE_SOCIALE
i
costituitisi l’accoglimento delle domande
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
(che chiesero l’accoglimento dell’impugnazione ed COGNOME il favore del diritto RAGIONE_SOCIALE a cognomizzare il predicato riconoscimento anche NOME in NOME loro
ri omissis
L.R.
ove riconosciuto agli appellanti), nella contumacia di
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (tutti discendenti di
I
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
), nonché con l’intervento
del Procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso quella corte (che non sollevò obiezioni alla domanda degli appellanti).
2.1. In particolare, la corte omissis condivise l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE XIV Disposizione transitoria e finale RAGIONE_SOCIALE Costituzione offerta dal tribunale, che, a suo dire, aveva correttamente inteso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 101/1967, RAGIONE_SOCIALE quale, peraltro, riportò ampi stralci RAGIONE_SOCIALE relativa motivazione. Ritenne, inoltre che la giurisprudenza di legittimità seguita alla decisione RAGIONE_SOCIALE Consulta aveva spiegato che, non avendo alcuna giuridica rilevanza i titoli nobiliari, i predicat nobiliari potevano trovare tutela nell’ordinamento costituzionale italiano soltanto ai sensi dell’art. 2 Cost., ovvero come diritto RAGIONE_SOCIALE personalità e diritto al nome, se i titolo nobiliare fosse già stato riconosciuto prima del 28 DATA_NASCITA. Secondo la corte distrettuale, «La dizione letterale RAGIONE_SOCIALE norma transitoria, d’altra parte, non è equivoca laddove stabilisce che possano valere come parte del nome soltanto
RAGIONE_SOCIALE
omissis
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ggfig Ilig6 n e predicati già esistenti prima del 28 ottobre 1922 ovvero quelli già riconos RAGIONE_SOCIALE o 04/0412024 data. Tale interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma costituzionale è coerente con l’art. 6 del codice civile che prevede che “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati” da cui il conseguente limite costituito dalla Carta Costituzionale, Pertanto, bene ha ritenuto il Tribunale che, nella specie, non possano ritenersi probanti il decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE pro tempore del missis di riconoscimento del titolo di nobile dei Marchesi COGNOME omissis COGNOME e lo stralcio dell’RAGIONE_SOCIALE omissis
ornissig appriavato con decreto
I, che menzionava il titolo
nobiliare de quo, in quanto gli stessi non dimostrano la preesistenza – nel senso di riconoscimento – del predicato al nome anteriore al 28 DATA_NASCITA, cos) dovendosi intendere la XIV disposizione transitoria e finale».
RAGIONE_SOCIALE L.F.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso
L.G. L.L. L.B.
affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato un controricorso nel quale ha concluso per l’accoglimento dell’avverso
LRAGIONE_SOCIALE LRAGIONE_SOCIALEG.
ricorso e, per l’effetto, dell’originaria domanda degli attori.
LRAGIONE_SOCIALEMRAGIONE_SOCIALEE.
hanno depositato un proprio controricorso, corredato pure da memoria ex art. 380-bi.s.1 cod. proc. civ., condividendo quello principale e promuovendo ricorso incidentale recante due motiv i.
Sono rimasti solo intimati, invece,
LRAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE.
[
in proprio e quali eredi di
L.D.
