Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20908/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA n. 5942/2020 depositato il 17/06/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Unicredit s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003 (cd. legge Marzano) di Tecnis s.p.a., disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 8.6.2017, contro il diniego della prededuzione su l credito di € 1.351.226,60 -ammesso al chirografo – maturato alla data del 6.6.2017 in forza di precedenti
affidamenti e fideiussioni nei quali, con decreto dell’11.11.2016 , era stato autorizzato a subentrare ex art. 56 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cod.Antimafia) l’ amministratore giudiziario nominato dalla Sezione misure di prevenzione dello stesso Tribunale di Catania, che con decreto del 15.2.2016 aveva disposto a carico di RAGIONE_SOCIALE l ‘ amministrazione giudiziaria ex art. 34, comma 2, d.lgs. cit., con sequestro del capitale sociale ai sensi del successivo comma 9, seguito da revoca delle misure in data 21.3.2017.
1.1. -Il tribunale, nella contumacia della procedura di amministrazione straordinaria, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo sulla scorta di analogo precedente dell’ufficio, sottolineando, tra l’altro , che si tratta di credito sorto nel corso dell’ amministrazione giudiziaria e non della amministrazione straordinaria, con conseguente irrilevanza della prededuzione riconosciuta nell’ambito della prima, non potendo ipotizzarsi alcuna consecuzione tra le due procedure, stante la loro diversa finalità.
1.2. -Unicredit s.p.a. impugna la decisione con ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria; RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52, d.lgs. n. 270 del 1999; 8, d.l. n. 347 del 2003, convertito dalla l. n. 39 del 2004; 34, 54 e 61, d.lgs. n. 159 del 2011; 111 l.fall., sul rilievo che il disconoscimento della prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, nonostante il suo riconoscimento in quella precedente di amministrazione giudiziaria, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la prededuzione nelle procedure concorsuali, la consecuzione tra procedure e il legittimo affidamento. Le due procedure, per quanto diverse, perseguirebbero il medesimo scopo di « gestire uno stato di crisi », per cui « si rientra nell’ambito della consecutio delle procedure allorquando si riscontra una qualche utilità tra procedure idonea a giustificare il beneficio della prededucibilità nella procedura in cui si attua materialmente la liquidazione del patrimonio (in questo caso di amministrazione straordinaria) dei crediti sorti nelle procedure ‘ minori ‘ ».
Ripropone poi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 111 l.fall. -per violazione degli artt. 3, 24, 41 Cost., 1 Prot. n. 1 e 6 CEDU, quali norme interposte ex art. 117 Cost. -ove interpretato nel senso di non riconoscere « la prededuzione ai crediti ‘ sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ‘ regolate dal Codice Antimafia che abbiano ottenuto il riconoscimento della prededuzione nel procedimento per misure di prevenzione ».
3. -Il motivo è infondato.
3.1. -Come di recente affermato nell’ambito di analoga opposizione allo stato passivo della medesima procedura di amministrazione straordinaria, «il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile tra il procedimento di prevenzione di cui al d. lgs. n. 159 del 2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria» (nel caso di specie disposta ai sensi del d.l. n. 347 del 2003), «stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità; al contempo, neppure l’art. 111, comma 2, l. fall., che riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali regolati dalla legge fallimentare, è applicabile di per sé e nella sua interezza ai crediti insinuati nell’amministrazione straordinaria, posto che la sorte di essi non è disciplinata per richiamo diretto dalla legge fallimentare, né il rinvio opera in tal senso» (Cass. 34266/2024).
3.2. -Tale conclusione è in linea con il costante insegnamento in base al quale, perché ricorra il fenomeno della cd. consecutio tra due procedure concorsuali, occorre che le stesse siano «volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa» (Cass. Sez. U, 42093/2021).
Dunque la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine, sopravvive in una successiva e diversa procedura concorsuale solo se fra le stesse sussista una consecuzione, nel senso che la precedenza di pagamento riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza solo «se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno
giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo» (Cass. 26159/2024).
3.3. -Il punto qualificante di questo approdo nomofilattico è che l ‘amministrazione giudiziaria non appartiene al genus delle procedure concorsuali, poiché costituisce una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, fuori dal contesto d ell’illegalità e dalle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette.
-Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi già affermati -che rendono manifestamente infondata anche la prospettata questione di illegittimità costituzionale -nemmeno alla luce delle critiche mosse in memoria al citato precedente di Cass. 34266/2024, di seguito passate brevemente in rassegna.
4.1. -Secondo il ricorrente, codesta pronuncia non avrebbe considerato il testo dell’art. 111, comma 2, l. fall., in base al quale «sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge».
I n realtà, non c’è alcuna specifica disposizione del Codice antimafia che attribuisca la prededucibilità nell’ambito della successiva procedura di amministrazione straordinaria, né, come detto, la procedura di amministrazione giudiziaria appartiene al novero delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. L ‘ art. 61, comma 3, d. lgs. 159/2011, laddove stabilisce che « sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione », appare chiaramente circoscritto alla procedura di prevenzione, come emerge anche dal raffronto con l’art. 20, d.lgs. 270/99 (cui rinvia l’art. 8 del d.l. 347/2003), a norma del quale « i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge
fallimentare », e con il successivo art. 52, per cui « i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a norma dell’art. 111 primo comma n. 1 della legge fallimentare anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria ».
4.2. -Anche il fatto che l ‘art. 67 , comma 2, d.lgs. 270/1999 stabilisca che «Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli artt. 110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» appare inconferente rispetto alle conclusioni che se ne vorrebbero trarre.
4.3. -Parimenti non risulta decisivo che l ‘art. 41 -bis2, comma 6, d. lgs. 159/2011 (‘ Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate ‘) stabilisca che «Il tribunale, con il procedimento previsto dall’articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell’Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’attività dell’azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l’Agenzia».
4.4. -A nulla rilevano le argomentazioni fondate su ll’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, poiché l’indubbia discontinuità rispetto alla disciplina della prededuzione dettata dalla legge fallimentare ne esclude un utilizzo quale dato comparativo funzionale ad una interpretazione di tipo evolutivo (Cass. Sez. U, 7337/2024, 8557/2023, 8504/2021, 2061/2021, 12476/2020).
4.5. -Infine, le ragioni ancorate alla tutela dell’affidamento e alla necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento ai danni dei creditori che hanno confidato nella prededuzione prevista dal Codice antimafia cedono di fronte alla constatazione che si tratta di legittime scelte discrezionali del legislatore, giustificate dalla predicata diversità di funzione e di scopo delle due procedure.
-Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2025.