Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22787 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 33939 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / p.i.v.a. P_IVA -incorporante la ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
maggio 2024 dal avverso il decreto dei 19/22.10.2018 del Tribunale di Pisa, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8 consigliere AVV_NOTAIO,
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale, udit o l’AVV_NOTAIO per il controricorrente,
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Pisa.
Esponeva che: a) il Tribunale di Pisa con decreto in data 10.6.2013 aveva ammesso la ‘RAGIONE_SOCIALE alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e con decreto in data 4.9.2013 aveva autorizzato ai sensi dell’art. 182 quinquies l.fall. la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a concludere contratti di finanziamento nella forma ‘ autoliquidant e’ (cfr. ricorso, pag. 3) ; b) la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, l’azionista di controllo e le banche finanziatrici , tra cui essa ricorrente, avevano il 10.9.2013 sottoscritto una ‘convenzione -quadro’ , con cui avevano -con espresso richiamo al decreto ex art. 182 quinquies l.fall. del 4.9.2013 del tribunale -negoziato la concessione alla stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di finanziamenti tramite linee di credito nella forma ‘autoliquidante’ sia ‘a breve termine’ che ‘a medio -lungo termine’ (cfr. ricorso, pag. 3) ; c) il piano di concordato contemplava, peraltro, la costituzione da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , antecedentemente all’omologa del concordato, di una RAGIONE_SOCIALE alla quale conferire la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi alla medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ facenti capo (cfr. ricorso, pag. 4) ; d) il 4.12.2013 era stata costituita la nuova RAGIONE_SOCIALE,
che aveva assunto la denominazione dapprima di ‘RAGIONE_SOCIALE e successivamente di ‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 3) ; e) in data 24/30.1.2014 era stato omologato il concordato della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed in data 25.2.2014 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva conferito alla ‘RAGIONE_SOCIALE l’intero suo complesso aziendale, provvedendo poi -la prima società – a cancellarsi dal registro delle imprese (cfr. decreto impugnato, pag. 3) ; f) il Tribunale di Pisa con sentenza del 17.9.2015 aveva dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva quindi l’ammissione al passivo, peraltro, in prededuzione, ex art. 182 quinquies l.fall., con prelazione ipotecaria per la somma di euro 690.251,46 in virtù dell’ipoteca costituita sull’immobile in Pontedera di proprietà della RAGIONE_SOCIALE ed in prededuzione, ex art. 182 quinquies l.fall., con prelazione pignoratizia per la somma di euro 450.224,79 in virtù del pegno costituito sulle quote costituenti il capitale della ‘RAGIONE_SOCIALE .
Il giudice delegato -per quel che qui rileva -denegava l’invocata prededuzione e faceva lu ogo all’ammissione dell’importo di euro 690.251,46 con prelazione ipotecaria ed all’ammissione dell’importo di euro 450.224,79 in chirografo (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Resisteva il curatore del fallimento.
‘ proponeva opposizione al passivo.
Con decreto dei 19/22.10.2018 il Tribunale di Pisa rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese, liquidate in euro 3.500,00 per compensi , oltre spese generali ed accessori di legge.
Reputava il tribunale che non vi era margine per far luogo al riconoscimento della prededuzione: segnatamente vi ostavano la formale diversità soggettiva della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ rispetto alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonché l’impossibilità di far luogo
all’interpretazione analogica dell’art. 182 quinquies l.fall. in dipendenza dell’eccezionalità di tal ultima disposizione alla luce della regola AVV_NOTAIO della ‘ par condicio creditorum ‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Reputava ulteriormente che non avevano rilievo alcuno né la circostanza per cui l’erogazione del finanziamento fosse avvenuta nel quadro della più ampia cessione alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in veste di assuntore del concordato, dei rapporti pendenti facenti capo alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 5) , né la circostanza, a fronte della disciplina di fonte esclusivamente legale della prededuzione (cfr. decreto impugnato, pag. 5) , per cui la conservazione della prededuzione fosse contemplata nell’accordo negoziale concluso a latere del piano concordatario omologato, né il presunto affidamento ingenerato dall’omologazione del c oncordato, in alcun modo ascrivibile alla condotta del ceto creditorio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. decreto impugnato, pag. 5).
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE , poi incorporata da ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale in ogni caso con il favore delle spese.
Con ordinanza interlocutoria in data 14.4/18.7.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha formulato in data 12.4.2024 conclusioni scritte; ha chiesto accogliersi il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE, incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Del pari il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. e memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 182 quinquies e 111 l.fall.