nonché la Procura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di appello di
omissis
3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria del procedimento, con ordinanza interlocutoria del 6/10 ottobre 2023, n. 28313, ha osservato che: i) a seguito di ordinanza interlocutoria n. 20588 del 2023, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, tra le altre, la questione se l’ impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dall’impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a
RAGIONE_SOCIALE
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-3.. tgi,E9K. norma dell’art. 331 cod. proc. civ.; li) la soluzione di tale questionat RAGIONE_SOCIALE Mone 04/04/2024 prospettata dall’ordinanza interlocutoria suddetta con riguardo all’appello, si riflette, ovviamente, anche sulla sorte dell’impugnazione tardiva concretizzata mediante il ricorso adesivo in cassazione. Pertanto, ha ritenuto necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite, che avrebbero trattato il ricorso culminato nella descritta ordinanza interlocutoria nel corso RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza (allora) già fissata per il giorno 13 febbraio 2024 ed ha rinviato l’odierno procedimento all’adunanza camerale del 21 marzo 2024.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente:
«Violazione e falsa applicazione del comma 2 0 RAGIONE_SOCIALE XIV Disposizione transitoria RAGIONE_SOCIALE Costituzione in collegamento con l’art. 6 cod. civ.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, con riferimento all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di avere ritenuto necessario, ai fini dell cognomizzazione del predicato nobiliare, che anche il decreto di riconoscimento del titolo nobiliare, su esso infisso, dovesse risalire ad epoca anteriore al 28 ottobre 1922; finendo, così, con l’equiparare due atti, autonomi, di contenuto completamente diverso: la concessione (avente ovvia natura costitutiva) ed il riconoscimento (di valore ricognitivo). Tanto per effetto di una «lettura sconnessa, illogica e parziale RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 101 de11967, nonché dei successivi arréts RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte del 1991 e 1997, in termini, richiamati dagli appellanti nelle loro difese, per trame conclusioni del tutto opposte a quelle adottate dal Giudice delle leggi e dalla Cassazione. E invero sarebbe stato sufficiente che la Corte territoriale avesse esteso la sua lettura anche al 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 101 del 1967 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale ed al testo del suo dispositivo per constatare le specifiche conclusioni da essa enunciate per le quali, ai fini RAGIONE_SOCIALE cognomizzazione, – da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi di acquisto del nome – i predicati dei titoli nobiliar devono certo esistere (rectius: essere stati concessi) anteriormente al 28 ottobre 1922, ed essere stati riconosciuti prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione (non potendo ovviamente a tanto provvedere l’attuale ordinamento, che li ritiene giuridicamente irrilevanti ex comma 1 RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione XIV)»;
II) « Violazione dei principi in tema di disponibilità e di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360, com 1, n. 3, c.p.c.» . Si assume che la laconicità del dicturn RAGIONE_SOCIALE corte territoriale «è pari alla sua equivocità, che lo rende pressoché incomprensibile sul piano logico –
RAGIONE_SOCIALE
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i i9epio n e 04/04/2024 ly giuridico». Alla stessa, inoltre, viene contestato di non aver considerato RAGIONE_SOCIALE del diritto dei ricorrenti alla invocata cognomizzazione del predicato nobiliare il decreto del AVV_NOTAIO pro tempore onnissis e lo stralcio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riconoscimento del titolo omissis approvato con decreto n.
omissis , perché non dimostrerebbero la preesistenza del titolo prima del 28 ottobre 1922: ciò malgrado la RAGIONE_SOCIALE – di cui fa parte il Segretario RAGIONE_SOCIALE, organo istituzionale preposto alla materia di cui si discute – aveva espressamente riconosciuto nella sua comparsa di costituzione, e sulla base RAGIONE_SOCIALE documentazione dalla stessa prodotta, che gli attori, una volta dimostrata la discendenza diretta da
A.A.
, avevano pieno diritto ad aggiungere al cognome il predicato di 1
omissis
I”. Gli attori, peraltro, avevano prodotto, in copia autentica rilasciata dall’Archivio di RAGIONE_SOCIALE, il decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE
pro tempore omissis di
riconoscimento del titolo di nobile dei Marchesi onnissis ad
A.A.
approvato con decreto I COGNOME onnissis COGNOME l, che menzionava il titolo nobiliare de quo in favore RAGIONE_SOCIALE famigl i 011 . RAGIONE_SOCIALE con la dicitura “Marchese di omissis ed il riferimento alle discendenze da intestatario del feudo di COGNOME omissis COGNOME Tali documenti, non contestati, dimostravano che la concessione e, quindi, l’esistenza del titolo e del relativo predicato, era largamente antecedente al 28 ottobre 1922, così dovendo ritenersi integrati i presupposti di fatto, indicati dalla Corte costituzional nella sentenza lonnissisi per la cognomizzazione del predicato nobiliare e, nel caso, di quello i omissis da effettuarsi secondo le norme che disciplinano i modi di acquisto del nome. «In un tale contesto di Fatti e di atti, condivisi da tutte le parti i causa, appare perciò incomprensibile, e non corretta sul piano processuale, proprio ai sensi dell’ari – 115 c.p.c., la statuizione del Giudice a quo secondo la quale tali documenti non sarebbero “probanti” RAGIONE_SOCIALE preesistenza al omissis del titolo nobiliare, cui accede il predicato di cui è causa». ed ai suoi discendenti in linea diretta, nonché uno stralcio dell’RAGIONE_SOCIALE omissis L.Z.
I formulati motivi del ricorso incidentale si rivelano del tutto analoghi, per rubrica e contenuto delle corrispondenti doglianze, a quelli del ricorso principale, sicché non è necessario aggiungere altro sul punto.
2.1. Va osservato, peraltro, fin da ora, che il suddetto ricorso incidentale, chiaramente adesivo a quello principale: i) deve considerarsi promosso ex art. 334 comma 1, cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 26
RAGIONE_SOCIALE
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novembre 2021 (pacificamente non notificata), mentre il controricorso PdH LL.I. r i leg ione P_IVA incidentale de quo è stato passato alla notifica successivamente al 4 luglio 2022 (questa la data del ricorso incidentale rinvenibile alla sua ultima pagina), quando il termine di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. era ormai spirato (il precedente 26 maggio 2022); il) è rivolto “contru” la parte destinataria dell’impugnazione principale (cioè la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e non contro i ricorrenti principali.
2.2. É doveroso ricordare, allora, quanto al tema dei limiti oggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva, che la giurisprudenza di questa Corte – dopo un lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire detta impugnazione, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell’ambito del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza investita dall’impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest’ultimo o da questo dipendente – a partire dagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento, consacrato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4640 del 1989, con la quale venne affermato il seguente principio di diritto: «L’art. 334 cod. proc. civ.’ che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contradditt a norma dell’art. 331 cod. proc. cfv.), di esperire impugnazione Incidentale tar senza subire gli effetti RAGIONE_SOCIALE spirare del termine ordinario o RAGIONE_SOCIALE acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, in situ di recipmca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione riguardo a qualsiasi capo RAGIONE_SOCIALE sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto quello investito dall’impugnazione principale».
2.2.1. Con questa pronuncia si ritenne che: a) la rado dell’art. 334 cod. proc. civ. è una finalità “transattivo-ritorsiva”: la norma, infatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti RAGIONE_SOCIALE sentenza favorevoli all’appellante principale; b) se questa è la ratio RAGIONE_SOCIALE norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione RAGIONE_SOCIALE lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi; c) pertanto, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, “che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’
omissis
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avrebbe accettato”. Per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenHa RAGIONE_SOCIALE hagn e 04/04/2024 Il impugnazione principale, ricordata, cadde il limite all’impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall’impugnante principale e quello impugnato dall’impugnante incidentale. A quest’ultimo, di conseguenza, si è consentito impugnare qualsiasi capo RAGIONE_SOCIALE sentenza, anche se diverso da quello investito dall’impugnazione principale (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, n. 14596 del 9/07/2020) e anche se autonomo rispetto a questo (cfr. Cass., Sez. 3, n. 26139 del 5/09/2022).
2.2.2. È importante rimarcare che questo principio, riaffermato, da ultimo, nella recentissima pronuncia resa da Cass., SU, 28 marzo 2024, n. 8486, è stato recepito nell’art. 96 del d.lgs. n. 104 del 2010 – che reca la nuova disciplina sul processo amministrativo – prevedendosi proprio, al comma 4, che «Con l’impugnazione Incidentale proposta ai sensi dell’art. 334 del codice di procedura civile po essere impugnati anche capi autonomi RAGIONE_SOCIALE sentenza; tuttavia, se l’impugnazio principale ‘è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde efficacia», impugnazione che la giurisprudenza amministrativa ha denominato impugnazione incidentale tardiva cd. “Impropria”. come
2.2.3. Su questo aspetto, comunque, non è necessario indugiare ulteriormente posto RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE incidentale RAGIONE_SOCIALE tardiva RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE proposta RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
investe gli dal ricorso stessi capi RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE corte omissis già censurati
principale.