Deduce che: a ) ha errato il Tribunale di Pisa a disconoscere la prededuzione; b) la prededuzione è senz’altro opponibile alla ‘RAGIONE_SOCIALE, siccome l’opponibilità risponde alla ‘ ratio ‘ dell’art. 182 quinquies l.fall. di assicurare al finanziatore la certezza di essere soddisfatto con precedenza in ipotesi di successivo fallimento (cfr. ricorso, pag. 8) ; c) a nulla rileva l’alterità soggettiva, se nel piano è contemplata la partecipazione di un soggetto diverso, di una ‘Newco’, ‘come strumento di risoluzione della crisi’ (così ricorso, pag. 9) , ‘quale strumento di continuità dell’attività d’impresa’ (così ricorso, pag. 9) ; d) del resto la prededuzione ex art. 182 quinquies l.fall. non presuppone necessariamente l’erogazione del finanziamento a vantaggio dell’imprenditore che abbia proposto il concordato, siccome postula più semplicemente che il finanziamento sia volto a facilitare l’esecuzione del piano concordatario (cfr. ricorso, pag. 10) ; e) una volta pronunciata dal tribunale l’autorizzazione ex art. 182 quinquies l.fall. la prededuzione diviene intangibile, in quanto assurge a qualità sostanziale del credito, ed è destinata ad operare pur nei confronti, nella specie, della RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei rapporti tutti già facenti capo alla società ammessa al concordato, tra i quali il rapporto di finanziamento in data 10.9.2013 rilevante ex art. 182 quinquies l.fall.
Il motivo di ricorso principale va respinto.
Il thema controverso è evidentemente la opponibilità della prededuzione ex lege , recte della prededuzione ex art. 182 quinquies l.fall. prevista per i finanziamenti ‘ funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori’ (art. 182 quinquies, 1° co., l.fall.) ovvero ‘funzional i a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale’ (art. 182 quinquies, 3° co., l.fall.) , ad un imprenditore diverso dall’imprenditore la cui procedura concorsuale , in esplicazione delle prerogative tutorie prefigurate nella forma dell’ autorizzazione del tribunale, ne ha segnato l’insorgere .
La questione concerne dunque la operatività della prededuzione ex art. 182 quinquies l.fall. sul terreno e nell’ambito d ella procedura concorsuale riferibile ad un diverso e distinto imprenditore commerciale.
Il privilegio è connotazione che si correla alla causa del credito. Depone univocamente in tal senso il disposto dell’a rt. 2745 cod. civ.
La prededuzione è, del credito, connotazione che viceversa si correla in chiave cronologica (‘sorti in occasione (…) delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ‘) ovvero in chiave funzionale (‘sorti (…) in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ‘) ad una data procedura concorsuale. E tanto pur nella evenienza della prededuzione ex lege , ipotesi, quest’ultima, in cui il nesso cronologico-occasionale ovvero teleologicofunzionale è presupposto, è delineato in linea astratta, a priori , dal legislatore.
La diversità dell’una e dell’altra connotazione, sostanziale , la prima, procedurale, la seconda (cfr. Cass. 11.6.2019, n. 15724, (Rv. 654456-01)) , è, in fondo, riscontrata dalla loro possibile -e positivamente ammessa -coesistenza, giacché il credito prededucibile può essere assistito da una causa legittima di prelazione, segnatamente da un privilegio (art. 111 bis, 2° co.,
l.fall.: ‘i crediti prededucibili vanno soddisfatti (…), tenuto conto delle rispettive cause di prelazione (…)’) .
13. La connotazione procedurale della prededuzione riflette a sua volta l ‘ esplicazione della vicenda concorsuale – che cronologicamente l’occasiona o che funzionalmente la giustifica – in rigorosa aderenza al criterio di imputazione degli effetti dell’attività giuridica secondo la regola cardine della ‘ spendita del nome ‘ (art. 1705, 1° co., cod. civ.) .
Il criterio formale di imputazione, espresso, appunto, dalla regola di cui all’art. 1705, 1° co., cod. civ., valido anche sul terreno del diritto commerciale fatte salve eccezionali deviazioni (art. 147, 5° co., l.fall.) , si estrinseca dunque pur sul terreno concorsuale della crisi d’impresa, che degli effetti dell’attività giuridica costituisce il risvolto patologico, tant’è che il criterio di imputazione permane impregiudicato altresì nell’evenienza della crisi o dell’insolvenza del gruppo di imprese ( lo ammette alfine ancora l’art. 284, 3° co., c.c.i.i.: ‘resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive’) .
Cosicché ciascun imprenditore non può che soggiacere al l’azione concorsuale per i debiti validamente ed efficacemente contratti ‘ a suo nome ‘ .