2.3. Maggiore interesse, invece, suscita il tema RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva e passiva all’impugnazione incidentale tardiva, qui peraltro totalmente adesiva a quella principale.
2.3.1. Esso è stato affrontato e risolto dalla già menzionata Cass., SU, n. 8486 del 2024, i cui principi (benché resi con specifico riferimento alla peculiare fattispecie delle obbligazioni solidali cd. “paritarie » o “a interesse comune”), nella parte in cui riguardano aspetti di carattere generale dell’impugnazione de qua, possono trovare applicazione, affatto agevolmente, anche in questa sede, nella quale l’impugnazione incidentale tardiva cd. adesiva di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
i) proviene da soggetti diversi da quello (la RAGIONE_SOCIALE) “contro” il quale è rivolta l’impugnazione principale, e coinvolge, pertanto, il tema RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva all’impugnazione incidentale tardiva; li) è rivolta “contro” una parte diversa (la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
orni ssis
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RAGIONE_SOCIALE
dei RAGIONE_SOCIALE, appunto) da quella i RAGIONE_SOCIALE
L.F. L.GRAGIONE_SOCIALE L.L. L.B.
rn e 04/04/2024
che ha proposto l’impugnazione principale, ed investe, quindi, anche sotto questo profilo, il problema RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva al l’impugnazione incidentale tardiva;
2.3.2. Orbene, con riferimento a tali profili, la suddetta Cass., SU, n. 8486 del 2024, decidendo le questioni sottopostele dalla ordinanza interlocutoria n. 20388 del 2023: ha ricordato, innanzitutto, la pronuncia resa da Cass., SU, n. 24627 del 2007, il cui principio fu definitivamente condensato nella massima ufficiale di seguito riportata: «Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazio incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela RAGIONE_SOCIALE reale utilità RAGIONE_SOCIALE par le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di int derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva pre acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma dell controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le f RAGIONE_SOCIALE impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazi principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente pri atteso che, anche nelle cause scindibili, suddetto interesse sorge dall’impugnaz principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solida/e»; i ha ricostruito, poi, lo sviluppo successivo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, constatando, in particolare, che, mentre un orientamento ha continuato a fare applicazione dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite del 2007 – e, quindi a ritenere ammissibile, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva, l’impugnazione incidentale tardiva anche proveniente da parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale o chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. diverso indirizzo ermeneutico ha negato che l’art. 334 cod. proc. civ. sia applicabile al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste e, quindi, ch sia ammissibile, in ipotesi di cause scindibili, l’impugnazione incidentale tardiva di un soggetto diverso da quelli indicati da tale norma; iii) è giunta alla conclusione (all’esita di un elaborato iter motivazionale, qui condivisa ed al quale, dunque, può farsi rinvio in questa sede, ex art. 118, corna 1, disp. att. cod. proc. civ.) che «L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazi principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può s dallqmpugnazione principale». 10 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4
RAGIONE_SOCIALE
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31,:1,1:M 2.3.3. É innegabile, allora, che applicandosi il principio da ultimPIT’i 9 RAGIONE_SOCIALE one 04/04/2024 all’odierna fattispecie – nella quale è intuitivo che l’interesse dei ricorrenti incident ad impugnare la sentenza già oggetto dell’impugnazione principale è sorto, concretamente se non altro, per il fatto che, evidentemente, i primi intendevano mantenere la medesima situazione, quanto al comune cognome familiare, di quella dei ricorrenti principali, sicché, impugnata da questi ultimi la decisione sfavorevole RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale quanto alla possibilità di aggiungere al loro cognome il predicato nobiliare ” omissis hanno inteso utilizzare lo strumento RAGIONE_SOCIALE impugnazione incidentale tardiva cd. adesiva allo scopo di beneficiare anch’essi (diversamente dagli altri soggetti rimasti oggi solo intimati) RAGIONE_SOCIALE possibilità d utilizzare il medesimo predicato nobiliare.
Tanto premesso, le descritte doglianze di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, suddetti, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.
3.1. Invero, appare utile evidenziare che, come ricordato da Cass. n. 321.55 del 2023 (cfr. in motivazione), «secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo RAGIONE_SOCIALE discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo RAGIONE_SOCIALE persona” (Corte cost. n.13 del 1994). Fra queste ipotesi è stata ammessa anche quella che suole definirsi, con un neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare (Cass. n. 2426/1999). Si tratta dei casi in cui una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, etc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specific casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far derivare un diritto soggettivo al nome perché “I predicati di titoli nobiliari (purch esistenti prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità RAGIONE_SOCIALE persona, a queste condizioni cagnomizzati) fanno parte del nome, e, soltanto come parte (il cognome appunto) di esso valgono (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Tale incorporazione del predicato di titolo nobiliare cognom izzato nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d’altro canto, che il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può valere di più, in quanto tale, di quel che valgono le ordinarie parti del nome e, più specificamente, del
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Aisuone 04/04/2024 r i cognome ordinario (art. 6, comma 2, c.c.); e ciò in quanto, altriment» goi9.1 resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 14 Cost… da un lato, l’abolizione giuridica – mediant non riconoscimento dei titoli nobiliari – di privilegi derivanti dalla nas dall’appartenenza ad una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazion valore del nome come fondamentale diritto inerente alla identità RAGIONE_SOCIALE persona i quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a valore giuridico, del predicato di titolo nobiliare cognom izzato al nome, e, quindi, di entrambi sul piano RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale (Cass. n.10936/1997), 11 tema è stato affron soprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani, in relazione ai quali, qu ha avuto occasione di precisare più volte (Cass. n. 2361/1978; Cass. n. 2426/19 che l’azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un t nobiliare ai sensi RAGIONE_SOCIALE XIV disposizione transitoria RAGIONE_SOCIALE Costituzione va propos via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico RAGIONE_SOCIALEero e di eventuali pr controinteressati e che la specifica tutela prevista dall’art. 7 cod. chi. non solo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di tito anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a tit denominazioni di casato (cfr. anche RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 668/2009). La c cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, nei limiti fiss sentenza RAGIONE_SOCIALE Cotte costituzionale n. 101 del 1967 e nei limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizionale che nell’ordinamento riceve il diritto al nome (art. 2 Cost.; art. civ.)» ·
3.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che la RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali che concernono la materia di cui è causa, costituendosi anche innanzi a questa Corte, ha descritto gli esiti degli accertamenti effettuati nell’Archivio di RAGIONE_SOCIALE da suoi funzionari, in relazione agli att ivi custoditi, riguardanti la famiglia omissis ed ha concluso (come, per la verità, aveva già fatto nei precedenti gradi di merito) per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE pretesa delle parti oggi impugnanti.
3.2.1. In particolare, la controricorrente ha nuovamente richiamato le note del RAGIONE_SOCIALE del 4 luglio e del 13 settembre 2011, da essa depositate (ed allegate anche dalla difesa dei ricorrenti), che contengono in fotocopia: O la lornissis dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, omissis RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto Reale
dove v’è menzione omissis
RAGIONE_SOCIALE
che il titolo omissis RAGIONE_SOCIALE risulta iscritto nel
omissis al
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nominativo di COGNOME.
h RAGIONE_SOCIALE ) le pagine 248 e 249, 391 e 392 del Vol. r9M6M VII, RAGIONE_SOCIALE b1 one 04/04/2024
trascrizioni presso l’Archivio Centrale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei DD. CC . GG.
omissis omissis RAGIONE_SOCIALE dei decreti di riconoscimento firmati dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
e, l’altro e altri
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3.2.2. Dal contesto dei documenti e degli atti testé menzionati, prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (oltre che dai ricorrenti), si desume agevolmente, allora, la prova che il titolo nobiliare de quo agitur, con il predicata collegato, era stato concesso nel 1703 da NOME e che esso era stato poi riconosciuto, per quanto qui interessa, in favore di A.A. con il decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE omissis
3.2.3. È assolutamente incontroversa, inoltre, la comune discendenza sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali da NOME NOME rcfr sul punto, il § 1. dei “ratti di causa” da intendersi qui riprodotto per intuibili ragioni di sintesi).