14. La rigorosa estrinsecazione della vicenda concorsuale alla stregua del ‘ nome speso’ in relazione al titolo o alla causa delle esposizioni debitorie cui si correlano le pretese creditorie azionate in via concorsuale, delinea, parallelamente e in termini altrettanto rigorosi la sfera soggettiva di operatività della prededuzione che la medesima vicenda concorsuale cronologicamente occasiona ovvero funzionalmente giustifica e se del caso proietta al di là del circoscritto suo ambito ( cfr. Cass. 11.6.2019, n. 15724 (Rv. 654456-02), secondo cui la consecuzione tra procedure concorsuali funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall ‘ una all ‘ altra
procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell ‘ ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell ‘ altro che al primo sia conseguito) .
Ossia importa che la prededuzione, in quanto connessa in chiave cronologica ovvero in chiave teleologica ad una data procedura concorsuale nominativamente identificata, non si proietta al di là del referente soggettivo della stessa procedura concorsuale, ancorché le prefigurazioni in particolare del piano concordatario eventualmente contemplino o riflettano la qualificata correlazione, convenzionale o legale, di tale referente con altro referente soggettivo, id est con altro imprenditore (nel caso de quo il piano di concordato della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ prevedeva la liberazione del capitale della ‘RAGIONE_SOCIALE di nuova costituzione, da parte della stess a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ mercé il conferimento del complesso aziendale a tal ultima società facente capo: cfr. controricorso, pag. 6) .
Conseguentemente la prededuzione né transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette -diversamente dal privilegio (art. 1263, 1° co., cod. civ.: ‘per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, (…)’) -né perdura né persiste nell’evenienza delle vicende modificative, a qualsiasi titolo, del lato passivo dell’obbligazione (in tale evenienza perdurano i privilegi, siccome l’art. 1275 cod. civ. prevede in ipotesi di liberazione del debitore originario l’estinzione delle garanzie annesse al credito, dunque, del pegno e dell’ipoteca, ‘se colui che le ha prestate non consente es pressamente a mantenerle’) .
È dunque in questi termini che: a) riveste valenza ‘l’alterità soggettiva formale delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘ (così decreto impugnato, pag. 4; cfr. controricorso, pag. 6) ; b) è priva di significato la circostanza per cui
‘la conservazione della prededuzione sia stata prevista nell’ambito di un accordo negoziale, concluso a latere della predisposizione del piano di concordato omologato’ (così decreto impugnato, pag. 5) ; c) i l ‘nome’ del referente soggettivo passivo della vicenda concorsuale ‘minore’ identifica rigorosamente la vicenda concorsuale ‘maggiore’ di esplicazione della prededuzione che la prima vicenda cronologicamente occasiona, funzionalmente giustifica ed oltre il suo perimetro proietta , vicenda ‘maggiore’ entro la quale sono eventualmente destinate a ripercuotere i loro effetti le determinazioni autorizzativo-tutorie del tribunale legittimanti la prededuzione stessa.
Analogamente, i crediti prededucibili si sottraggono, sì , all’operatività della regola della ‘ par condicio creditorum ‘ (art. 111, 1° co., l.fall.) , nondimeno vi si sottraggono, propriamente, nell’ambito della procedura concorsuale , nominativamente identificata, che cronologicamente li determina ovvero che teleologicamente li giustifica ovvero, ancora, nell’ambito della procedura concorsuale, di eguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano.
Al di fuori di siffatti ambiti procedurali i crediti prededucibili fanno eccezione alla regola della ‘ par condicio creditorum ‘ se ed in quanto -sostanzialmente assistiti da causa legittima di prelazione.
16. La ricostruzione qui esposta appare d’altronde coerente anche con l a latitudine della incentivaz ione ai ‘finanziamenti nuovi’, dirett i alle imprese che se ne vogliano avvalere nei quadri di ristrutturazione preventiva secondo in particolare gli artt. 17 e 18 della direttiva (UE) 2019/1023. Come ben chiarito nei relativi Considerando 66-68 , l’assistenza finanziaria è erogata ‘al debitore per sostenere … l’operatività dell’impresa durante le trattative di ristrutturazione’ e, così, ‘l’attuazione del piano dopo l’omologazione’; ‘ dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e
immediatamente necessari per la continuazione dell’operatività o la sopravvivenza dell’impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell’impresa in attesa dell’omologazione del piano di ristrutturazione ‘. Né l’incoraggiamento ai nuovi prestatori ‘ ad assumere il rischio maggiore di investire in un debitore sano che versa in difficoltà finanziarie ‘ arriva al punto di includere nell’incentivo , oltre alla ‘ priorità almeno sui crediti non garantiti nelle successive procedure di insolvenza ‘ , una dilatazione soggettiva che, fraintendendo la disposizione eurounitaria, confonda il finanziamento all’imprenditore con un anomalo prestito all’azienda in sé intesa, nozione del tutto evanescente sul piano del diritto interno, già per difetto di ogni presupposto pubblicistico-iscrizionale che in qualche modo evidenzi, assecondi e realizzi ‘l’effetto di seguito’ che nella sostanza anche il creditore qui ricorrente si è proposto, erroneamente, di inseguire, chiedendo la prededuzione a carico della massa concorsuale di un altro soggetto insolvente.