3.2.4. Pertanto, devono trovare applicazione, nella specie, i principi sanciti dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 101 del 196, richiamati, successivamente, dalla giurisprudenza di legittimità con tre specifiche pronunce (H cui contenuto, peraltro, è stato sostanzialmente ribadito, in motivazione, dalla recente, già menzionata Cass. n. 321.55 del 2023) secondo cui: i) «I predicati dei titoli nobiliari possono essere cognomizzati solo se esistenti prima del DATA_NASCITA e già riconosciuti prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione» (cfr. Cass. n. 2361 del 1978); IO «La cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, secondo la menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, sempre che si tratti di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, riconosciuti prima dell’entrata in vig RAGIONE_SOCIALE Costituzione e nei limiti RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale che nell’ordinamento riceve il diritto al nome» (cfr. Cass. n. 2426 del 1991); iii) <Fanno parte del nome. Ndr] i "predicati" di titoli nobiliari (purché "esistenti" prima del 28 ottobre 1922 riconosciuti prima dell'entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione; e in quanto veri e propri
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elementi d’individuazione e d’identità RAGIONE_SOCIALE persona)» (cfr.
Alla stregua di tali principi, dunque, è innegabile, nella vicenda in esame, il diritto de soggetti costituenti la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale ad integrare il proprio cognome con il predicato orni ssis a fronte RAGIONE_SOCIALE verifica dei due soli presupposti – fissati dal Giudice delle leggi e poi confermati dalle successive pronunce RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte – consistenti: a) nell’esistenza del titolo nobiliare ante DATA_NASCITA; b) nel riconoscimento del medesimo titolo prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
3.2.3. Pertanto, laddove la corte territoriale ha opinato che, in ogni caso, i due presupposti, (esistenza del titolo con il predicato ed il suo riconoscimento), dovessero sussistere entrambi prima del 28 ottobre 1922 (ragione per cui ha respinto i gravami, principale ed incidentale, innanzi ad essa formulati), la sua pronuncia si rivela non coerente con le norme in precedenza richiamate (vale a dire la disposizione transitoria XIV RAGIONE_SOCIALE Costituzione in collegamento con l’art. 6 cod. civ.) come interpretate dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, come pacificamente riconosciuto anche dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi per la RAGIONE_SOCIALE, che, giova ribadirlo, ha riconoscendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda dei ricorrenti principali ed incidentali.
3.4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc.
3.4.1. Va puntualizzato, a tal fine, che il diritto al nome è, per definizione personalissimo, sicché il singolo può ben chiederne tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome. Come tale, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione. Ciascuno di loro, se lo desidera e se ve ne sono i presupposti, di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE XIV disposizione transitoria e finale RAGIONE_SOCIALE nostra Carta costituzionale, è libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nel medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal loro congiunto).
3.4.2. In quest’ottica, dunque, e tenendo conto delle preclusioni da giudicato interno formatosi per la mancata costituzione, già in appello, degli odierni intimati, i
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predicato nobiliare di cui si discute va oggi riconosciuto, esclusivamente, ai ricorrenti principali ed a quelli incidentali.
3.5. In definitiva quindi, il ricorso principale e quello incidentale devono essere accolti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendosi il merito RAGIONE_SOCIALE lite, va dichiarato il diritto di RAGIONE_SOCIALE nonché
L.P. L.M. L.C. L.O. L.N. L.E.
RAGIONE_SOCIALE l , di aggiungere ciascuno al proprio cognome omissis I il predicato nobiliare l omissis l’, contestualmente ordinandosi ai competenti Ufficiali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile di omissis di procedere alle relative annotazioni a margine dei rispettivi atti di nascita.
NOME
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
3.6. Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di merito possono essere interamente compensate tra le parti costituitesi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE condotta processuale fin dall’inizio tenuta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo il merito RAGIONE_SOCIALE lite, dichiara il diritto di I L.F.
LRAGIONE_SOCIALEP.
LRAGIONE_SOCIALEMRAGIONE_SOCIALEE.
di aggiungere ciascuno al proprio cognome I omissis
I il predicato nobiliare l omissis
Ordina ai competenti Ufficiali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile di COGNOME omissis COGNOME i di procedere alle relative annotazioni, a margine dei rispettivi atti di nascita.
Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi di merito.
Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/200
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il 21 marzo 2024.