17. C on l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018.
Deduce che i compensi del giudizio di opposizione a stato passivo, nella misura di euro 3.500,00 determinata dal tribunale in sede di RAGIONE_SOCIALE delle spese a carico del soccombente, risultano di ammontare inferiore ai ‘ minimi ‘ alla stregua del valore della controversia, compreso nello scaglione tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00 (cfr. controricorso, pag. 11) .
Deduce segnatamente che il compenso minimo dovuto per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisionale del giudizio ex art. 98 l.fall. è pari ad euro 9.694,00.
18. Il motivo di ricorso incidentale è fondato e meritevole di accoglimento.
Va dato atto previamente dell ‘ammissibilità del ricorso incidentale.
Sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avr ebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2022, n. 26139; Cass. (ord.) 29.5.2024, n. 15100, secondo cui l ‘ impugnazione incidentale tardiva da proporsi con l’atto di costituzione dell ‘ appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e ch e, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’ini ziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l ‘ assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata) .
Sovviene in particolare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo (cfr. Cass. (ord.) 28.11.2023, n. 33015) .
Ebbene, il decreto dei 19/22.10.2018 del Tribunale di Pisa è stato, sì, comunicato in data 22.10.2018 pur al ricorrente incidentale, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (cfr. controricorso, pag. 1) .
Ebbene, il ricorso incidentale è stato, sì, notificato alla ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di FRAGIONE_SOCIALE‘ , in data 20/27.12.2018, allorché era, appunto, decorso il termine di 30 giorni di cui all’u.c. dell’art. 99 l.fall.
E tuttavia il ricorrente incidentale, nel quadro della previsione del 1° co. dell’art. 334 cod. proc. civ., ha proposto il controricorso, contenente il ricorso incidentale, nel rispetto del termine di cui al 1° co. dell’art. 370 cod. proc. civ.
Invero, il ricorso principale è stato notificato a mezzo p.e.c. al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in data 19.11.2018 ed il curatore del fallimento ha notificato a mezzo posta ordinaria il controricorso, contenente il ricorso incidentale, alla ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di FRAGIONE_SOCIALE‘ in data -lo si è detto – 20/27.12.2018.
21. Il valore della controversia, celebratasi nel merito nell’unico grado di giudizio (ex art. 98 l.fall.) innanzi al Tribunale di Pisa, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va determinato sulla base del criterio del ‘ disputatum ‘ (cfr. Cass. (ord.) 5.7.2024, n. 18465, ove si soggiunge che, qualora il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall ‘ importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il ‘ disputatum ‘ posto all ‘ esame del giudice di appello; Cass. 23.11.2017, n. 27871; Cass. 12.1.2011, n. 536; Cass. sez. un. 11.9.2007, n. 19014) .
22. In tal guisa sussiste la denunciata violazione dei ‘minimi’ tariffari.
Invero , in considerazione dell’importo complessivo cui inerisce la invocata prededuzione lo scaglione tariffario di riferimento è quello compreso tra euro 1.000.000,01 e di euro 2.000.000,00.
C osicché i ‘m inimi ‘ per il giudizio d i opposizione a stato passivo dinanzi al tribunale -considerate le fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio, di trattazione e decisionale -si specificano in una somma abbondantemente superiore all’importo di euro 3. 500,00 liquidato dal Tribunale pisano.
In accoglimento del motivo di ricorso incidentale il decreto dei 19/22.10.2018 del Tribunale di Pisa va cassato.
Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e, quindi, a che la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE, sia condannata a rimborsare al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di opposizione a stato passivo nella misura rideterminata come meglio in dispositivo.
In dipendenza del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale, ‘RAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) va condannata a rimborsare al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità.
La RAGIONE_SOCIALE segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
In dipendenza del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa parzialmente il decreto dei 19/22.10.2018 del Tribunale di Pisa e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALEp.a. (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) , a rimborsare al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, le spese del giudizio di opposizione a stato passivo innanzi al Tribunale di Pisa, spese che si liquidano in euro 10.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente principale , ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE) , a rimborsare al curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano in euro 11.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (incorporante la ‘RAGIONE_SOCIALE) , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte